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La
scolarizzazione dei figli degli zingari e dei girovaghi 489Y0621(02)
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Risoluzione
Europea del Consiglio e dei ministri dell'istruzione riuniti in
sede di Consiglio, del 22 maggio 1989
Gazzetta ufficiale n.
C 153 del 21/06/1989 PAG. 0003 - 0004
Testo:
RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO E DEI MINISTRI
DELL'ISTRUZIONE RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO del 22 maggio 1989
concernente la scolarizzazione dei figli degli zingari e dei girovaghi
(89/C 153/02)
IL CONSIGLIO E I MINISTRI
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO, vista
la risoluzione del Consiglio e dei ministri della pubblica istruzione
riuniti in sede di Consiglio, del 9 febbraio 1976, contempla un
programma d'azione per il setore dell'istruzione (1), considerando
che il Parlamento europeo, il 24 maggio 1984, ha adottato una
risoluzione sulla situazione degli zingari nella Comunità (2),
in cui raccomanda ai governi degli Stati membri di cooridinare
le loro posizioni e impegna la Commissione ad elaborare programmi
sovvenzionati con stanziamenti comunitari, per migliorare la situazione
degli zingari senza distruggerne i valori specifici; considerando
che gli zingari e i girovaghi formano attualmente nella Comunità
una popolazione che supera il milione di persone, e che la loro
cultura e lingua fanno parte da più di 500 anni del patrimonio
culturale e linguistico della Comunità; considerando che la situazione
attuale, in generale e soprattutto per quanto riguarda il settore
scolastico, è preoccupante ; che solo il 30-40 % dei figli degli
zingari e dei girovaghi frequenta la scuola con una certa regolarità
; che metà non viene mai scolarizzata ; che una bassissima percentuale
raggiunge e supera il limite dell'istruzione secondaria ; che
i risultati, in particolare la pratica corrente della lettura
e della scrittura, non sono proporzionati alla durata presunta
del periodo scolastico ; che il tasso di analfabetismo degli adulti
supera spesso il 50 % e in talune località raggiunge l'80 % ed
oltre; considerando che questa situazione riguarda oltre 500 000
bambini e che tale numero va costantemente aumentando, data la
giovane età delle comunità di zingari e di girovaghi, metà dei
quali hanno meno di 16 anni; considerando che la scolarizzazione,
in particolare grazie ai mezzi che può fornire per l'adattamento
ad un ambiente mutevole e per l'autonomia personale e professionale,
è fondamentale per l'avvenire culturale, sociale ed economico
delle comunità zingare, che i genitori ne sono consapevoli e che
la volontà di frequentare la scuola aumenta; prendendo atto dei
risultati e delle raccomandazioni contenute negli studi finanziati
dalla Commissione in merito alla scolarizzazione dei figli degli
zingari e dei girovaghi nei dodici Stati della Comunità, nonché
degli orientamenti risultanti dalla relazione globale, dalla consultazione
dei rappresentanti degli zingari e dei girovaghi, dagli scambi
tra esperti e rappresentanti dei ministri della pubblica istruzione,
ADOTTANO LA PRESENTE RISOLUZIONE:
Il Consiglio e i ministri
della pubblica istruzione, riuniti in sede di Consiglio, si adoperano
per promuovere un insieme di misure per la scolarizzazione dei
figli degli zingari e dei girovaghi, il cui scopo, ferme restando
le azioni già intraprese dagli Stati membri in base alle particolari
situazioni di cui sono a conoscenza in questo settore, è elaborare
un'azione globale e strutturale intesa a superare i grandi ostacoli
che frenano l'accesso alla scuola dei figli degli zingari e dei
girovaghi. Tali misure sono intese: - a favorire le iniziative
innovatrici, - a proporre e sostenere azioni positive e adeguate,
- a far sì che le realizzazioni siano coordinate tra loro, - a
far conoscere su larga scala i risultati e gli insegnamenti che
ne derivano, - a favorire gli scambi di esperienze.
1. A livello degli Stati
membri Entro i loro limiti costituzionali e finanziari ed entro
quelli delle loro politiche e strutture educative, gli Stati membri
si adopereranno per promuovere:
a) le strutture:
- appoggiare gli istituti scolastici, fornendo loro le facilitazioni
necessarie per accogliere i figli degli zingari e dei girovaghi;
- assistere gli insegnanti, gli allievi e i genitori.
b) Pedagogia e materiali
didattici:
- sperimentare l'insegnamento a distanza, che può rispondere meglio
alla realtà del nomadismo;
- sviluppare forme di controllo pedagogico;
- misure miranti a facilitare il passaggio dalla scuola all'istruzione/formazione
permanente;
- prendere in consideranzione la storia, la cultura e la lingua
degli zingari e dei girovaghi;
- usare nuovi mezzi elettronici e televisivi;
- materiale didattico per gli istituti scolastici interessati
alla scolarizzazione dei figli degli zingari e dei girovaghi.
c) Assunzione e formazione
iniziale e continua degli insegnanti:
- formazione continua e complementare adeguata degli insegnanti
che lavorano con figli di zingari e di girovaghi;
- formazione e impiego di insegnanti di origine zingara e girovaga
quando ciò sia possibile.
d) Informazione e ricerca:
- intensificare le azioni di documentazione e informazione per
le scuole, gli insegnanti e i genitori;
- incoraggiare ricerche sulla cultura, la storia e la lingua degli
zingari e dei girovaghi.
e) Concertazione e coordinamento
; promozione dell'impegno sociale della popolazione:
- designare personale formato con funzioni di coordinamento;
- incentivare la creazione di gruppi di collegamento che riuniscano
genitori, insegnanti, rappresentanti delle amministrazioni locali
e dell'amministrazione scolastica;
- designare, se necessario, uno o più organi statali per la scolarizzazione
dei figli degli zingari e dei girovaghi negli Stati in cui vive
un numero notevole di zingari e di girovaghi, con la cui partecipazione
si potranno coordinare le misure necessarie, eventualmente anche
per la formazione degli insegnanti, la documentazione e la produzione
di materiale didattico.
2. A livello comunitario
2.1. Un intervento comunitario è utile in questo settore per promuovere
le iniziative nazionali relative allo scambio di esperienze e
per fruire dei progetti pilota innovativi.
2.2. Organizzazione di scambi di idee e di esperienze in incontri
a livello comunitario delle varie parti interessate, in particolare
rappresentanti zingari e girovaghi, giovani zingari, insegnanti.
2.3. La Commissione provvederà a garantire a livello comunitario
la documentazione, l'animazione, il coordinamento e la valutazione
permanenti delle misure nel loro insieme, facendosi eventualmente
assistere da una struttura esterna.
2.4. La Commissione provvederà affinché dette misure siano coerenti
con le altre azioni comunitarie già programmate per il settore
dell'istruzione. Essa provvederà segnatamente affinché le azioni
si integrino con le altre azioni comunitarie, come quelle del
Fondo sociale europeo, e con le attività di organizzazioni internazionali
come il Consiglio d'Europa.
2.5. Una relazione sull'attuazione delle misure previste in questa
risoluzione sarà presentata dalla Commissione al Consiglio, al
Parlamento europeo e al comitato per l'istruzione entro il 31
dicembre 1993.
(1) GU n. C 38 del 19.2.1976,
pag. 1. (2) GU n. C 172 del 2.7.1984, pag. 153.