Direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977.
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Testo:
CONSIGLIO
DIRETTIVA
DEL CONSIGLIO del 25 luglio 1977 relativa alla formazione scolastica
dei figli dei lavoratori migranti (77/486/CEE )
IL
CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto
il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare
l ' articolo 49,
vista
la proposta della Commissione,
visto
il parere del Parlamento europeo ( 1 ),
visto
il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ),
considerando
che nella risoluzione del 21 gennaio 1974 relativa ad un programma
di azione sociale ( 3 ) il Consiglio ha attribuito la priorità alle
azioni volte a migliorare le condizioni della libera circolazione
dei lavoratori, in particolari per quanto riguarda l'accoglienza
e l'istruzione dei loro figli;
considerando
che, al fine di consentire l ' inserimento dei figli di questi lavoratori
nell'ambiente scolastico o nel sistema di formazione dello Stato
ospitante occorre che essi possono disporre di un'istruzione adeguata,
che comprenda l'insegnamento dello lingua di tale Stato;
considerando
inoltre l'opportunità che gli Stati membri ospitanti adottino, in
cooperazione con gli Stati membri d'origine, le misure appropriate,
atte a promuovere l'insegnamento della madrelingua e della cultura
del paese d ' origine dei figli di questi lavoratori, al fine di
facilitare il loro eventuale reinserimento nello Stato membro d'origine,
HA
ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo
1
La presente direttiva si applica alle persone soggette all'obbligo
scolastico, quale definito dalla legislazione dello Stato ospitante,
a carico dei lavoratori cittadini di un altro Stato membro, che
risiedono nel territorio dello Stato membro in cui detti cittadini
esercitino o abbiano esercitato un'attività salariata.
Articolo
2
Conformemente alle loro situazioni nazionali ed ai loro ordinamenti
giuridici, gli Stati membri prendono le misure appropriate perché
sia offerta nel loro territorio, a favore delle persone di cui all'articolo
1, un'istruzione d'accoglienza gratuita comporti in particolare
l'insegnamento adattato alle esigenze specifiche di queste persone
della lingua o di una delle lingue ufficiali Stato ospitante.
Gli Stati membri prendono le misure necessarie per la formazione
iniziale e continua degli insegnanti che impartiscono questo insegnamento.
Articolo
3
Gli Stati membri prendono, conformemente alle loro situazioni nazionali
ed ai loro ordinamenti giuridici e in cooperazione con gli Stati
d'origine, le misure appropriate al fine di promuovere, coordinandolo
con l'insegnamento normale, un insegnamento della madrelingua e
della cultura del paese d'origine a favore delle persone di cui
all ' articolo 1 .
Articolo
4
Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla
presente direttiva nel termine di quattro anni a decorrere dalla
notifica della medesima e ne informano immediatamente la Commissione.
Gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione tutte le disposizioni
legislative, regolamentari, amministrative o altre che essi adottano
nel settore disciplinato dalla presente direttiva .
Articolo
5
Entro cinque anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva
e in seguito in modo regolare, su richiesta della Commissione, gli
Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni
utili per permetterle di riferire al Consiglio in merito all'applicazione
della presente direttiva.
Articolo
6
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto
a Bruxelles, addì 25 luglio 1977 .
Per
il Consiglio
Il Presidente
H . SIMONET
(1) GU n. C 280 dell'8.12.1975, pag. 48.
(2) GU n. C 45 del 27.2.1976, pag .6.
(3) GU n. C 13 del 12.2.1974, pag .1.
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