L'immigrazione è fenomeno
che esiste da tempo ma che, negli ultimi anni, ha assunto dimensioni
quantitative e connotazioni qualitative che rendono necessarie,
da parte della scuola, una attenta considerazione ed una serie
di interventi intesi a garantire alla generalità degli immigrati
l'esercizio del diritto allo studio ed a valorizzare le risorse
provenienti dall'apporto di culture diverse nella prospettiva
della cooperazione fra i popoli nel pieno rispetto delle etnie
di provenienza.
La condizione primaria
per realizzare le giuste condizioni di tutela giuridica e di
dignità personale per il lavoratore immigrato e per la sua famiglia
non può che fondarsi sulla uguaglianza delle opportunità formative:
essenziale punto di partenza e, quindi, la scolarizzazione dei
giovani immigrati nella fascia dell'obbligo.
La tutela del diritto
di accesso a scuola del minore straniero trova la sua fonte
normativa nelle disposizioni di cui all'art. 14 del R.D. 4 maggio
1925 che prevede e disciplina l'inserimento nelle scuole italiane
di "Giovani provenienti dall'estero".
Successivamente tale
diritto è stato contemplato dalla Costituzione nonché dalla
Dichiarazione dei diritti del fanciullo proclamata dall'ONU
il 20 novembre 1959.
Ulteriori disposizioni
in materia sono contenute nel D.P.R. 10/9/1982, n. 722 recante
l'attuazione della direttiva CEE n. 77/486 relativa alla formazione
scolastica dei figli dei lavoratori migranti; tali disposizioni
peraltro circoscrivono la tutela del diritto di accesso a scuole
ai figli dei cittadini della CEE. Ulteriori forme di intervento
in favore dei lavoratori extra-comunitari e delle loro famiglie
sono stati poi previsti dalla legge 30/12/1986, n. 943, che
detta "Norme in materia di collocamento e di trattamento dei
lavoratori extracomunitari e contro le immigrazioni clandestine
".
La citata legge n. 943
prevede, fra l'altro, specifiche iniziative regionali che vanno
ad integrarsi con tutto ciò che è già in atto, sui diversi territori,
per l'esercizio del diritto allo studio. Poiché tale diritto
può essere pienamente esercitato solo se agli interventi di
competenza dell'Amministrazione scolastica si uniscono gli interventi
contestuali e sinergici degli Enti istituzionalmente preposti
all'erogazione dei servizi sociali e sanitari di cui alla legge
943/86, appare necessario che i Provveditori agli studi attuino le opportune modalità di coordinamento, al fine di promuovere,
anche attraverso i "protocolli d'intesa", progetti operativi
interistituzionali che utilizzino e valorizzino ogni forza presente
nel territorio.
Sarà cura dei Provveditori
agli studi promuovere, inoltre, incontri congiunti con i Direttori
Didattici, i Presidi e gli Ispettori al fine di individuare
ed elaborare strategie operative comuni e assicurare il necessario
raccordo fra i diversi gradi scolastici. Sembra opportuno, fra
l'altro, sottolineare la funzione della scuola materna la cui
fruizione offre insostituibili stimoli ed opportunità sia sul
piano cognitivo che su quello socio-affettivo.
L'attuale quadro normativo
scolastico offre, d'altro canto, ampie possibilità progettuali.
E' quindi appena il
caso di ricordare la legge 820/71 (scuola elementare), la legge
517/77 e la legge 270/82 (scuola materna, scuola elementare,
scuola media): la applicazione integrata e finalizzata delle
citate leggi consente infatti di acquisire risorse operative
e di mettere in atto le modalità flessibili di intervento che
si rendono necessarie.
Nel sottolineare, inoltre,
le particolari possibilità offerte dagli artt. 2 e 3 del D.P.R.
419/74, si assicura, parte di questo Ministero, attenta considerazione
per tutti i progetti sperimentali specificamente predisposti.
Le molte e positive
iniziative attivate sul territorio nazionale potranno costituire
modelli flessibili di riferimento se opportunamente adattate
alle diverse situazioni socio-ambientali e culturali specifiche.
Si ritiene opportuno
ricordare talune circolari concernenti la materia in questione
(ad es., la circolare n. 162 del 14/6/1983 in tema di permesso
di soggiorno, la circolare n. 207 del 16/7/1986) le quali prevedono
adempimenti specifici che, nei limiti del possibile, andranno
rispettati.
Per quanto concerne
l'aspetto organizzativo - didattico si forniscono alcune indicazioni
circa i criteri di massima cui dovrà ispirarsi l'attività operativa
dei competenti organi scolastici.
1. Problemi
e modi dell'intervento scolastico.
Per corrispondere convenientemente
all'impegno morale e sociale del nostro Paese di garantire alla
generalità degli immigrati, anche provenienti da paesi extracomunitari,
l'esercizio del diritto allo studio, la scuola deve preliminarmente
aver presenti le condizioni entro le quali esso dovrà esercitarsi.
Quelle più incidenti sono: la pluralità delle etnie che connotano
il flusso migratorio; le difficoltà di reperimento degli immigrati
che ancora non hanno adempiuto all'obbligo scolastico; la carenza,
o, per alcune etnie, l'assenza di personale docente in grado
di comunicare nella lingua materna degli immigrati e di facilitare
loro l'acquisizione della lingua italiana.
Appare altresì pregiudiziale
che l'intervento della scuola debba essere coordinato con gli
interventi che, a norma della legge n. 943/1986, le regioni
promuovono a favore dei lavoratori comunitari e extracomunitari
e loro famiglie. Si deve pensare a forme di coordinamento non
esauribili nell'ambito meramente organizzativo, bensì miranti
ad accrescere i livelli culturali degli immigrati e qualificare
la loro partecipazione alla vita della comunità.
E' pertanto opportuno
che ogni scuola, alla quale confluiranno immigrati, esperisca
- direttamente o in collaborazione con enti, associazioni -
iniziative di sensibilizzazione delle comunità e dei gruppi
di immigrazione. Occorre infatti creare un clima interattivo
valido al fine di rendere consapevoli delle opportunità che
la istituzione scolastica offre e delle modalità per fruire.
Insieme si potrà avere la possibilità di guadagnare ulteriore
e più adeguata conoscenza dei livelli culturali, dei modelli
di comportamento, delle condizioni sociali ed economiche dei
gruppi di immigrati. E' palese che queste conoscenze costituiscono
un essenziale contributo alla progettazione didattica.
All'afflusso dei soggetti
alla scuola consegue l'assegnazione di ciascuno di essi alle
classi. Ciò implica la rilevazione della specifica condizione
linguistica e culturale di ogni alunno, nonché la disponibilità
di docenti idonei.
Una attenta analisi
della situazione personale è premessa per un positivo inserimento
di quei soggetti nelle classi. Si dovranno distinguere i soggetti
di recente immigrazione da quelli il cui arrivo nel nostro Paese
è più remoto: i primi avranno non solo problemi di integrazione
linguistica, ma manifesteranno problemi di adattamento alle
nuove condizioni di vita. I secondi, di regola dovrebbero in
qualche misura possedere i rudimenti della nostra lingua e dovrebbero
non più subire problemi acuti di adattamento ai nuovi costumi.
L'assegnazione degli
alunni alle singole classi implica anche una prima ricognizione
del livello di maturità culturale. Per i figli dei lavoratori
della CEE residenti in Italia il D.P.R. n. 722 prescrive che
essi siano "iscritti alla classe della scuola d'obbligo successiva,
per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito
positivo nel Paese di provenienza". Pare possibile estendere
il disposto di questa norma anche agli alunni provenienti da
Pesi extracomunitari, con l'avvertenza che sarà necessario confrontare
la struttura del nostro sistema scolastico obbligatorio con
quella del Paese di appartenenza.
A tal fine si rappresenta
la necessità che siano avviate le procedure attualmente seguite
ivi compresa la delibera del Consiglio di classe e la dichiarazione
della autorità diplomatica o consolare italiana sul carattere
legale della scuola estera di provenienza dell'alunno.
Ove si presentino più alunni immigrati da uno stesso Paese e
con analogo livello culturale, potrebbe essere didatticamente
nproficuo inserirli in una medesima classe, tenendo conto che
sarà bene non superare le quattro-cinque unità.
Peraltro gli Organi
Collegiali competenti, previa valutazione di specifiche esigenze
e situazioni, indicheranno le soluzioni comunque più opportune,
avendo cura di promuovere la partecipazione degli alunni in
questione alle attività globali della classe, per evitare che
essi rifluiscano in un piccolo gruppo che certamente si segnalerà
per forme pregredienti di isolamento.
In questa situazione
operativa, il problema dei docenti assume particolare rilevanza.
La vigente normativa, particolarmente con la legge 270/1982
e con la legge 517/1977, consente la disponibilità di docenti
per operare con "alunni che presentino specifiche difficoltà
di apprendimento", quando attività educativo-didattiche in tal
senso siano specificamente previste nella "programmazione di
ciascun circolo didattico". Tuttavia rimane aperto il problema
della disponibilità dei docenti qualificati, cioè in possesso
di requisiti idonei ad affrontare i problemi educativi con alunni
portatori di lingua e cultura diverse.
E' auspicabile che nelle
località ove si vanno accentuando flussi migratori omogenei
- avvalendosi naturalmente del supporto delle rappresentanze
consolari - sia di avvio a iniziative accelerate di aggiornamento
linguistico e culturale di nostri docenti disponibili, ai quali
poi affidare la cura educativa degli alunni immigrati.
2. Orientamenti
per l'attività didattica.
La programmazione didattica
è fattore determinante nelle attività di insegnamento. Ove nella
classe siano presenti alunni appartenenti a diversa etnia, la
programmazione didattica generale sarà integrata con progetti
specifici che disegnino percorsi individuali di apprendimento,
definiti sulla base di condizioni di partenza e degli obiettivi
che si ritiene possano essere conseguiti da ciascuno di quegli
alunni.
Notevole importanza
didattica assume il clima relazionale da attivare nelle classi
e nella scuola. Gli alunni appartenenti ad altre etnie, specie
se di recente immigrazione, debbono trovare stimoli comunicativi
dall'intervento di coetanei immigrati (che hanno già qualche
consuetudine con la lingua italiana), dalla partecipazione di
adulti che sono in grado di comunicare in lingua italiana e
nell'altra lingua.
Inoltre, poiché la lingua
verbale non è che uno - sia pure il principale - degli strumenti
di comunicazione, sarà opportuno incentivare attività di manipolazione
di materiale, di costruzione e di attività ludiche tramite le
quali gli alunni della classe dell'una e dell'altra etnia, individuino
canali comunicativi efficaci, accendendo nel contempo processi
di reciproca acquisizione di espressioni linguistiche verbali.
La scuola obbligatoria
non può avere come obiettivo educativo una sempre più acuta
sensibilità ai significati di una società multiculturale. Ciò
suggerisce attività didattiche orientate alla valorizzazione
delle peculiarità delle diverse etnie.
Sollecitare gli alunni
ad accettare e capire quelle peculiarità contribuisce a promuovere
una coscienza culturale aperta
Il Ministro
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