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Regolamento
recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma
6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. |
Decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394
Pubblicato
nella GU n. 258 del 3-11-1999 - Supplemento Ordinario n.190/L
Estratto
-omissis-
CAPO
VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE
DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONI
Art.
45
(Iscrizione scolastica)
1.
I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto
all'istruzione indipendentemente dalla regolarita' della posizione
in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per
i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico
secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori
stranieri nelle scuote italiane di ogni ordine e grado avviene
nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa
puo' essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico.
I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in
possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti
con riserva.
2.
L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli
conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado.
In mancanza di accertamenti negativi sull'identita' dichiarata
dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i
dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione. I minori
stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla
classe corrispondente all'eta' anagrafica, salvo che il collegio
dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo
conto:
a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno,
che puo' determinare l'iscrizione ad una classe, immediatamente
inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'eta'
anagrafica;
b) dell'accertamento di competenze, abilita' e livelli di preparazione
dell'alunno:
c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese
di provenienza:
d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.
3.
Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli
alunni stranieri nelle classi: la ripartizione e' effettuata evitando
comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante
la presenza di alunni stranieri.
4.
Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di
competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento
dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati
specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per
facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando,
ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento
della conoscenza e della pratica della lingua italiana puo' essere
realizzata altresi' mediante l'attivazione di corsi intensivi
di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito
delle attivita' aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento
dell'offerta formativa.
5.
Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri
e alle modalita' per la comunicazione tra la scuola e le famiglie
degli alunni stranieri. Ove necessario, anche attraverso intese
con l'ente locale, l'istituzione' scolastica si avvale dell'opera
di mediatori culturali qualificati.
6.
Allo scopo di realizzare l'istruzione o la formazione degli adulti
stranieri il Consiglio di circolo e di istituto promuovono intese
con le associazioni straniere, le rappresentanze diplomatiche
consolari dei Paesi di provenienza, ovvero con le organizzazioni
di volontariato iscritte nel Registro di cui all'articolo 52,
allo scopo di stipulare convenzioni e accordi per attivare progetti
di accoglienza; iniziative di educazione interculturale; azioni
a tutela della cultura e della lingua di origine e lo studio delle
lingue straniere piu' diffuse a livello internazionale.
7.
Per le finalita' di cui all'articolo 38, comma 7, del testo unico,
le istituzioni scolastiche organizzano iniziative di educazione
interculturale e provvedono all'istituzione, presso gli organismi
deputati all'istruzione e alla formazione in eta' adulta, di corsi
di alfabetizzazione di scuola primaria e secondaria; di corsi
di lingua italiana; di percorsi di studio finalizzati al conseguimento
del titolo della scuola dell'obbligo; di corsi di studio per il
conseguimento del diploma di qualifica o del diploma di scuola
secondaria superiore; di corsi di istruzione e formazione del
personale e tutte le altre iniziative di studio previste dall'ordinamento
vigente. A tal fine le istituzioni scolastiche possono stipulare
convenzioni ed accordi nei casi e con le modalita' previste dalle
disposizioni in vigore.
8.
Il Ministro della pubblica istruzione, nell'emanazione della direttiva
sulla formazione per l'aggiornamento in servizio del personale
ispettivo, direttivo e docente, detta disposizioni per attivare
i progetti nazionali e locali sul tema dell'educazione interculturale.
Dette iniziative tengono conto delle specifiche realta' nelle
quali vivono le istituzioni scolastiche e le comunita' degli stranieri,
al fine di favorire la loro migliore integrazione nella comunita'
locale.
Art. 46
(Accesso degli stranieri alle universita')
1.
In armonia con gli orientamenti comunitari sull'accesso di studenti
stranieri all'istruzione universitaria, gli atenei, sulla base
di criteri predeterminati e in applicazione della regolamentazione
sugli accessi all'istruzione universitaria, stabiliscono, entro
il 31 dicembre di ogni anno, il numero dei posti da destinare
alla immatricolazione degli studenti stranieri ai corsi di studio
universitari, per l'anno accademico successivo. anche in coerenza
con le esigenze della politica estera culturale e della cooperazione
allo sviluppo, fatti salvi gli accordi di collaborazione universitaria
con i Paesi terzi. Sono ammessi in soprannumero ai predetti corsi,
per effetto di protocolli esecutivi di accordi culturali e di
programmi di cooperazione allo sviluppo, nonche' di accordi fra
universita' italiane e universita' dei Paesi interessati, studenti
stranieri beneficiari di borse di studio, assegnate per l'intera
durata dei corsi medesimi, dal Ministero degli affari esteri o
dal Governo del Paese di provenienza. Nel caso di accesso a corsi
a numero programmato l'ammissione e' comunque subordinata alla
verifica delle capacita' ricettive delle strutture universitarie
e al superamento delle prove di ammissione.
2.
Sulla base dei dati forniti dalle universita' al Ministero dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi del comma 1,
e' emanato il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 39 del testo
unico e con successivo provvedimento sono definiti i conseguenti
adempimenti amministrativi per il rilascio del visto di ingresso.
A tal fine, la sufficienza dei mezzi di sussistenza e' valutata
considerando anche le garanzie prestate con le modalita' di cui
all'articolo 34, le borse di studio, i prestiti d'onore ed i servizi
abitativi forniti da pubbliche amministrazioni o da altri soggetti
pubblici o privati italiani, o per i quali le amministrazioni
stesse o gli altri soggetti attestino che saranno forniti allo
studente straniero, a norma del comma 5.
3.
Le universita' italiane istituiscono, anche in convenzione con
altre istituzioni formative con enti locali e con le regioni,
corsi di lingua italiana ai quali sono ammessi gli stranieri provenienti
dai Paesi terzi in possesso del visto di ingresso e del permesso
di soggiorno per motivi di studio, rilasciati ai sensi del decreto
di cui al comma 2, nonche' gli stranieri indicati all'articolo
39, comma 5, del testo unico, i quali non siano in possesso di
una certificazione attestante una adeguata conoscenza della lingua
italiana. Al termine dei corsi e' rilasciato un attestato di frequenza.
4.
I visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati
agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una
verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche.
Per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati,
il permesso di soggiorno puo' essere rinnovato anche allo studente
che abbia superato una sola verifica di profitto, fermo restando
il numero complessivo di rinnovi. Essi non possono essere comunque,
rilasciati per piu' di tre anni oltre la durata del corso di studio.
Il permesso di soggiorno puo' essere ulteriormente rinnovato per
conseguire il titolo di specializzazione o il dottorato di ricerca
per la durata complessiva del corso, rinnovabile per un anno.
5.
Gli studenti stranieri accedono, a parita' di trattamento con
gli studenti italiani, ai servizi e agli interventi per il diritto
allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, compresi
gli interventi non destinati alla generalita' degli studenti,
quali le borse di studio, i prestiti d'onore ed i servizi abitativi,
in conformita' con le disposizioni previste dal vigente decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'art.
4 della stessa legge n. 390 del 1991. La condizione economica
e patrimoniale degli studenti stranieri e' valutata secondo le
modalita' e le relative tabelle previste dal citato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri e certificata con apposita
documentazione rilasciata dalle competenti autorita' del Paese
ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana
dalle autorita' diplomatiche italiane competenti per territorio.
Tale documentazione e' resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche
o consolari estere in Italia per quei Paesi ove esistono particolari
difficolta' a rilasciare la certificazione attestata dalla locale
Ambasciata italiana, e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'articolo
17, comma 4, della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Nella compilazione
delle graduatorie generali per l'attribuzione dei predetti benefici
le regioni e le universita' possono riservare, comunque, una percentuale
di posti a favore degli studenti stranieri. Le regioni possono
consentire l'accesso gratuito al servizio di ristorazione agli
studenti stranieri in condizioni, opportunamente documentate,
di particolare disagio economico.
6.
Per le finalita' di cui al comma 5 le competenti rappresentanze
diplomatiche consolari italiane rilasciano le dichiarazioni sulla
validita' locale, ai fini dell'accesso agli studi universitari,
dei titoli di scuola secondaria stranieri, fornendo contestualmente
informazioni sulla scala di valori e sul sistema di valutazioni
locali cui fa riferimento il voto o giudizio annotato sul titolo
di studio. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della pubblica
istruzione e del Ministro degli affari esteri sono determinate
le tabelle di corrispondenza per la valutazione del voto o giudizio
riportato sul titolo straniero con la valutazione adottata nell'ordinamento
scolastico italiano.
Art. 47
(Abilitazione all'esercizio della professione)
1.
Specifici visti d'ingresso e permessi di soggiorno, di durata
non superiore alle documentate necessita', possono essere rilasciati
agli stranieri che hanno conseguito il diploma di laurea presso
una universita' italiana, per l'espletamento degli esami di abilitazione
all'esercizio professionale.
2.
Il superamento degli esami di cui al comma 1, unitamente all'adempimento
delle altre condizioni richieste dalla legge, consente l'iscrizione
negli albi professionali, indipendentemente dal possesso della
cittadinanza italiana, salvo che questa sia richiesta a norma
dell'articolo 37 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni e integrazioni. L'aver soggiornato
regolarmente in Italia da almeno cinque anni e' titolo di priorita'
rispetto ad altri cittadini stranieri.
Art. 48
(Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero)
1.
La competenza per il riconoscimento dei titoli di accesso all'istruzione
superiore dei periodi di studio e dei titoli accademici ai fini
della prosecuzione degli studi di qualunque livello, conseguiti
in Paesi esteri, e' attribuita alle universita' e agli istituti
di istruzione universitari, i quali la esercitano nell'ambito
della loro autonomia e in conformita' ai rispettivi ordinamenti.
Fatti salvi gli accordi bilaterali in materia e le convenzioni
internazionali.
2.
Le istituzioni di cui al comma 1 si pronunciano sulle richieste
di riconoscimento entro il termine di novanta giorni dalla data
di ricevimento della relativa domanda. Nel caso in cui le autorita'
accademiche rappresentino esigenze istruttorie, il termine e'
sospeso fino al compimento, entro i 30 giorni successivi degli
atti supplementari.
3.
Contro il provvedimento di rigetto della domanda, ovvero se e'
decorso il termine di cui al comma 2, senza che sia stato adottato
alcun provvedimento, il richiedente puo' presentare ricorso giurisdizionale
al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario
al Capo dello Stato, ovvero, entro il termine previsto per quest'ultimo,
puo' presentare istanza al Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, che, nei successivi venti giorni,
se la ritiene motivata, puo' invitare l'universita' a riesaminare
la domanda, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
L'universita' si pronuncia nei successivi sessanta giorni. Nel
caso di rigetto, ovvero in assenza, nei termini rispettivamente
previsti, dell'invito al riesame da parte del Ministero o della
pronuncia dell'universita' e' ammesso ricorso al Tribunale amministrativo
regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato.
4.
Il riconoscimento dei titoli di studio per finalita' diverse da
quelle previste al comma 1 e' operato in attuazione dell'articolo
387 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonche'
delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento, ai fini
professionali e di accesso ai pubblici impieghi.
Art. 49
(Riconoscimento titoli abilitanti all'esercizio delle professioni)
1.
I cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia che
intendono iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi speciali
istituiti presso le amministrazioni competenti, nell'ambito delle
quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico
e del presente regolamento, se in possesso di un titolo abilitante
all'esercizio di una professione, conseguito in un Paese non appartenente
all'Unione europea, possono richiederne il riconoscimento ai fini
dell'esercizio in Italia, come lavoratori autonomi o dipendenti,
delle professioni corrispondenti.
2.
Per le procedure di riconoscimento dei titoli di cui al comma
1 si applicano le disposizioni dei decreti legislativi 27 gennaio
1992, n. 115, e 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la
natura, la composizione e la durata della formazione professionale
conseguita.
3.
Ove ricorrano le condizioni previste dai decreti legislativi di
cui al comma 2 per l'applicazione delle misure compensative, il
Ministro competente, cui e' presentata la domanda di riconoscimento,
sentite le conferenze dei servizi di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo n. 115 del 1992 e all''articolo 14 del decreto legislativo
n. 319 del 1994, puo' stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento
sia subordinato ad una misura compensativa consistente nel superamento
di una prova attitudinale. Con il medesimo decreto sono definite
le modalita' di svolgimento della predetta prova nonche' i contenuti
della formazione e le sedi presso le quali, la stessa deve essere
acquisita.
4.
Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche ai fini del
riconoscimento di titoli rilasciati da Paesi terzi abilitanti
all'esercizio di professioni regolate da specifiche direttive
della Unione europea.
Art. 50
(Disposizioni particolari per gli esercenti le professioni sanitarie)
1.
Presso il Ministero della sanita' sono istituiti elenchi speciali
per gli esercenti le professioni sanitarie sprovviste di ordine
o collegio professionale.
2.
Per l'iscrizione e la cancellazione, dagli elenchi speciali si
osservano per quanto compatibili le disposizioni contenute nel
Capo I del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950,
n. 221, e successive modificazioni ed integrazioni.
3.
Il Ministro della sanita' pubblica annualmente gli elenchi speciali
di cui al comma I nonche' gli elenchi degli stranieri che hanno
ottenuto il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio
di una professione sanitaria.
4.
L'iscrizione negli albi professionali e quella negli elenchi speciali
di cui al comma 1 sono disposte previo accertamento della conoscenza
della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano
l'esercizio professionale in Italia, con modalita' stabilite dal
Ministero della sanita'. All'accertamento provvedono, prima dell'iscrizione,
gli ordini e collegi professionali e il Ministero della sanita',
con oneri a carico degli interessati.
5.
I presidi e le istituzioni sanitarie pubbliche e private comunicano
al Ministero della sanita' il nominativo dello straniero assunto,
e comunque utilizzato, con l'indicazione del titolo professionale
abilitante posseduto, entro tre giorni dalla data di assunzione
o di utilizzazione.
6.
(Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).
7.
Con le procedure di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 49, il Ministero
della sanita' provvede altresi', ai fini dell'ammissione agli
impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito
del Servizio sanitario nazionale, al riconoscimento dei titoli
accademici, di studio e di formazione professionale, complementari
di titoli abilitanti all'esercizio di una professione o arte sanitaria,
conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea.
8.
La dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline
sanitarie, conseguiti all'estero, nonche' l'ammissione ai corrispondenti
esami di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale
o parziale degli esami di profitto, sono disposte previo accertamento
del rispetto delle quote previste per ciascuna professione dall'articolo
3, comma 4, del testo unico. A tal fine deve essere acquisito
il preventivo parere del Ministero della sanita'; il parere negativo
non consente l'iscrizione agli albi professionali o agli elenchi
speciali per l'esercizio delle relative professioni sul territorio
nazionale e dei Paesi dell'Unione europea.
-omissis
-
Dato
a Roma, addi' 31 agosto 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Piazza, Ministro per la funzione pubblica
Bellillo, Ministro per gli affari regionali
Turco, Ministro per la solidarieta'
NOTE
Nota
all'art. 45:
-
Si riporta il testo dell'art. 38, comma 7, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse):
"7. Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di
attuazione del presente capo, con specifica indicazione:
a) delle modalita' di realizzazione di specifici progetti nazionali
e locali, con particolare riferimento all'attivazione di corsi
intensivi di lingua italiana nonche' dei corsi di formazione ed
aggiornamento del personale ispettivo. direttivo e docente delle
scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per l'adattamento
dei programmi di insegnamento:
b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli
studi effettuati nei paesi di provenienza ai fini dell'inserimento
scolastico, nonche' dei criteri e delle modalita' di comunicazione
con le famiglie degli alunni stranieri, anche con l'ausilio di
mediatori culturali qualificati;
c) dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle classi degli
stranieri provenienti dall'estero, per la ripartizione degli alunni
stranieri nelle classi e per l'attivazione di specifiche attivita'
di sostegno linguistico;
d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi
4 e 5".
Note
all'art. 46:
-
Si riporta il testo dell'art. 39, comma 4, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse):
"4. In base alle norme previste dal presente articolo e dal regolamento
di attuazione, sulla base delle disponibilita' comunicate dalle
universita', e disciplinato annualmente, con decreto del Ministro
degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dell'interno,
il numero massimo dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno
per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri
residenti all'estero. Lo schema di decreto e' trasmesso al Parlamento
per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per
materia che si esprimono entro i successivi trenta giorni".
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991,
n. 390 (Norme sul diritto agli studi universitari):
"Art. 4 (Uniformita' di trattamento). - 1. Con decreto emanato
dal Presidente del Consiglio dei Minsitri, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato
"Ministro", sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN)
e la Consulta nazionale di cui all'art. 6, sono stabiliti ogni
tre anni:
a) i criteri per la determinazione dcl merito e delle condizioni
economiche degli studenti, nonche' per la definizione delle relative
procedure di selezione, ai fini dell'accesso ai servizi e del
godimento degli interventi di cui alla presente legge non destinati
alla generalita' degli studenti. Le condizioni economiche vanno
individuate sulla base della natura e dell'ammontare del reddito
imponibile e dell'ampiezza del nucleo familiare;
b) le tipologie minime e i relativi livelli degli interventi di
cui al comma 2 dell'art. 3;
c) gli indirizzi per la graduale riqualificazione della spesa
a favore degli interventi riservati ai capaci e meritevoli privi
di mezzi.
2. Il decreto di cui al comma 1 e' emanato sei mesi prima dell'inizio
del primo dei tre anni accademici di riferimento, acquisito il
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome, di cui all'art. 12 della legge
23 agosto 1988, n. 400. In prima applicazione il decreto e' emanato
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge e rimane in vigore fino alla fine dell'anno accademico successivo
a quello in corso alla data di emanazione del decreto stesso".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma quarto, della legge
4 gennaio 1968, n. 15 (per l'argomento v. nelle note all'art.
2):
"Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere
nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare
estera residente nello Stato, sono legalizzate a cura delle prefetture".
Nota
all'art. 47:
-
Si riporta il testo vigente dell'art. 37 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione
delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23
ottobre 1992, n. 421):
"Art. 37 (Accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea). - 1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni
pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di publici
poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati
i posti e le funzioni per i quali non puo' prescindersi dal possesso
della cittadinanza italiana, nonche' i requisiti indispensabili
all'accesso dei cittadini di cui al comma 1.
3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello
comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali
si provvede con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri,
adottato su proposta dei Ministri competenti. Con eguale procedura
si stabilisce la equivalenza tra i titoli accademici e di servizio
rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina".
Nota
all'art. 48:
-
Si riporta il testo dell'art. 387 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole
di ogni ordine e grado):
"Art. 387 (Riconoscimento dei titoli di studio e professionali
e delle qualifiche di mestiere acquisiti dai cittadini extracomunitari
nei paesi di origine). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro della pubblica istruzione, e' disciplinato, in conformita'
con la normativa comunitaria, il riconoscimento dei titoli di
studio e professionali, nonche' delle qualifiche di mestiere acquisite
dai cittadini extracomunitari nei paesi di origine, e sono istituiti
altresi' gli eventuali corsi di adeguamento e di integrazione
da svolgersi presso istituti scolastici italiani".
Note
all'art. 49:
-
Per il testo dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse),
v. nelle note all'art. 14.
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 115 (Attuazione della direttiva n. 89/48/CEE
relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi
di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali
di una durata minima di tre anni):
"Art. 12 (Procedura di riconoscimento). - 1. La domanda di riconoscimento
deve essere presentata al Ministero competente, corredata della
documentazione relativa ai titoli da riconoscere, rispondente
ai requisiti indicati all'art. 10.
2. La domanda deve indicare la professione o le professioni di
cui all'art. 2, in relazione alle quali il riconoscimento e' richiesto.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, il Ministero
accerta la completezza della documentazione esibita, comunicando
all'interessato le eventuali necessarie integrazioni.
4. Per la valutazione dei titoli acquisiti, il Ministero competente
indice una conferenza di servizi ai sensi della legge n. 241/1990
alla quale partecipano i rappresentanti:
a) degli altri Ministeri di cui all'allegato A;
b) del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;
c) del Ministero degli affari esteri;
d) del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica;
e) del Dipartimento per la funzione pubblica. Nella conferenza
sono sentiti un rappresentante dell'ordine o della categoria professionale
ed un docente universitario in rappresentanza delle universita'
designato dal Ministero dcll'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica.
5. Sul riconoscimento provvede il Ministro competente con decreto
da emettersi nel termine di quattro mesi dalla presentazione della
domanda o della sua integrazione a norma del precedente comma
3.
6. Nei casi di cui all'art. 6, il decreto stabilisce le condizioni
del tirocinio di adattamento o della prova attitudinale, individuando
l'ente o organo competente a norma dell'art. 15.
7. I decreti di cui al precedente comma 5 sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
8. I precedenti commi 4 e 7 non si applicano se la domanda di
riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui
e' stato provveduto con precedente decreto".
- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio
1994, n. 319 (Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad
un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione
professionale che integra la direttiva 89/48/CEE):
"Art. 14 (Procedura di riconoscimento). -
1. La domanda di riconoscimento deve essere presentata al Ministero
competente, corredata della documentazione relativa ai titoli
da riconoscere, rispondente ai requisiti indicati all'art. 12.
2. La domanda dcve indicare la professione o le professioni di
cui all'art. 2, in relazione alle quali il riconoscimento e' richiesto.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, il Ministero
accerta la completezza della documentazione esibita, comunicando
all'interessato le eventuali necessarie integrazioni.
4. Per la valutazione dei titoli acquisiti, il Ministero competente
indice una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241, alla quale partecipano i rappresentanti:
a) dei Ministeri indicati all'allegato C;
b) del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;
c) del Ministero degli affari esteri;
d) del Ministero della pubblica istruzione;
e) del Dipartimento per la funzione pubblica;
f) del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
g) del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica.
5. Nella conferenza sono sentiti un rappresentante dell'ordine
o della categoria professionale ed un rappresentante del Consiglio
nazionale della pubblica istruzione designato dal Ministro per
la pubblica istruzione. La conferenza e' integrata da un rappresentante
delle regioni designato dalla Conferenza Stato-regioni per la
valutazione dei titoli di formazione di competenza regionale.
6. Il riconoscimento viene disposto con decreto del Ministro competente
da emettersi nel termine di quattro mesi dalla presentazione della
domanda, o della sua integrazione a norma del precedente comma
3.
7. Nei casi di cui all'art. 6, il decreto stabilisce le condizioni
del tirocinio di adattamento o della prova attitudinale, tenendo
conto di quanto disposto dall'art. 10, comma 2, individuando l'ente
o organo competente a norma dell'art. 17.
8. Il decreto di cui al comma 6 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
9. I commi 4 e 8 non si applicano se la domanda di riconoscimento
ha per oggetto titoli identici a quelli su cui e' stato provveduto
con precedente decreto".
Nota
all'art. 50:
-
Il capo I del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile
1950, n. 221 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del
decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione
degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio
delle professioni stesse), concerne gli albi professionali.