Direttiva
Ministeriale n.202
Roma,
16 agosto 2000
IL
MINISTRO
VISTA la legge 23 dicembre 1999, n.488, recante "Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per
il triennio 2000-2002;
VISTO il decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
Economica in data 28.12.1999 con il quale sono state ripartite in
capitoli le unità previsionali di base relative al bilancio di previsione
per l'anno 2000 ed in particolare la tabella 6 allegata a tale decreto,
riguardante il Ministero della Pubblica Istruzione;
VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del
personale della scuola, sottoscritto in data 26 maggio 1999 e in particolare
l'art.12, che prevede l'emanazione di una apposita direttiva sulla
formazione e l'aggiornamento per ciascun anno finanziario sulla base
della contrattazione integrativa a livello nazionale;
VISTA la legge 18 dicembre 1997 n.440 contenente disposizioni in materia
di arricchimento dell'offerta formativa scolastica;
VISTA la legge 20 gennaio 1999 n.9 recante disposizioni urgenti per
l'elevamento dell'obbligo di istruzione;
VISTA la legge 10.2.2000 n.30, recante disposizioni in materia di
riordino dei cicli dell'istruzione;
VISTA la legge 10.3.2000 n.62, recante norme per la parità scolastica
e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;
CONSIDERATA la priorità che riveste l'attività di formazione come
diritto di tutto il personale e come elemento strutturale della professionalità;
RITENUTO che nell'attuale fase di transizione l'aggiornamento e la
formazione in servizio del personale della scuola rappresentano un
essenziale e insostituibile sostegno all'innovazione in corso;
RITENUTO che le disposizioni della direttiva devono fornire linee
di indirizzo a tutti coloro che hanno responsabilità nel settore tenendo
conto che l'aggiornamento e la formazione in servizio sono trasversali
ai diversi ordini di scuola e quindi ai diversi uffici ;
SENTITE le Organizzazioni Sindacali del comparto;
VALUTATA l'opportunità di acquisire il parere del Consiglio Nazionale
della Pubblica Istruzione, che si è espresso nell'adunanza del 18.7.2000;
CONSIDERATO che, nel merito della Direttiva, il C.N.P.I. condivide
le linee generali e l'impostazione dell'impianto;
CONSIDERATO che il C.N.P.I. ha espresso indicazioni di auspicio di
cui si terrà conto per gli orientamenti futuri;
CONSIDERATO che le proposte di modifica e/o integrazione indicate
nel parere sono state opportunamente recepite anche perché coerenti
con le intese già raggiunte in sede di discussione con le OO.SS.;
CONSIDERATO di non poter accogliere la proposta di rideterminazione
dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie tra amministrazione
centrale, scuole e provveditorati agli studi, in quanto gli stessi
sono stati concordati con gli uffici centrali alla luce delle singole
esigenze di formazione rappresentate e finanziariamente quantificate;
Emana la seguente direttiva:
Art.1 Il nuovo sistema di formazione continua del personale della
scuola
1. I criteri fondamentali su cui si modellano le iniziative di formazione
del personale della scuola sono:
· interventi nelle tre aree (docente, dirigente e ATA) secondo criteri
di progressivo equilibrio e di coerenza, su base annuale e con prospettive
pluriennali;
· standard organizzativi e di costo definiti operativamente (allegato
A);
· ripartizione del complesso delle risorse finalizzate a realizzare
attività di formazione ed aggiornamento del personale della scuola
tra le istituzioni scolastiche (50%), le strutture territoriali (10-15%),
e l'amministrazione centrale (35%), tenuto conto della transitorietà
della fase attuale che prelude alla piena acquisizione dell'autonomia
scolastica (1° settembre 2000) e degli impegni formativi connessi
con la medesima (definizione del percorso di formazione dirigenziale
per i capi d'istituto);
· articolazione dell'offerta di formazione (soggetti istituzionalmente
qualificati, associazioni professionali o disciplinari come soggetti
qualificati, enti e agenzie accreditate e corsi riconosciuti);
· sistema di informazione sull'offerta di formazione.
· generalizzazione dell'attività di monitoraggio per tutte le azioni
di formazione del personale della scuola.
2. Nel 2000 la componente europea si pone con caratteri di trasversalità
rispetto a tutti gli interventi: la progettazione degli interventi
a livello nazionale terrà conto anche delle opportunità offerte dal
sistema dell'Unione Europea, sia in termini di orientamenti, sia in
termini di accesso a risorse.
Art. 2 Campo di applicazione
1. La Direttiva riguarda l'intero campo dello sviluppo professionale
del personale della scuola: include la formazione iniziale (sia relativamente
alla formazione universitaria per il personale in servizio sia relativamente
alla formazione del personale individuato per realizzare ipotesi di
tirocinio nell'ambito della collaborazione scuola-università), la
formazione in ingresso e la formazione in servizio.
2. L'intera area comprende le iniziative propriamente di formazione
(azioni rivolte a creare o sviluppare competenze), gli eventi che
hanno un carattere di informazione e di socializzazione professionale
(convegni, seminari…), gli interventi di comunicazione professionale
(comunicazione telematica, riviste di carattere professionale…), le
azioni rivolte a migliorare la qualità del sistema di formazione (formazione
dei progettisti, dei responsabili di progetto…), di monitoraggio e
di valutazione.
3. La Direttiva riguarda l'utilizzo delle risorse per la formazione
contenute nei capitoli di bilancio (e.f. 2000 - allegato B) e l'uso
delle risorse comunque disponibili, anche a seguito di specifici interventi.
Art. 3 Obiettivi ed azioni di interesse generale
1. Per l'anno 2000 l'azione di formazione dovrà essere centrata su
alcune specifiche priorità di intervento su un programma di sviluppo
professionale del personale su competenze e contenuti, metodi e organizzazione
e valutazione con il ricorso alla formazione a distanza e all'apprendimento
in rete e terrà conto di interventi necessari per accompagnare la
trasformazione del sistema nel suo insieme.
2. Le priorità dell'azione di formazione saranno:
· sostegno formativo per la realizzazione dell'autonomia scolastica
con particolare riguardo a: azioni di supporto alle scuole nello studio
e ricerca della definizione di curricoli anche alla luce di quanto
previsto dall'art. 8 del D.P.R. 275/99 e della direttiva sull'orientamento
n. 487/97; azioni di supporto nel particolare contesto degli Istituti
Comprensivi di scuola materna, elementare e media, anche tenendo conto
della legge sul riordino dei cicli;
· sostegno formativo per l'attuazione del sistema formativo integrato
di istruzione-formazione e lavoro con particolare riferimento all'educazione
degli adulti, all'obbligo formativo ed alla formazione tecnica superiore;
· formazione finalizzata in attuazione delle disposizioni relative
all'elevamento dell'obbligo scolastico e formativo, con particolare
riferimento all'attività di orientamento e riorientamento degli allievi.
· formazione finalizzata in attuazione degli specifici istituti contrattuali
previsti per il personale della scuola;
· interventi nelle aree disciplinari e operative nella prospettiva
di un sistema professionale compiuto;
· riconversione e riqualificazione professionale previa programmazione
del fabbisogno delle risorse professionali, anche in collaborazione
con le istituzioni universitarie per percorsi facilitati di formazione
universitaria;
· sostegno formativo alla realizzazione del progetto Alice nella scuola
materna anche nella prospettiva del sistema formativo integrato;
· sostegno formativo all'attuazione delle nuove disposizioni sugli
esami di stato;
· interventi relativi alla formazione iniziale dei docenti immessi
in ruolo ed al sostegno formativo per i docenti di religione.
· particolare sostegno alla diffusione della formazione a distanza
e a modelli di apprendimento in rete per gli insegnanti. In particolare
verrà attivato un campus virtuale in grado di ospitare servizi di
formazione per gli insegnanti e sarà possibile, all'interno delle
singole linee di azione, il ricorso ai canali tematici televisivi
sulla base dell'esperienza già compiuta.
Art. 4 Obiettivi ed azioni riferiti a curricoli
1. Per quanto si riferisce ai curricoli disciplinari e alle competenze
degli insegnanti l'azione sarà di:
· completamento di progetti (rinnovamento metodologico dell'insegnamento
della storia);
· prosecuzione dei progetti in corso (educazione scientifica, orientamento,
educazione alla salute, insegnamento delle lingue straniere); ampliamento
di linee di lavoro già in corso (laboratori di scrittura per i docenti
della scuola secondaria di tutti gli istituti, laboratori di lettura
nella scuola di base, educazione musicale); arricchimento dei medesimi
(formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media);
· formazione generalizzata sulle tematiche dell'handicap;
· avvio di nuove aree di intervento specifico (linguaggi non verbali
con particolare attenzione alla promozione del linguaggio cinematografico
e audiovisivo), fatte salve specifiche iniziative previste da disposizioni
particolari;
· potenziamento, nel campo della promozione, della cultura civica
(educazione interculturale, cultura della legalità, pari opportunità);
· formazione dei docenti in rapporto alle attività degli studenti
così come organizzate sulla base della direttiva n. 133.
Art. 5 Formazione finalizzata
1. Gli interventi relativi agli istituti contrattuali comprendono,
per gli insegnanti: · formazione per gli insegnanti che svolgono funzioni
obiettivo: realizzazione delle iniziative di formazione già progettate
e avvio a partire da settembre di altri corsi;
· realizzazione degli interventi di formazione per il sostegno ai
progetti delle scuole collocate in aree a rischio;
· formazione a supporto delle scuole a forte processo immigratorio:
disseminazione del materiale di pronto intervento, estensione di corsi
universitari per la didattica dell'italiano come L2, avvio di un progetto
di formazione di mediatori linguistici e di preparazione per la tutela
della lingua di origine;
· formazione degli insegnanti per l'Educazione degli adulti;
· prosecuzione e completamento delle attività di formazione relative
alla sicurezza nelle scuole; · formazione del personale delle scuole
italiane all'estero.
2. Per il personale ATA si provvederà ad un'attività di formazione
in relazione a tutte le attività, mansioni e compiti che il personale
in questione sarà chiamato a svolgere a seguito dell'autonomia scolastica,
del decentramento e del riordino dell'amministrazione. In particolare,
per il detto personale gli interventi di formazione riguarderanno:
· l'attuazione del progetto di formazione dei responsabili amministrativi
per l'acquisizione del profilo di direttore dei servizi generali ed
amministrativi;
· formazione del primo scaglione del personale amministrativo tecnico
ed ausiliario individuato per lo svolgimento di funzioni aggiuntive;
· avvio delle attività di formazione connesse con il passaggio a funzioni
superiori.
Tutte le Direzioni Generali interessate provvederanno, con la disponibilità
dei rispettivi capitoli di competenza, alla copertura delle spese
per il completamento del percorso di formazione per l'attribuzione
della dirigenza scolastica e per le iniziative di formazione in servizio
dei capi di istituto il cui coordinamento è affidato alla Direzione
Generale dell'Istruzione Secondaria di I Grado.
Art. 6 Misure di accompagnamento
1. Si procederà al rinnovamento della formazione in ingresso tenendo
conto della conclusione dei concorsi in fase di espletamento nella
prospettiva di un intervento finalizzato al completamento della preparazione,
alla migliore partecipazione alla vita della scuola e all'apprendimento
della gestione della propria carriera professionale.
2. Si svilupperanno le collaborazioni con le istituzioni universitarie
al fine di favorire la partecipazione a percorsi universitari di formazione,
di facilitare comunque l'eventuale conseguimento e/o completamento
della laurea per maestri non laureati in servizio, anche se sprovvisti
dell'attuale titolo di accesso, nonché per insegnanti della scuola
secondaria anche al fine di attivare percorsi di formazione finalizzati
alla riconversione e alla riqualificazione professionale - con priorità
nei riguardi del personale docente I.T.P. nella logica di garantire
anche ad essi un livello di formazione universitario -, anche con
la sperimentazione di partnership.
3. In collaborazione con le strutture territoriali dell'amministrazione
scolastica e con la cooperazione delle stesse scuole, singole o in
rete, si opererà per diffondere l'attivazione e lo sviluppo di unità
territoriali per insegnanti assicurando sinergie e coordinamento con
le realtà già esistenti nella prospettiva della loro riorganizzazione
in centri territoriali e con le linee di lavoro delle diverse strutture
centrali. Tali centri territoriali saranno opportunamente raccordati
con i centri di supporto all'autonomia, assumendo la definizione di
strutture che opereranno esclusivamente su istanza o richiesta di
scuole singole o di rete di scuole.
4. D'intesa con le Regioni e di concerto con le strutture regionali
e provinciali dell'amministrazione scolastica e con la cooperazione
delle scuole saranno realizzati progetti pilota per la formazione
congiunta del personale che opera per l'attuazione del sistema formativo
integrato.
5. Continueranno gli interventi volti al miglioramento del sistema
con la realizzazione su scala limitata di innovazioni metodologiche
e organizzative (borse di ricerca per insegnanti, modelli sperimentali
di apprendimento in rete, sostegno alle scuole che sono sede di tirocinio,
certificazione delle competenze in uscita).
6. Al fine di professionalizzare il settore si realizzeranno corsi
di specializzazione per il personale del comparto scuola che opera
a tempo pieno per l'aggiornamento e per la formazione degli insegnanti
(unità di servizi professionali a livello territoriale di cui alla
Direttiva n.210 del 1999).
7. Particolare rilievo avrà il sostegno alla diffusione della formazione
a distanza, anche in collaborazione con istituzioni e strutture altamente
qualificate, e a modelli di apprendimento in rete per gli insegnanti.
In particolare verrà attivato un campus virtuale in grado di ospitare
servizi di formazione per gli insegnanti e sarà possibile, all'interno
delle singole linee di azione, il ricorso ai canali tematici televisivi
sulla base dell'esperienza già compiuta.
8. Per lo sviluppo della cooperazione europea verranno attivate iniziative
specifiche rivolte a diffondere tra le scuole le competenze per partecipare
ai programmi europei.
9. Per realizzare la massima coerenza e sinergia nella fase di radicale
trasformazione delle scuole verso l'autonomia e verso il miglioramento
dell'offerta formativa, le iniziative di formazione organizzate per
il personale delle scuole statali sono aperte anche al personale delle
scuole paritarie.
Art. 7 Gestione delle risorse finanziarie
1. Le disposizioni contenute nella Direttiva riguardano l'impiego
delle risorse finanziarie definite nel bilancio 2000; i criteri generali
di gestione delle risorse dedicate alla formazione si applicano anche
alle risorse finanziarie previste da altri provvedimenti legislativi.
2. La Direzione Generale del Personale, con propri provvedimenti,
ripartisce a favore degli Uffici scolastici provinciali le risorse
finanziarie disponibili sul cap.1698 del Bilancio di previsione del
Ministero della Pubblica Istruzione, tabella 06, affinché siano assegnate
alle istituzioni scolastiche delle rispettive province secondo criteri
legati al parametro obiettivo della consistenza del personale docente
e non docente in servizio. La medesima Direzione provvederà a finanziare
anche le iniziative relative alla formazione iniziale dei docenti
immessi in ruolo ed alla formazione dei docenti di religione con risorse
tratte dalle disponibilità dei singoli uffici centrali interessati
(All.B). Una quota delle risorse assegnate agli Uffici scolastici
provinciali, (10/15%) potrà essere utilizzata per iniziative di formazione
da svolgere a favore del personale della scuola non raggiunto da alcuna
iniziativa di formazione e, in mancanza, del personale A.T.A., sulla
base dei criteri concordati in sede di contrattazione decentrata.
3. Tutte le Direzioni Generali, ferma restando la identificazione
della disponibilità finanziaria per il soddisfacimento degli impegni
già individuati nella Direttiva n.210 del 3.9.1999, e degli impegni
derivanti dalla istituzione delle strutture di servizio, terranno
conto del criterio di ripartizione delle risorse di bilancio così
come stabilito dall'art.10 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo.
4. In attesa della emanazione del Regolamento relativo alla riforma
dell'Amministrazione prevista dal D. L.vo 30 luglio 1999, n.300 e
sulla base delle indicazioni del Decreto Ministeriale che sperimenta
nuovi modelli organizzativi, tutte le Direzioni Generali provvederanno
con le disponibilità dei rispettivi Capitoli alla copertura delle
spese per la realizzazione delle attività e dei progetti di formazione
affidati, con provvedimento formale, alle apposite strutture di servizio.
5. In attesa della riforma dell'Amministrazione prevista dal D.L.vo
30 luglio 1999, n.300, gli Uffici sottoindicati, sentite le OO.SS.,
provvederanno alla organizzazione dei corsi di riconversione professionale
(Art. 473 del D.L.vo n.297/94) e di riqualificazione professionale
del personale amministrativo in servizio negli Uffici centrali e periferici
(art.12 della legge 15 marzo 1997, n.59) per i corsi di cui al D.M.
n.354 del 10.8.1998 integrato con D.M.448 del 10.11.1998: Direzione
Generale dell'Istruzione Classica, Scientifica e Magistrale, Direzione
Generale dell'Istruzione Tecnica, Direzione Generale dell'Istruzione
Professionale e Ispettorato per l'Istruzione Artistica, Direzione
Generale del Personale e degli Affari Generali ed Amministrativi.
A norma della legge 14.1.1994, n.20, la presente Direttiva sarà trasmessa
alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione per il tramite
dell'ufficio Centrale di Bilancio.