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La scolarizzazione dei figli degli zingari e dei girovaghi 489Y0621(02)

Risoluzione Europea del Consiglio e dei ministri dell'istruzione riuniti in sede di Consiglio, del 22 maggio 1989

Gazzetta ufficiale n. C 153 del 21/06/1989 PAG. 0003 - 0004

Testo:

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO E DEI MINISTRI DELL'ISTRUZIONE RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO del 22 maggio 1989 concernente la scolarizzazione dei figli degli zingari e dei girovaghi (89/C 153/02)

IL CONSIGLIO E I MINISTRI DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO, vista la risoluzione del Consiglio e dei ministri della pubblica istruzione riuniti in sede di Consiglio, del 9 febbraio 1976, contempla un programma d'azione per il setore dell'istruzione (1), considerando che il Parlamento europeo, il 24 maggio 1984, ha adottato una risoluzione sulla situazione degli zingari nella Comunità (2), in cui raccomanda ai governi degli Stati membri di cooridinare le loro posizioni e impegna la Commissione ad elaborare programmi sovvenzionati con stanziamenti comunitari, per migliorare la situazione degli zingari senza distruggerne i valori specifici; considerando che gli zingari e i girovaghi formano attualmente nella Comunità una popolazione che supera il milione di persone, e che la loro cultura e lingua fanno parte da più di 500 anni del patrimonio culturale e linguistico della Comunità; considerando che la situazione attuale, in generale e soprattutto per quanto riguarda il settore scolastico, è preoccupante ; che solo il 30-40 % dei figli degli zingari e dei girovaghi frequenta la scuola con una certa regolarità ; che metà non viene mai scolarizzata ; che una bassissima percentuale raggiunge e supera il limite dell'istruzione secondaria ; che i risultati, in particolare la pratica corrente della lettura e della scrittura, non sono proporzionati alla durata presunta del periodo scolastico ; che il tasso di analfabetismo degli adulti supera spesso il 50 % e in talune località raggiunge l'80 % ed oltre; considerando che questa situazione riguarda oltre 500 000 bambini e che tale numero va costantemente aumentando, data la giovane età delle comunità di zingari e di girovaghi, metà dei quali hanno meno di 16 anni; considerando che la scolarizzazione, in particolare grazie ai mezzi che può fornire per l'adattamento ad un ambiente mutevole e per l'autonomia personale e professionale, è fondamentale per l'avvenire culturale, sociale ed economico delle comunità zingare, che i genitori ne sono consapevoli e che la volontà di frequentare la scuola aumenta; prendendo atto dei risultati e delle raccomandazioni contenute negli studi finanziati dalla Commissione in merito alla scolarizzazione dei figli degli zingari e dei girovaghi nei dodici Stati della Comunità, nonché degli orientamenti risultanti dalla relazione globale, dalla consultazione dei rappresentanti degli zingari e dei girovaghi, dagli scambi tra esperti e rappresentanti dei ministri della pubblica istruzione,

ADOTTANO LA PRESENTE RISOLUZIONE:

Il Consiglio e i ministri della pubblica istruzione, riuniti in sede di Consiglio, si adoperano per promuovere un insieme di misure per la scolarizzazione dei figli degli zingari e dei girovaghi, il cui scopo, ferme restando le azioni già intraprese dagli Stati membri in base alle particolari situazioni di cui sono a conoscenza in questo settore, è elaborare un'azione globale e strutturale intesa a superare i grandi ostacoli che frenano l'accesso alla scuola dei figli degli zingari e dei girovaghi. Tali misure sono intese: - a favorire le iniziative innovatrici, - a proporre e sostenere azioni positive e adeguate, - a far sì che le realizzazioni siano coordinate tra loro, - a far conoscere su larga scala i risultati e gli insegnamenti che ne derivano, - a favorire gli scambi di esperienze.

1. A livello degli Stati membri Entro i loro limiti costituzionali e finanziari ed entro quelli delle loro politiche e strutture educative, gli Stati membri si adopereranno per promuovere:
a) le strutture:
- appoggiare gli istituti scolastici, fornendo loro le facilitazioni necessarie per accogliere i figli degli zingari e dei girovaghi;
- assistere gli insegnanti, gli allievi e i genitori.

b) Pedagogia e materiali didattici:
- sperimentare l'insegnamento a distanza, che può rispondere meglio alla realtà del nomadismo;
- sviluppare forme di controllo pedagogico;
- misure miranti a facilitare il passaggio dalla scuola all'istruzione/formazione permanente;
- prendere in consideranzione la storia, la cultura e la lingua degli zingari e dei girovaghi;
- usare nuovi mezzi elettronici e televisivi;
- materiale didattico per gli istituti scolastici interessati alla scolarizzazione dei figli degli zingari e dei girovaghi.

c) Assunzione e formazione iniziale e continua degli insegnanti:
- formazione continua e complementare adeguata degli insegnanti che lavorano con figli di zingari e di girovaghi;
- formazione e impiego di insegnanti di origine zingara e girovaga quando ciò sia possibile.

d) Informazione e ricerca:
- intensificare le azioni di documentazione e informazione per le scuole, gli insegnanti e i genitori;
- incoraggiare ricerche sulla cultura, la storia e la lingua degli zingari e dei girovaghi.

e) Concertazione e coordinamento ; promozione dell'impegno sociale della popolazione:
- designare personale formato con funzioni di coordinamento;
- incentivare la creazione di gruppi di collegamento che riuniscano genitori, insegnanti, rappresentanti delle amministrazioni locali e dell'amministrazione scolastica;
- designare, se necessario, uno o più organi statali per la scolarizzazione dei figli degli zingari e dei girovaghi negli Stati in cui vive un numero notevole di zingari e di girovaghi, con la cui partecipazione si potranno coordinare le misure necessarie, eventualmente anche per la formazione degli insegnanti, la documentazione e la produzione di materiale didattico.

2. A livello comunitario
2.1. Un intervento comunitario è utile in questo settore per promuovere le iniziative nazionali relative allo scambio di esperienze e per fruire dei progetti pilota innovativi.
2.2. Organizzazione di scambi di idee e di esperienze in incontri a livello comunitario delle varie parti interessate, in particolare rappresentanti zingari e girovaghi, giovani zingari, insegnanti.
2.3. La Commissione provvederà a garantire a livello comunitario la documentazione, l'animazione, il coordinamento e la valutazione permanenti delle misure nel loro insieme, facendosi eventualmente assistere da una struttura esterna.
2.4. La Commissione provvederà affinché dette misure siano coerenti con le altre azioni comunitarie già programmate per il settore dell'istruzione. Essa provvederà segnatamente affinché le azioni si integrino con le altre azioni comunitarie, come quelle del Fondo sociale europeo, e con le attività di organizzazioni internazionali come il Consiglio d'Europa.
2.5. Una relazione sull'attuazione delle misure previste in questa risoluzione sarà presentata dalla Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al comitato per l'istruzione entro il 31 dicembre 1993.

(1) GU n. C 38 del 19.2.1976, pag. 1. (2) GU n. C 172 del 2.7.1984, pag. 153.

 

 

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