Visto il decreto legislativo n. 297 del 16
aprile 1994;
Visto il C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto in data 4 agosto
1995;
Visti i protocolli d'intesa stipulati dal Ministero della P.I. con la
Conferenza dei Presidenti delle Regioni, l'Unione delle province italiane
e l'A.N.C.I. rispettivamente in data 16/2/1994, 11/12/1995 e 4/4/1996;
Visto l'accordo per il lavoro sottoscritto dal Governo il 24/9/1996
con i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e
dei datori di lavoro;
Viste le conclusioni della IV Conferenza Europea «Verso una società
dei saperi: orientamenti per una politica dell'educazione nell'età adulta»
- Firenze 9/11 maggio 1996;
Viste le conclusioni del Consiglio dell'Unione Europea su «Una strategia
per l'apprendimento durante tutto l'arco della vita» del 20/12/1996,
n. 97/C 7/02;
Viste le conclusioni del Consiglio dell'Unione Europea su «Lo sviluppo
della comunità locale attraverso l'istruzione e la formazione» del 17/2/1997,
n. 97/C 70/02;
Viste le conclusioni della Conferenza Nazionale «L'apprendimento in
età adulta: una chiave per il XXI secolo», Firenze, 19-20 marzo 1997,
preparatoria della V Conferenza Mondiale UNESCO, Amburgo 14-18 luglio
1997;
Vista la legge n. 59 del 15 marzo 1997, art. 21, comma 10;
Vista la propria direttiva n. 331 del 28/5/1997;
Vista la C.M. n. 305 del 20/5/1997 concernente «Corsi di istruzione
professionale per adulti»;
Vista la legge n. 196 del 24 giugno 1997 recante «Norme in materia di
promozione dell'occupazione»;
Viste le conclusioni della V Conferenza Mondiale UNESCO «L'apprendimento
in età adulta; una chiave per il XXI secolo», Amburgo 14-18 luglio 1997;
Considerato che l'educazione in età adulta, considerata come elemento
propulsore della crescita personale, culturale, sociale ed economica
di tutti i cittadini, si struttura in attività finalizzate all'arricchimento
culturale, alla riqualificazione ed alla mobilità professionale;
Ritenuto che tali finalità possono essere raggiunte attraverso la promozione
di una maggiore collaborazione tra scuola e comunità locale, il coinvolgimento
del mondo del lavoro e dei partner sociali, il rapporto tra formazione
generale e formazione professionale per l'inserimento nella vita attiva;
Sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
ORDINA
Art. 1 - Istituzione dei Centri territoriali
permanenti
1. Il Provveditore agli Studi, per raggiungere le finalità di cui in
premessa, anche sulla base di accordi quadro, intese e convenzioni con
soggetti pubblici e privati e sentito il Comitato Provinciale di cui
all'art. 10, istituisce Centri territoriali permanenti per l'istruzione
e la formazione in età adulta.
2. I Centri si configurano come luoghi di lettura dei bisogni, di progettazione,
di concertazione, di attivazione e di governo delle iniziative di istruzione
e formazione in età adulta, nonché di raccolta e diffusione della documentazione.
Essi hanno di norma configurazione distrettuale; potranno tuttavia essere
istituiti Centri interdistrettuali in relazione ai flussi dell'utenza.
3. I Centri coordinano le offerte di istruzione e formazione programmate
sul territorio, organizzate verticalmente nel sistema scolastico e orizzontalmente
con le altre agenzie formative per dare adeguata risposta alla domanda
proveniente sia dal singolo, che da istituzioni o dal mondo del lavoro.
4. I Provveditori agli Studi, sentito il Comitato Provinciale, istituiscono
i Centri, a partire dalle situazioni dove esistano consolidate esperienze
o in presenza di una domanda proveniente dalla Comunità e sostenuta
da reali prospettive di intese e accordi e dove sia prevedibile un flusso
- in corso d'anno - di 90/110 utenti.
5. Con il fine di favorire sia la frequenza degli utenti sia lo scambio
di esperienze legate a diversi ambienti, le attività potranno essere
dislocante anche in sedi diverse da quelle scolastiche, messe a disposizione
dai partner pubblici e privati.
6. Il Centro assume altresì, d'intesa con gli istituti penali, iniziative
per lo svolgimento di attività di educazione degli adulti nelle carceri,
assicurando in ogni caso l'offerta negli istituti penali minorili.
7. Il Centro trova riferimento didattico ed amministrativo presso un'istituzione
scolastica individuata tra quelle nel cui ambito territoriale sono programmate
attività per adulti, tenuto conto di specifiche pregresse esperienze,
con preferenza per quella dove ha sede il distretto scolastico.
8. Il Provveditore agli Studi - a norma dell'art. 33 del C.C.N.L. del
1995 - conferisce incarico di coordinatore del Centro al Dirigente scolastico
della scuola di cui al precedente comma.
Art. 2 - Obiettivi e coordinamento
dei Centri
1. Ogni Centro predispone un servizio finalizzato a coniugare il diritto
all'istruzione con il diritto all'orientamento ed al riorientamento
e alla formazione professionale. In tale contesto si prefigurano pertanto,
interrelati fra loro, obiettivi di alfabetizzazione culturale e funzionale,
consolidamento e promozione culturale, rimotivazione e riorientamento,
acquisizione e consolidamento di conoscenze e competenze specifiche,
pre-professionalizzazione e/o riqualificazione professionale.
2. Il coordinatore di ciascun Centro opera per il radicamento nella
realtà territoriale delle iniziative di istruzione e formazione in età
adulta. A tale scopo:
- promuove rapporti con i soggetti pubblici
e privati per realizzare le funzioni e gli obiettivi del Centro, curando
la formalizzazione e l'applicazione degli accordi, delle intese e
delle convenzioni, anche al fine della dislocazione delle attività;
- promuove incontri con i Dirigenti scolastici
del territorio per lo sviluppo dell'educazione permanente e per condividere
modalità operative ed azioni positive mirate all'attivazione della
domanda, alla ricerca di soluzioni organizzative opportune e alla
progettazione di attività di formazione in servizio e aggiornamento
del personale;
- opera in collaborazione con gli organismi
che si occupano di integrazione, di prevenzione del disagio e di promozione
del successo formativo, quali Consigli distrettuali, Osservatori di
area, Comitati per l'educazione alla salute, Centri territoriali per
l'aggiornamento;
- formalizza le proposte di organico funzionale;
- coordina le risorse umane, strutturali
e finanziarie impegnate nella realizzazione delle attività;
- mantiene i rapporti con il Provveditore
agli Studi e con il Comitato Provinciale.
3. Per l'espletamento dei compiti sopraindicati,
il coordinatore si avvale di un apposito gruppo operativo da lui presieduto,
i cui componenti sono individuati tra i membri del Coordinamento del
personale del Centro di cui al successivo art. 9.
Art. 3 - Attività dei Centri - Accesso
1. I Centri promuovono la domanda, la valutano e predispongono adeguate
risposte ad essa.
In un contesto che costituisca opportunità di interazione sociale, essi
svolgono attività di:
- accoglienza, ascolto e orientamento;
- alfabetizzazione primaria funzionale e
di ritorno, anche finalizzata ad un eventuale accesso ai livelli superiori
di istruzione e di formazione professionale;
- apprendimento della lingua e dei linguaggi;
- sviluppo e consolidamento di competenze
di base e di saperi specifici;
- recupero e sviluppo di competenze strumentali
culturali e relazionali idonee ad un'attiva partecipazione alla vita
sociale;
- acquisizione e sviluppo di una prima formazione
o riqualificazione professionale;
- rientro nei percorsi di istruzione e formazione
di soggetti in situazione di marginalità.
2. Alle attività dei Centri possono accedere
tutti gli adulti privi del titolo della scuola dell'obbligo nonché quegli
adulti che, pur in possesso di titolo, intendano rientrare nei percorsi
di istruzione e formazione.
3. Ai fini della prevenzione del disagio giovanile e della promozione
del successo formativo ed anche allo scopo di garantire la possibilità
di un reale raccordo con la formazione professionale e con il mondo
del lavoro, è consentito l'accesso a coloro che abbiano compiuto il
15° anno di età.
4. Resta fermo che l'accesso alle attività dei Centri viene prioritariamente
garantito a coloro che richiedono il conseguimento del titolo di studio.
5. I singoli utenti possono accedere a diverse attività sulla base della
negoziazione del percorso di cui al successivo art. 6.
6. Al termine delle attività è previsto il rilascio di titoli, certificazioni
o attestazioni di cui al successivo art. 7.
Art. 4 - Organico funzionale e integrato
1. Il Provveditore agli Studi, nella fase di costituzione degli organici,
assegna l'organico funzionale ai Centri territoriali, su proposta del
Comitato Provinciale formulata a seguito della presentazione del piano
di previsione da parte dei coordinatori dei Centri.
2. L'organico di base previsto per ogni Centro è costituito da cinque
docenti provenienti dalla scuola secondaria di 1° grado e da tre docenti
provenienti dalla scuola elementare.
3. Coerentemente con gli obiettivi formativi, la tipologia dei docenti
assegnati al Centro con l'organico di base è indicativamente la seguente:
- tre docenti di scuola elementare;
- due docenti di scuola media classe 43/A
(Italiano, storia ed educazione civica, geografia);
- un docente di scuola media classe 59/A
(Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali);
- un docente di scuola media classe 45/A
(Lingua straniera);
- un docente di scuola media classe 33/A
(Educazione tecnica), preferibilmente in possesso dei requisiti richiesti
all'operatore tecnologico.
4. In presenza di flussi di utenza superiori
a quelli indicati all'art. 1, il Provveditore assegna quote di ulteriore
organico di base.
5. Il Provveditore agli Studi, nei limiti delle risorse disponibili,
potrà assegnare altri docenti - anche per frazioni dell'orario di cattedra
- sulla base di progetti presentati dai Centri, tenuto conto delle tipologie
di utenza, dei flussi migratori, dei flussi del mercato del lavoro,
delle specificità lavorative, della dislocazione sul territorio delle
attività e delle fasce orarie di erogazione del servizio.
6. La piena integrazione delle persone in situazione di handicap viene
assicurata nel rispetto dell'attuale quadro normativo.
7. Ferma restando la titolarità distrettuale, il personale A.T.A. sarà
assegnato dal coordinatore del Centro alle scuole, sedi dei corsi per
adulti, secondo i princìpi stabiliti in sede di contrattazione decentrata
provinciale e nei limiti delle dotazioni determinate dall'annuale ordinanza
sugli organici.
8. L'organico così assegnato viene integrato dal personale che opera
presso il distretto scolastico (nel caso in cui il Centro venga istituito
presso la scuola sede del distretto scolastico) nonché del personale
messo a disposizione del Centro in base alle intese, alle convenzioni
e agli accordi stipulati con i soggetti pubblici e privati che cooperano
per la realizzazione del piano del Centro.
9. La verifica dell'adeguamento alla situazione di fatto dell'organico
assegnato viene svolta alla data del 30 settembre, sulla base di una
relazione del coordinatore che evidenzia la consistenza delle richieste
di accesso presenti a quella data e dei flussi previsti in corso d'anno,
in relazione alla realtà dell'utenza e ai bisogni specifici del territorio.
10. Nel caso in cui i flussi previsti siano inferiori ai parametri minimi
per il funzionamento delle attività determinati dal Comitato Provinciale
di cui al successivo art. 10, il personale sarà utilizzato secondo le
modalità indicate in sede di contrattazione provinciale decentrata,
prioritariamente su attività rivolte agli adulti.
11. In relazione ai tempi necessari per la ricognizione delle effettive
esigenze e per l'avvio delle attività, le operazioni di utilizzazione
del personale docente e A.T.A. assegnato all'organico distrettuale possono
essere disposte successivamente a quelle del restante personale.
Art. 5 - Organizzazione delle attività
1. Le attività del Centro sono permanenti.
2. Le offerte integrate di istruzione e di formazione, concordate territorialmente,
debbono essere comunque garantite nelle loro varie articolazioni per
almeno 200 giorni all'anno.
3. Il Collegio dei docenti dell'istituzione scolastica presso cui funziona
il Centro delibera in ordine alla programmazione delle attività, sulla
base di puntuali proposte formulate dal Coordinamento del personale
di cui all'art. 9.
4. Inoltre il Collegio dei docenti, sentito il Coordinamento degli operatori
del Centro, definisce i modelli organizzativi per le diverse attività,
in base alle reali esigenze dell'utenza e all'effettiva possibilità
di risposta legata ad una gestione efficace e responsabile delle risorse,
fissando:
- Il calendario delle varie attività (giorni
di svolgimento per settimana, numero delle ore giornaliere e settimanali,
distribuzione nell'anno);
- L'offerta formativa secondo singoli percorsi
negoziati, articolati per gruppi di livello, di interesse, attività
laboratoriali, stages, attività individualizzate.
5. Per realizzare tale flessibilità
si applicherà quanto previsto dagli artt. 41 e 50 del C.C.N.L. del 1995,
rispettivamente per il personale docente e per il personale A.T.A.,
in ordine alla pianificazione annuale delle attività ed all'articolazione
flessibile su base plurisettimanale dell'orario.
6. Le funzioni di competenza dei docenti, da svolgere in modo integrato
e coordinato con gli altri operatori del Centro sono:
- attività di accoglienza e ascolto;
- analisi dei bisogni dei singoli utenti;
- definizione di itinerari formativi che
identifichino obiettivi riconoscibili sulla base delle situazioni
individuali dei soggetti, delle risorse, delle strutture e delle competenze
disponibili;
- attuazione di specifici interventi, come
articolazione del progetto definito con il singolo, attraverso gruppi
di interesse, di approfondimento, attività individualizzata ed altro;
- azioni di tutoraggio e di valutazione
individuale;
- attività di coordinamento sia sul versante
organizzativo e didattico, che su quello riferito al rapporto con
Enti e/o agenzie
- coinvolte nelle attività per gli adulti,
anche finalizzate ad azioni di informazione e di orientamento all'utenza;
- attività di programmazione e di monitoraggio.
7. Il personale impegnato nelle attività
dei Centri opera per l'acquisizione di saperi che permettano
una reale integrazione culturale e sociale e che sostengano e accompagnino
i percorsi di formazione professionale per facilitare l'inserimento
o il reinserimento nel mondo del lavoro, in relazione alle dimensioni:
comunicazione, progettualità, operatività. Pertanto gli assi
culturali di riferimento dovranno essere:
- i linguaggi e le culture;
- l'alfabetizzazione alla multimedialità;
- la formazione relazionale come conoscenza
del sistema sociale, ambientale, economico, geografico.
8. I docenti utilizzano il valore formativo
delle discipline, gli altri operatori le specificità delle attività
proposte, per realizzare opportunità che debbono consentire di acquisire,
consolidare e sviluppare:
- la flessibilità come disponibilità a cambiare
e innovare;
- l'analisi dei punti di vista e delle realtà
come approccio alle altre culture;
- la visione sistemica come saper inquadrare
la propria attività in quella complessiva dell'organizzazione;
- la padronanza dei linguaggi e delle tecnologie
più diffuse;
- l'apprendimento continuo come disponibilità
ad aggiornarsi e ad apprendere;
- lo spirito partecipativo come capacità
di lavorare con gli altri;
- lo spirito di autocritica come capacità
di valutarsi.
9. L'orario dei docenti è regolato dal vigente
C.C.N.L. Su proposta del Collegio dei docenti, il coordinatore attribuisce
eventuali incarichi specifici e formula gli orari congruenti all'assolvimento
dei compiti sopra indicati.
Art. 6 - Negoziazione del percorso - Patto
formativo
1. Nella fase di accoglienza, i docenti, in modo coordinato ed integrato
con gli altri operatori del Centro, acquisiscono elementi di conoscenza
allo scopo di fare emergere le risorse, i bisogni, le aspettative e
gli interessi di ciascun iscritto. All'interno delle risorse personali
verranno individuati crediti culturali, sulla base delle esperienze
formative e di lavoro di ciascuno.
2. In relazione agli elementi raccolti il gruppo docente, presieduto
dal coordinatore, d'intesa con gli altri operatori, effettua la negoziazione
con ogni iscritto per la definizione dello specifico percorso di istruzione
e formazione, fissando obiettivi, metodologie e tempi atti a conseguirlo,
nonché le modalità di adattamento, di verifica in itinere e di valutazione.
3. La risultante del processo che vede coinvolti docenti e operatori
del Centro e ciascun adulto interessato è pertanto il patto formativo:
elemento fondante di esso è quindi l'analisi iniziale della realtà di
ciascuno. Il patto formativo va reso esplicito e formalizzato.
4. Nel patto formativo di coloro che intendono conseguire il titolo
di licenza elementare o media vengono indicati i rispettivi docenti
(di scuola elementare e media) che faranno parte, per ciascun interessato,
rispettivamente delle Commissioni di esame di cui al successivo art.
7, prevedendo di norma per la scuola media la presenza di due docenti
di lettere, un docente di lingua straniera, un docente di Scienze matematiche
e un docente di Educazione tecnica.
Art. 7 - Valutazione, esami, libretto,
certificazioni
1. Al termine delle attività realizzate dal Centro è previsto il rilascio
di una o più delle seguenti certificazioni:
- Titolo di licenza elementare;
- Titolo di licenza media;
- Attestato delle attività di professionalizzazione
o di riqualificazione professionale, nei casi in cui siano state attivate
specifiche intese;
- Attestato delle attività di cultura generale
seguite.
2. Le prove d'esame, per coloro per i quali
è previsto all'interno del patto formativo il conseguimento del titolo
di licenza elementare o di licenza media, vengono predisposte al termine
delle attività, anche in periodi non coincidenti con quelli dei corsi
ordinari in relazione a specifici progetti finalizzati.
3. Gli esami di licenza elementare consistono in due prove scritte riguardanti
l'una l'area delle competenze linguistiche, l'altra quella delle competenze
logico-matematiche ed in una prova orale consistente in un colloquio.
Tutte le prove hanno carattere individuale.
4. Il colloquio, che esclude qualunque separata valutazione di singole
materie, è inteso ad accertare il grado di competenze acquisito da ciascun
candidato.
5. Gli esami di licenza media consistono in due prove scritte individuali,
di cui una in italiano mirata agli aspetti culturali e più specificatamente
di carattere sociale, storico, ambientale, l'altra mirata a quelli più
specificatamente di carattere matematico-scientifico operativo.
6. La prova orale individuale consisterà in un colloquio a carattere
interdisciplinare che, partendo dalla discussione degli elaborati delle
prove scritte e tenuto conto del percorso definito e svolto in base
al patto formativo, pervenga ad un accertamento e ad una valutazione
delle capacità di espressione, di giudizio e di sistemazione culturale
acquisite dall'allievo e della consapevolezza dei fondamentali valori
etici e civili.
7. Le Commissioni d'esame di licenza elementare sono formate dai docenti
indicati nel patto formativo e da due docenti di scuola elementare,
designati dal coordinatore e scelti preferibilmente tra docenti che
abbiano particolare esperienza nel settore della promozione culturale
degli adulti.
8. Della Commissione d'esame di licenza media fanno parte i docenti
individuati nel patto formativo, come indicato all'art. 6. I Presidenti
saranno nominati con le modalità previste dalla normativa vigente, preferibilmente,
fra coloro che abbiano esperienza nella promozione culturale degli adulti.
9. Alle commissioni di esame possono essere aggregati esperti per la
valutazione delle competenze sulla lingua d'origine, relativamente ai
candidati la cui lingua madre non sia l'italiano.
10. In sede di valutazione di ammissione agli esami di licenza elementare
o di licenza media i docenti responsabili valuteranno la coerenza del
percorso svolto in relazione a quanto indicato nel patto formativo.
11. Per ogni adulto rientrato in formazione, è istituito un libretto
personale in cui, oltre ai crediti riconosciuti in ingresso, sono indicate
le attività effettivamente svolte con l'annotazione della durata oraria
e dell'area culturale e professionale relativa e l'annotazione sintetica
delle competenze raggiunte, i titoli o gli attestati acquisiti.
12. Gli elementi contenuti nel libretto personale assumono valore di
crediti formativi individuali e pertanto sono concordati con i soggetti
che, per effetto di intese e convenzioni, hanno partecipato alla realizzazione
delle attività previste nel patto formativo del singolo.
13. Le modalità di certificazione per il rilascio di attestazioni inerenti
alla prima formazione professionale sono previste dalle intese con i
soggetti pubblici e privati che concorrono alla realizzazione delle
attività, secondo le indicazioni e gli orientamenti al riguardo formulate
dal Comitato provinciale.
14. Per i frequentanti che non abbiano conseguito il titolo di studio
e/o l'attestato professionale e culturale previsti nel patto formativo,
gli eventuali crediti acquisiti sono indicati nel libretto personale.
Il coordinatore del Centro rilascia agli interessati una dichiarazione
di frequenza.
Art. 8 - Formazione in servizio e aggiornamento
1. La formazione in servizio e l'aggiornamento del personale rappresentano
azione prioritaria e qualificante per il rinnovamento e lo sviluppo
dell'educazione in età adulta, nel quadro dell'educazione per tutto
l'arco della vita, tenuto conto delle esperienze internazionali che
valorizzano anche gli apporti dei fruitori del servizio, quali parti
attive del processo di apprendimento.
2. In relazione agli specifici bisogni formativi, l'Amministrazione
scolastica, in collaborazione con I.R.R.S.A.E., Università, Associazioni
professionali, Enti culturali e scientifici, favorirà la promozione
e l'attivazione di iniziative di aggiornamento per il personale dirigente,
docente e A.T.A. sulla base degli obiettivi individuati e dei criteri
definiti in sede di contrattazione decentrata nazionale e provinciale
tenendo presenti le proposte formulate dai Centri e dai Comitati provinciali.
Sarà favorita la partecipazione di personale scolastico appartenente
ai diversi gradi e ordini congiuntamente ai soggetti che operano a qualunque
titolo nelle iniziative di istruzione e formazione in età adulta.
3. Nell'ambito della contrattazione decentrata provinciale in materia,
verranno individuate le modalità di partecipazione del personale, avendo
cura di contemperare il diritto-dovere all'aggiornamento degli operatori
scolastici con le esigenze dell'utenza. In tale sede potrà essere presa
in considerazione anche la sospensione dello svolgimento delle attività,
salva la possibilità di un eventuale recupero dei giorni di attività,
se necessario, ai fini del completamento delle iniziative programmate.
4. L'Amministrazione scolastica, d'intesa con gli I.R.R.S.A.E., avrà
cura di diffondere e di coordinare l'informazione delle iniziative di
aggiornamento e formazione e di far conoscere, a conclusione delle stesse,
i relativi esiti.
Art. 9 - Organi collegiali
1. Il diritto di assemblea dei frequentanti rimane regolato dalle norme
contenute negli articoli 12 e seguenti del D.L.vo 16/4/1994, n. 297.
2. E' istituito il Coordinamento di tutto il personale impegnato nella
realizzazione delle attività didattiche e formative del Centro.
3. Alle riunioni del Consiglio di Istituto o di Circolo dell'Istituzione
scolastica che ha la responsabilità amministrativa del Centro, al fine
di promuovere la progettualità relativa all'educazione in età adulta,
partecipano - a titolo consultivo - due rappresentanti dei docenti del
Centro e due rappresentanti dei frequentanti appositamente designati,
rispettivamente, dai docenti e dai frequentanti del Centro medesimo.
E' invitato a partecipare, altresì, allo stesso titolo un rappresentante
per ciascuno degli Enti o dei soggetti con cui si sono stipulate intese.
4. Il gruppo docente del Centro è competente ad organizzare la propria
attività in base all'impostazione e alla gestione didattica dei percorsi.
Art. 10 - Comitato provinciale per
l'educazione degli adulti
1. Il Provveditore agli Studi istituisce il Comitato provinciale per
l'istruzione e la formazione in età adulta.
2. Il Comitato è presieduto dallo stesso Provveditore ed è composto
da rappresentanti dei vari settori di istruzione, esperti di educazione
in età adulta, rappresentanti degli Enti locali e dei soggetti pubblici
e privati che svolgono un ruolo attivo per garantire l'incontro fra
domanda e offerta di formazione.
3. Il Comitato provinciale ha il compito di:
- Analizzare periodicamente i bisogni e
le domande potenziali, in raccordo con gli organismi territoriali
che si occupano di domanda e offerta di formazione e lavoro, in raccordo
anche con l'Osservatorio provinciale per la promozione del successo
formativo;
- Progettare e coordinare iniziative, interventi
e servizi a livello territoriale per l'educazione in età adulta, proponendo
l'istituzione dei Centri e l'assegnazione dell'organico funzionale;
- Programmare la fase di informazione e
pubblicizzazione;
- Promuovere accordi e intese per la realizzazione
di interventi integrati individuando i criteri di rilascio degli attestati;
- Assistere i Centri nella ricerca e analisi
della domanda, nella progettazione dell'offerta, nella verifica, attivando
anche specifiche iniziative di monitoraggio e valutazione;
- Favorire, a livello provinciale e interprovinciale,
lo studio e la riflessione sulle questioni didattiche e organizzative,
la raccolta e lo scambio di esperienze, anche individuando uno o più
Centri per la documentazione;
- Promuovere attività di formazione in servizio
e di aggiornamento.
4. Al termine di ciascun ciclo annuale di
attività il Comitato rimette all'Osservatorio previsto dall'art. 12,
del C.C.N.L. una relazione tecnica, illustrativa delle iniziative realizzate
in ambito provinciale.
Art. 11 - Comitato Tecnico Nazionale
1. Presso il Ministero Pubblica Istruzione è costituito un Comitato
Tecnico Nazionale con compiti di indirizzo, monitoraggio, assistenza
e verifica degli interventi di istruzione e formazione in età adulta.
2. Il Comitato Tecnico Nazionale, presieduto dal Sottosegretario di
Stato delegato, è composto da funzionari dell'Amministrazione scolastica,
Ispettori tecnici, Dirigenti scolastici ed esperti di educazione in
età adulta.
3. Il Comitato Tecnico Nazionale opera in relazione con i soggetti pubblici
e privati impegnati in programmi di studio, di ricerca, di intervento
collegati alla formazione e al mondo del lavoro, raccordandosi con le
strutture coerenti alle proprie finalità.
Art. 12 - Indirizzo, assistenza e monitoraggio
1. Fermo restando che l'iniziativa della progettualità è assegnata al
Centro, azioni di indirizzo e di assistenza saranno promosse dal Comitato
provinciale, a supporto delle innovazioni introdotte con la presente
ordinanza.
2. Allo stesso scopo il Ministero della Pubblica Istruzione, avvalendosi
del Comitato Tecnico Nazionale, fornisce linee di indirizzo e promuove
intese a livello nazionale e regionale.
3. Il monitoraggio e le valutazioni di primo livello avverranno a cura
del Centro, in base agli indirizzi elaborati a livello provinciale.
4. Il Ministero della Pubblica Istruzione, sulla base delle indicazioni
fornite dal Comitato Tecnico Nazionale, avvia, con apposita ricerca,
il monitoraggio dell'innovazione introdotta e assicura la necessaria
assistenza e la diffusione della documentazione.
Art. 13 - Disposizioni transitorie
1. I Centri destinati a funzionare per l'anno scolastico 1997/98 verranno
istituiti, di massima, entro la data del 30 settembre 1997.
2. In attesa che i Centri territoriali permanenti vengano istituiti
in tutti gli ambiti territoriali, i Provveditori agli Studi possono
istituire corsi finalizzati all'alfabetizzazione culturale e corsi di
scuola media per adulti sulla base degli assetti ordinamentali esistenti,
ferma restando l'opportunità che tutte le attività di educazione rivolte
agli adulti vengano realizzate negli stessi contesti, anche con l'eventuale
integrazione di moduli orari gestiti in collaborazione con la formazione
professionale.
3. Sono in ogni caso immediatamente efficaci le disposizioni della presente
ordinanza che risultino comunque applicabili, anche dove non siano istituiti
i Centri territoriali permanenti.
4. I corsi vengono istituiti sulla base delle iscrizioni pervenute entro
il 15 settembre di ciascun anno. La verifica delle iscrizioni viene
fatta al 30 settembre.
5. Ai corsi potranno essere ammessi, nel limite del 25%, anche soggetti
che siano già in possesso del titolo di studio. Tale limite potrà essere
superato quando siano stati elaborati progetti di percorsi integrati
in collaborazione con la formazione professionale.
6. Nei limiti delle risorse assegnate, l'accesso alle attività è consentito
anche durante l'anno scolastico, se il Collegio dei docenti accerta
l'esistenza delle condizioni per il raggiungimento degli obiettivi che
l'utente si prefigge.
7. In via transitoria il docente proveniente dalla classe di concorso
33A (Educazione tecnica) viene assegnato al Centro territoriale o ai
corsi altrimenti istituiti, nei limiti delle risorse disponibili in
ambito provinciale.
8. La presente ordinanza, avente carattere permanente, viene inviata
agli Organi di Controllo per il visto e la registrazione.