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La normativa di riferimento

 

La scolarizzazione e gli strumenti linguistici

La figura del mediatore culturale nasce in campo europeo come risposta alle domande poste dalle migrazioni interne, in ambito sociale. Nel riferimento alla scuola l'iniziativa diviene promozione dell'estenzione del diritto allo studio e dell'attenzione alla madrelingua ed alla cultura del paese d'origine, oltre all'insegnamento tradizionale. (Direttiva 77/486/del 25 luglio 1977).

Alla fine degli anni '80
risalgono le prime aperture esplicite a tematiche interculturali e sono a favore delle popolazioni ROM. La risoluzione del 22 maggio 1989 fa riferimento alla formazione ed all'impiego di insegnanti di origine zingara e girovaga e incoraggia gli stati membri a prendere in consideranzione la storia, la cultura e la lingua ROM, in collaborazione con le comunità stesse.

Nella Circolare n.301 del M.P.I. 1989 "Inserimento degli stranieri nella scuola dell'obbligo: promozione e coordinamento delle iniziative per l'esercizio del diritto", troviamo un primo riferimento, non ancora esplicito, alla necessità di mediazione linguistica "Notevole importanza didattica assume il clima relazionale da attivare nelle classi e nella scuola. Gli alunni appartenenti ad altre etnie, specie se di recente immigrazione, debbono trovare stimoli comunicativi dall'intervento di coetanei immigrati (che hanno già qualche consuetudine con la lingua italiana) e dalla partecipazione di adulti che sono in grado di comunicare in lingua italiana e nell'altra lingua".

Negli stessi anni alcune associazioni e scuole italiane, interessate all'inserimento scolastico dei bambini ROM, d'intesa con enti locali comunali e provinciali, organizzano corsi di formazione per mediatori culturali che intervengono anche nei campi per favorire la scolarizzazione.

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L'intercultura

 

La Circolare Ministeriale n. 205 del 26 luglio 1990, La scuola dell'obbligo e gli alunni stranieri. L'educazione interculturale assume come compito educativo della scuola la:

"mediazione fra le diverse culture: mediazione non riduttiva degli apporti culturali diversi, bensì animatrice di un continuo, produttivo confronto fra differenti modelli. L'educazione interculturale -si osserva- avvalora il significato di democrazia, considerato che la "diversità culturale" va pensata quale risorsa positiva per i complessi processi di crescita della società e delle persone. il riconoscimento della sua identità culturale, nella quotidiana ricerca di dialogo, di comprensione e di collaborazione, in una prospettiva di reciproco arricchimento".

Sono previste forme di collaborazione tra listituzioni scolastiche, enti locali, e comunità immigrate per consentire l'impiego di "mediatori" di madre lingua. All'intento di agevolare la comunicazione ed i rapporti scuola-famiglia, si aggiunge la possibilità di intervento di "esperti" di madre lingua per la valorizzazione della lingua e della cultura d'origine degli alunni stranieri.
Nelle scuole possono inoltre essere attivati progetti speciali per apprendere la lingua italiana.

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"Istruzione degli stranieri e Disposizioni sull'integrazione sociale"

Legge n.40, 6 marzo 1998 -Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

Alla voce "Istruzione degli stranieri" ed "Educazione interculturale" è prevista e regolata la possibilità di convenzioni con associazioni di volontariato, per l'impiego di mediatori interculturali qualificati a proposito del riconoscimento dei titoli di studio e degli studi effettuati nei Paesi di provenienza, ai fini dell'inserimento scolastico e per facilitare la comunicazione con le famiglie (art. 36).

In "Disposizioni sull'integrazione sociale, sulle discriminazioni e istituzione del Fondo per le politiche migratorie" art. 40- Misure di integrazione sociale, si specifica come lo Stato Italiano intenda favorire la diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento degli stranieri, riguardante i loro diritti e i loro doveri, le diverse opportunità di integrazione e crescita personale offerte dalle amministrazioni pubbliche e dall'associazionismo, la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose e ogni iniziativa di informazione sulle cause dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni razziali o della xenofobia. In proposito è prevista la possibilità per enti ed amministrazioni, anche diversi dalla scuola, di realizzare convenzioni con associazioni di volontariato e privato sociale per l'impiego di mediatori interculturali come facilitatori dei rapporti con i diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi.

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Il Testo Unico del 1998

 

Nel "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" (Decreto legislativo n.286, 25 luglio 1998, Art. 38 -Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale), la figura del mediatore culturale è inserita all'interno di una serie di disposizioni che riguardano non solo il diritto allo studio ma anche l'accesso ai servizi ed al lavoro.

In particolare Lo Stato, le regioni e gli enti locali favoriscono la realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente registrate per l'impiego, all'interno delle proprie strutture, di stranieri in qualità di mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni ed i diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi.

Si estendono gli ambiti di interesse della scuola nella previsione che essa accolga le differenze linguistiche e culturali e favorisca iniziative volte all'accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine, alla realizzazione di attività interculturali ed all'apprendimento della lingua italiana.

Si specifica anche la possibilità
di un'offerta culturale che dalla fascia dell'obbligo si estenda a quella della secondaria superiore, all'età adulta ed alla formazione professionale.

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Diritto allo studio e professioni

Decreto del Presidente della Repubblica (agosto 1999, n. 394, CAPO VII) Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

Nelle DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONI si riconosce al collegio dei docenti delle singole scuole la possibilità di definire specifici interventi per facilitare l'apprendimento della lingua italiana (anche mediante l'attivazione di corsi intensivi) sulla base di specifici progetti e di formulare proposte per facilitare la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri avvalendosi dell'opera di mediatori culturali qualificati.


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La mediazione linguistica e culturale: traduttori

Con la Circolare del febbraio 2000, il Ministero per i beni culturali e ambientali, relativamente all'attribuzione di premi nazionali per la traduzione ed a proposito dei criteri a cui dovrà attenersi la commissione giudicatrice, specifica che le espressioni «editore», «traduttore», «traduzione», sono riferite non soltanto a prodotti editoriali generalmente resi pubblici per mezzo della stampa, ma ad ogni attività intesa a riformulare informazioni o messaggi in ulteriori e differenti linguaggi, indipendentemente dalla loro natura (letteraria, scientifica, pragmatica) e dai mezzi di comunicazione cui vengano affidati.

In particolare per i traduttori si dovranno ritenere meritevoli di riconoscimento le opere che consentono di rilevarne la spiccata personalità e la funzione di mediatori culturali.

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L'educazione permanente

L'Ordinanza Ministeriale n. 455 del 29 Luglio 1997 istituisce i Centri Territoriali Permanenti per l'istruzione in età adulta.

Del febbraio 2000 è invece il Documento del Governo per LA RIORGANIZZAZIONE E IL POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE PERMANENTE DEGLI ADULTI.

All'interno dei Centri Territoriali e dei corsi EDA (Educazione Adulti), che attribuiscono titoli di studio di livello Elementare e Medio e certificano percorsi formativi, sono previsti anche momenti di prima accoglienza, alfabetizzazione linguistica e formazione professionale, per gli stranieri immigrati che abbiano superato i 15 anni di età.

In particolare la richiesta di attivazione dei corsi EDA può avvenire anche con la collaborazione e su semplice iniziativa di persone, gruppi ed associazioni presenti sul territorio, a seguito di una raccolta di iscrizioni o della formulazione di un progetto.

L'apertura alla gestione interistituzionale, che consente alla scuola di essere riferimento per percorsi interculturali aperti al territorio,
permette ad essa di attuare, come è già avvenuto in alcune situazioni, corsi di formazione per mediatori culturali, finalizzati ad obiettivi programmati.
Interni invece al "Tavolo di Lavoro - Progetto Puglia" gli interventi, rivolti alle situazioni d'emergenza, del MPI in questo campo, nell'anno scolastico 1999/2000.

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Le situazoni problematiche

Progetto Obiettivo , in attuazione del Piano sanitario nazionale per la tutela della salute in ambito penitenziario.

Contiene riferimenti e impegni di Aziende Sanitarie Locali, Regioni, Ministero della Sanità e di Grazia e Giustizia relativamente alla formazione ed all'utilizzo di mediatori culturali per superare le difficoltà nei rapporti con i detenuti provenienti da paesi stranieri.

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La formazione finalizzata

Con la Direttiva Ministeriale n.202 il Ministro della Pubblica Istruzione Tulio de Mauro intoduce un esplicito riferimento alla formazione dei mediatori culturali.

L
'articolo 5 in particolare prevede: formazione a supporto delle scuole a forte processo immigratorio: disseminazione del materiale di pronto intervento, estensione di corsi universitari per la didattica dell'italiano come L2, avvio di un progetto di formazione di mediatori linguistici e di preparazione per la tutela della lingua di origine;

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La tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva

PIANO NAZIONALE 2000-2001 DI AZIONE E DI INTERVENTI PER LA TUTELA DEI DIRITTI E LO SVILUPPO DEI SOGGETTI IN ETA' EVOLUTIVA (Legge n. 451/1997) Dipartimento per gli affari sociali - Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza per la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Piano si propone di favorire l'inserimento dei minori stranieri attraverso l'aggiornamento del corpo insegnanti e l'utilizzo di mediatori culturali per: coordinare progetti, prevedere per i bambini e per le bambine, ma anche per le madri che spesso sono le più coinvolte nella loro educazione, un sostegno per l'apprendimento della lingua italiana nei primi anni di inserimento scolastico, in modo da non compromettere il successo degli studi e creare un contesto positivo rivolto all'accoglienza delle differenze.

Il Ministero della Giustizia si impegna in particolare a: sviluppare la presenza di mediatori culturali nelle carceri minorili per consentire ai minori di svolgere attività di studio, apprendimento, formazione professionale e per assicurare la possibilità di beneficiare di misure alternative al carcere, nel sistema scolastico, nel lavoro, in famiglie o strutture educative di accoglienza.

 


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