Decreto
legislativo n.286, 25 luglio 1998
Art.
38
(Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale)
(Legge 6 marzo 1998,
n. 40, art. 36; Legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 9, commi
4 e 5)
1. I minori stranieri
presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico;
ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia
di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi,
di partecipazione alla vita della comunita' scolastica.
2. L'effettivita'
del diritto allo studio e' garantita dallo Stato, dalle Regioni
e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi
corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana.
3. La comunita' scolastica
accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore
da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio
tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e
favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della
cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attivita'
interculturali comuni.
4. Le iniziative e
le attivita' di cui al comma 3 sono realizzate sulla base
di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione
territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni
degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari
dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.
5.Le istituzioni scolastiche,
nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi,
anche sulla base di convenzioni con le Regioni e gli enti
locali, promuovono:
a) l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti
mediante l'attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle
scuole elementari e medie;
b) la realizzazione di un'offerta culturale valida per gli
stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire
il titolo di studio della scuola dell'obbligo;
c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi
sostenuti nel Paese di provenienza al fine del conseguimento
del titolo dell'obbligo o del diploma di scuola secondaria
superiore;
d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana;
e) la realizzazione di corsi di formazione, anche nel quadro
di accordi di collaborazione internazionale in vigore per
l'Italia.
6. Le regioni, anche attraverso altri enti locali, promuovono
programmi culturali per i diversi gruppi nazionali, anche
mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti
universitari. Analogamente a quanto disposto per i figli dei
lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati italiani
che tornano in Italia, sono attuati specifici insegnamenti
integrativi, nella lingue e cultura di origine.
7. Con regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione
del presente capo, con specifica indicazione:
a) delle modalita' di realizzazione di specifici progetti
nazionali e locali, con particolare riferimento all'attivazione
di corsi intensivi di lingua italiana nonche' dei corsi di
formazione ed aggiornamento del personale ispettivo, direttivo
e docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei criteri
per l'adattamento dei programmi di insegnamento;
b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio
e degli studi effettuati nei paesi di provenienza ai fini
dell'inserimento scolastico, nonche' dei criteri e delle modalita'
di comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, anche
con l'ausilio di mediatori culturali qualificati;
c) dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle classi
degli stranieri provenienti dall'estero, per la ripartizione
degli alunni stranieri nelle classi e per l'attivazione di
specifiche attivita' di sostegno linguistico;
d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai
commi 4 e 5.