La CEDAW - Convenzione per l'eliminazione di tutte le discriminazioni nei confronti delle donne e la Conferenza di Beijing - Stefania Scarponi
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Dalla CEDAW (Convenzione per l'eliminazione di tutte le discriminazioni nei confronti delle donne) alla  Conferenza di Beijing


Voci di Donne


Intervento nell'ambito del Master Diritti Umani e intervento umanitario, Scienze Politiche, Bologna


Stefania Scarponi
Maggio 2002


La posizione della donna nell'ambito della riflessione ed elaborazione degli atti fondamentali in materia di diritti umani è caratterizzata inizialmente dalla prevalenza della visione liberale secondo la quale il godimento dei diritti prescinde da qualunque fattore di differenziazione tra cui il sesso.
Il riconoscimento dei diritti umani secondo le principali fonti approvate nel corso dei primi anni, quali la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, i Patti per i diritti civili e politici, il Patto sui diritti economici e sociali, viene esteso "anche" nei confronti delle donne secondo i principi di universalismo che ne costituiscono il fondamento. La tecnica giuridica impiegata nella formulazione delle disposizioni più rilevanti è infatti quella per cui i diritti enunciati - ovvero il diritto alla vita, alla libertà, alla sicurezza ed integrità fidica, il divieto di schiavitù e di tortura etc - devono essere assicurati nel loro godimento " senza alcuna differenza di "sesso".
Si veda l'art 2 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo, secondo la quale: " ognuno è titolare dei diritti enunciati senza distinzioni di nessun tipo, come razza, colore, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altro tipo, oppure l'art.3 della Carta UN, secondo il quale il rispetto dei diritti umani deve essere assicurato per tutti, senza distinzioni di razza, sesso, linguaggio etc. Il fatto che uomini e donne hanno eguali diritti viene inoltre ribadito in altre disposizioni delle stesse fonti, anche con riferimento a specifici istituti giuridici come il matrimonio, nonché rispetto al godimento dei diritti civili e politici ( ICCPR ) ed economico-sociali.


E' opinione comune che tali dichiarazioni non abbiano avuto alcun impatto concreto, e sicuramente abbiano rivestito un'importanza molto minore rispetto ad altre problematiche in qualche modo accostabili, come quelle inerenti ai fenomeni legati al razzismo e all'aparteid, nella discussione internazionale e nell'adozione di misure concrete. Secondo molti commentatori, infatti, nonostante la costituzione di un apposita Commission on Status of Women, per decenni le questioni legate alla situazione della donne assumevano rilevanza esclusivamente se legate alla violazione dei diritti umani primari, ed esplicitamente menzionati. Come è stato affermato: la donna rileva solo se torturata oppure in stato di detenzione. Aspetti fortemente criticati sono apparsi il gradualismo che finiva per assumere la realizzazione del principio di eguaglianza, dal momento che esso veniva posposto al processo di evouzione economica e sociale, nonché il rischio di "ghettizzazione" subito dalla discussione sulle problematiche più ampiamente connesse alla posizione delle donne.


Altre critiche sono state rivolte alla struttura stessa degli atti internazionali ricordati, con riferimento alle disposizioni da cui emerge la tutela di un modello sociale che può rivelarsi fonte di oppressione molto forte nei confronti delle donne. La stessa tutela della famiglia, come unità fondamentale e naturale, non tiene conto che in molti paesi e ambiti sociali essa riproduce lo schema patriarcale che nega strutturalmente alla donna lo stesso potere che viene normalmente riservato agli uomini.


Molti fattori sono stati indicati come responsabili della marginalità che per lungo tempo hanno rivestito i diritti delle donne nella discussioni condotte all'interno delle istituzioni internazionali, tra cui la gerarchia che ha caratterizzato il complesso dei diritti umani di fatto, a favore di quelli politici e civili rispetto a quelli economico-sociali, la maggiore attenzione alle questioni legate ai diritti processuali, dovuta alla composizione degli organismi principalmente da parte di avvocati e uomini, la convinzione che le questioni legate al genere femminile rientrassero nella sfera privata, al di fuori della competenza degli Stati e quindi degli strumenti di diritto internazionale.


Sempre più numerose sono state le voci che si sono levate a richiedere una maggiore aderenza alla realtà della situazione specifica femminile e dunque la individuazione di principi più adeguati per garantire una protezione che tenesse conto della incidenza di alcuni fenomeni pesantemente negativi, per es. dal punto di vista della tutela della salute e della integrità fisica.



La CEDAW - Convenzione per l'eliminazione di tutte le discriminazioni nei confronti delle donne


Le critiche accennate, provenienti in massima parte dall'elaborazione femminista, hanno sollecitato un approccio di nuovo tipo alla questione dei diritti umani nei confronti delle donne, che tenesse conto della globalità dei fattori che incidono sulla loro condizione e al tempo stesso della specificità che le contraddistingue rispetto agli uomini. Si tratta di un approccio che si è venuto delineando nel corso degli ultimi due decenni, e ha dato luogo alla elaborazione di atti ed iniziative di vario tipo dedicati alla situazione delle donne.
Tra questi va preso primariamente in considerazione la Convenzione per l'eliminazione di tutte le discriminazioni nei confronti delle donne ( Cedaw ), approvata nel 1979 e ratificata da 165 Stati.
La sua importanza è riconosciuta anche dalle successive Conferenze mondiali che, soprattutto nel corso degli anni novanta, sono state dedicate ai problemi delle donne e delle bambine, quale in particolare la conferenza di Vienna del 1993 e di Beijing del 1995.


La concezione dell'eguaglianza che sta alla base del documento si differenzia da quella precedentemente seguita in quanto risulta ispirata alla necessità di intervenire in tutti gli ambiti che risultano rilevanti per la realizzazione di una condizione in cui le donne possano esercitare con pienezza i diritti umani in condizioni di parità con gli uomini. La nozione di "discriminazione" che viene accolta ha un contenuto ampio " ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o distruggere il godimento o l'esercizio da parte delle donne quale che sia il loro stato matrimoniale, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in campo politico, economico, sociale, culturale e civile e in ogni altro campo, su una base di parità con gli uomini" ( art 1). Si tratta di una nozione ispirata alla eguaglianza non solo "formale" che impone di prescindere dal sesso ( come dagli altri fattori quali la razza, la religione, le opinioni politiche ) ma anche sostanziale, che non ignora le differenze che in concreto connotano la situazione femminile e impone di eliminare gli ostacoli che impediscono la piena partecipazione, in condizioni di parità con gli uomini, in tutti gli ambiti ricordati.


Un fattore importante della nozione ricordata è costituito dal fatto di prendere in considerazione non solo le discriminazioni intenzionali ma anche quelle oggettive, che abbiano comunque "l'effetto" di compromettere o distruggere il godimento dei diritti umani, allargando inoltre il raggio di applicazione ad "ogni campo", oltre a quelli specificamente indicati. E' altresì da segnalare l'obbligo per gli Stati di eliminare le discriminazioni anche se provenienti da soggetti privati ( art.2, lett.e) .


Da ciò deriva l'obbligo, previsto dall'art.2, in capo agli Stati membri di adeguare la legislazione vigente, ivi comprese le Costituzioni, introducendo il principio di eguaglianza uomo-donna, prevedendo il divieto di discriminazione, nonché sanzioni adeguate e l'accesso alla tutela processuale. Lo stesso articolo contempla inoltre, alla lett.  f) l'obbligo di prendere misure adeguate per contrastare non solo il diritto positivo ma anche le prassi e le consuetudini che costituiscano discriminazione contro le donne, permettendo di affrontare le situazioni più tipiche, che interessano anche la sfera privata, in cui si manifesta l'oppressione nei confronti delle donne. Si tratta di una disposizione che è stata oggetto, peraltro, di "riserve" da parte di molti Stati, in particolare del mondo arabo, insieme a quella prevista dall'art.5, lett.a) che prevede che gli Stati prendano misure adeguate al fine di " modificare gli schemi e i modelli di comportamento socio-culturale degli uomini e delle donne e giungere alla eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie e di altro genere, che siano basate sulla convinzione dell'inferiorità o della superiorità dell'uno o dell'altro sesso o sull'idea di ruoli stereotipati degli uomini e delle donne" .


Altra norma di importanza fondamentale è l'art.4 che ammette anche la legittimità di adottare misure destinate in particolare a vantaggio delle donne, e che sarebbero quindi contrastanti con il divieto di discriminazione, se esse siano tendenti ad accelerare il processo di eguaglianza tra uomini e donne. Si tratta di un principio che è stato posto a fondamento della elaborazione che ha investito anche il diritto comunitario in materia di "azioni positive", ovvero strategie rivolte alla eliminazione dei fattori di condizionamento strutturale della più debole posizione della donna. E' sufficiente ricordare che in materia si è sviluppato un ampio dibattito originato in particolare dall'introduzione in alcuni ordinamenti di sistemi di "quote" sia nel sistema elettorale, sia nell'accesso al lavoro, o ad altri vantaggi, come il credito agevolato. Su tale questione si sono avute sentenze di alte Corti ( la Corte di giustizia europea, la Corte costituzionale italiana, la Corte suprema degli Stati uniti ), che hanno espresso prevalentemente opinioni negative, benchè non siano mancate aperture da parte della Corte di giustizia, specialmente nel campo dell'accesso al lavoro. La questione delle quote in materia elettorale si ricollega ad un'altra previsione della Cedaw, espressa all'art.8, secondo la quale gli Stati "prendono ogni misura adeguata affinchè le donne, in condizioni di parità con gli uomini e senza discriminazione alcuna, abbiano la possibilità di rappresentare i loro governi a livello internazionale e di partecipare al lavoro delle organizzazioni internazionali" . Essa tende evidentemente ad avvantaggiare le donne, contro la possibile esclusione dalle funzioni di rappresentanza a livello politico. Attualmente è discusso se il sostegno nei confronti delle donne in questo campo possa tradursi in misure che abbiano lo scopo di realizzare anche risultati finali di eguagliamento.
Altre misure a vantaggio delle donne, come quelle relative all'istruzione, sono invece pacificamente ritenute legittime.


Vengono poi individuati gli ambiti nei quali si ribadisce il principio di parità rispetto all'uomo, Quanto ai diritti civili e politici, oltre al riconoscimento del diritto all'elettorato attivo e passivo, si afferma la libertà di circolazione e di residenza, e la non influenza dello matrimonio sulla cittadinanza. Anche queste disposizioni sono state oggetto di "riserve" da parte degli ordinamenti che non riconoscono il diritto al voto nei confronti delle donne, e che prevedono l'acquisizione automatica della cittadinanza del marito.


La Cedaw contiene poi la previsione dei "diritti sociali", ovvero la piena parità nell'accesso all'educazione professionale e nel lavoro, riprendendo i contenuti delle convenzioni OIL e delle Direttive comunitarie, per quanto attiene al divieto di discriminazione nelle procedure selettive, nonché nel diritto alla stessa retribuzione a parità di lavoro, con l'importante precisazione del principio anche in relazione ai criteri con cui viene determinata la nozione di "lavoro eguale o di valore eguale". Si tratta infatti di un nodo cruciale per realizzare l'eguaglianza nel trattamento economico della lavoratrice evitando il fenomeno tipico per cui le mansioni "femminili" sono sottoinquadrate rispetto a quelle più tipicamente maschili.
La garanzia del diritto al lavoro si accompagna al riconoscimento del principio del valore sociale della maternità, affermato nel preambolo della convenzione, che si traduce nel diritto alla tutela della salute riproduttiva, della sicurezza della lavoratrice madre, dei congedi retribuiti; nonché l'istituzione dei servizi sociali di assistenza e della suddivisione delle responsabilità familiari tra i coniug .

Quanto al campo economico e sociale, si segnala sia la previsione del diritto all'accesso alle prestazioni di welfare, sia quella relativa all'accesso al credito finanziario (art.13) di estrema importanza per la salvaguardia dell'autonomia economica delle donne. Ad essa è ispirata la legislazione che tende a facilitare le possibilità di ottenere risorse finanziarie in modo particolare per le donne, come la legge sull'imprenditoria femminile approvata in Italia, n.215/ 91, e ritenuta legittima dalla Corte costituzionale italiana;


Infine si prevedono misure particolari per le donne delle zone rurali, di cui si pone in luce l'importanza del ruolo per la sopravvivenza economica delle proprie famiglie.
Espressione della rilevanza dell'emersione non del profilo della parità ma di quello riguardante la specificità femminile è poi l'obbligo di reprimere lo sfruttamento della prostituzione.


Una delle norme più importanti attiene alla sfera matrimoniale ( art.16 ), improntata al principio di libertà nella scelta del proprio congiunto, e "della libertà consapevole di decidere il numero dei figli e l'intervallo tra le nascite", nonché il diritto di accedere alle informazioni, all'educazione e ai mezzi necessari per esercitare tali diritti.


Anche questo articolo è stato oggetto di riserve da parte di numerosi Stati, soprattutto in relazione ai paesi di religione islamica, che hanno approvato le parti che non siano in contrasto con la shariah. Tale posizione, che si inscrive nella questione del relativismo culturale e religioso, è stata contestata sulla base dell'art.29 della Cedaw, che considera nulle le riserve contrastanti con l'oggetto e lo scopo della convenzione. Benchè questi ultimi non siano definiti in modo preciso, ben possono essere desunti dal contenuto dell'art.1, che considera ampiamente ogni lesione dei diritti umani quale discriminazione ( R.Cook, Reservation to the Convention on the elimination of all forms of siscrimination against women" 30 Virginia journal of international law).


La questione delle riserve è stata ripresa nella dichiarazione adottata nella conferenza internazionale di Vienna del 1993, ove si è affermato che " i diritti umani delle donne e delle bambine sono inalienabili e parte integrale e indivisibile dei diritti umani. " e che lo sradicamento di ogni discriminazione basata sul sesso è un obiettivo prioritario della comunità internazionale". Dopo aver stabilito di incrementare la cooperazione tra le diverse Commissioni, viene sollecitato il ritiro delle riserve contrarie allo scopo e agli obiettivi della Convenzione o altrimenti in contrasto con il diritto internazionale dei Trattati. Si tratta di un tema la cui complessità è emersa anche nel corso della conferenza di Pechino, che ha ribadito la necessità di eliminare le riserve in contrasto con gli obiettivi della convenzione, ritenute una delle cause del mancato rispetto dei diritti umani delle donne.
Il tema del relativismo culturale è affrontato in un'ottica di rivisitazione delle tradizionali forme oppositive tra modelli culturali da Amede Obiora, Feminism, globalism and culture: after Beijing.in Indiana Journal of global legal studies.


Conferenza di Beijing

Nella Dichiarazione adottata al termine della conferenza tenutasi nel 1995 vengono ribaditi i principi già affermati nel corso delle conferenze tenutesi negli anni precedenti circa l'esigenza di rendere effettive le strategie per assicurare i diritti umani delle donne, nonché i diritti relativi all'autodeterminazione nella sfera sessuale. Si riconfermano infatti i principi contenuti sia nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo, sia nella Carta delle nazioni unite, sia nella Dichiarazione sulla eliminazione della violenza contro le donne, e nella Cedaw nonché nella convenzione per i diritti dei bambini, e infine nella Dochiarazione del diritto allo sviluppo. I concetti chiave sono quello di
" empowerment ( p.13 ), come rafforzamento della piena capacità decisionale delle donne, della loro partecipazione al potere, nel processo di sviluppo e di pace" che si traduce concretamente nel riconoscimento della condivisione delle responsabilità tra uomini e donne nella famiglia, ma basato sul diritto autonomo della donna a controllare la propria vita sessuale e sulla fertilità, quali condizioni per salvaguardare la salute ( p.17 ). La piena partecipazione delle donne alla vita sociale e politica, su cui la Dichiarazione insiste in numerose parti, è considerata come uno dei sintomi dell'attuazione effettiva degli obiettivi prescelti, ma anche come uno strumento indispensabile per la loro attuazione complessiva. In effetti il documento si sofferma sui fenomeni più eclatanti determinati dall'evoluzione economica e politica degli anni novanta, che hanno determinato l'incremento della povertà femminile, la diffusione esponenziale dell'AIDS in Africa, l'esplodere di guerre e degli stupri etnici, la schiavitù sessuale. Ne viene accentuata la dimensione sociale dello sviluppo nel senso di sviluppo sostenibile, e la necessità di un approccio integrato alle questioni connesse alla situazione delle donne da parte di tutte le istituzioni e in ogni sede politica, approccio che va sotto il termine di mainstream.


I diritti umani delle donne costituiscono una delle aree critiche su cui si sofferma la parte del documento che indica alcuni obiettivi strategici, tra cui la limitazione delle " riserve" alla Cedaw; la creazione di autorità indipendenti per la protezione e la promozione dei diritti, secondo indicazioni già provenienti dalla Conferenza mondiale sui diritti umani; formulare le statistiche in modo disaggregato anche secondo il "genere" ; l'approvazione del protocollo opzionale alla Cedaw; l'adeguamento della legislazione, anche mediante la previsione del divieto di discriminazione basata sul sesso; l'utilizzo dello strumento dell'educazione e della formazione per combattere gli stereotipi e per assicurare che nei servizi pubblici, negli ospedali, nella polizia, negli assistenti sociali vi sia cultura e preparzione " gender - sensitive ".


Viene inoltre sottolineato l'obiettivo della protezione delle bambine, contro l'infanticidio programmato che ancora persiste in alcuni paesi , la pornografia e altre forme di abusi sessuali.





Protocollo opzionale



Premesso che i p.o. sono essi stessi trattati aperti alla adesione, sottoscrizione o ratifica dei paesi parti del trattato principale, la sollecitazione verso la adozione del p.o. in materia di diritti delle donne venne effettuata già nella Dichiarazione adottata nel corso della Coferenza mondiale di Vienna del 1993.
Il contenuto del p. è stato discusso nel Cedaw Committee nell'ambito di un gruppo di lavoro di esperti che ha approvato la bozza del documento nel marzo 1999. Anche il Committee lo ha approvato nella stessa data ( il documento è identificabile con atto E/1999/27 ) e ha adottato una bozza di risoluzione per il Consiglio economico e sociale.


I punti qualificanti del p.o. sono i seguenti:
- riconoscimento del diritto di individui o gruppi di donne di presentare lagnanze davanti al Committee per violazione della Cedaw. Questa procedura è conosciuta come " communication procedure".
- autorizzazione al Committee a condurre indagini su gravi e sistematici abusi dei diritti umani nell'ambito dei paesi che aderiscono al Protocollo. Questo aspetto è conosciuto come "inquiry procedure".


Il p.o. acquista validità dopo che si siano avute almeno 10 sottoscrizioni.



Violenza contro le donne e mutilazioni sessuali nelle bambine
La tutela contro le mutilazioni sessuali è menzionata espressamente nell'ambito della tutela contro la violenza nei confronti delle donne.
Al riguardo, il Cedaw Committee ha preso posizione con la Risoluzione n.19 del 1992, nella quale la violenza nei confronti delle donne, se attuata con caratteristiche sistemiche, è considerata a stregua di una vera e propria discriminazione, ai sensi dell'art.1 della Cedaw, in quanto impedisce il pieno godimento dei diritti umani su un piano di eguaglianza, e implica pertanto l'obbligo in capo agli Stati membri di intervenire per sradicarla.
Dopo avere affermato ( n.8 ) che la Cedaw si applica anche alla violenza perpetrata dalle pubbliche autorità, si ribadisce che ( la violenza nei confronti delle donne) rappresenta una violazione anche degli obblighi generali degli Stati secondo il diritto internazionale.
La nozione di violenza include quella fisica e quella psichica, nonché le coerecizioni sessuali, e si riferisce in modo esplicito alle violenze contro le bambine, tra cui sono menzionate le mutilazioni sessuali.
La Convenzione sui diritti dell'infanzia, del 1990 a sua volta, menziona tra i fenomeni da eliminare le situazioni di violenza che interessano le bambine, tra cui vengono menzionate mutilazioni sessuali "nei confronti delle bambine".
Nel corso della conferenza internazionale di Vienna, del 1993, sopra citata, intitolata ai diritti umani, è stata adottata la Dichiarazione sulla eliminazione della violenza contro le donne, che definisce violenza : "ogni atto di violenza basato sul sesso, fisica, sessuale e psicologica, inclusi gli atti di coercizione o arbitraria privazione della libertà, che si realizzi nella vita pubblica o privata". La piattaforma di azione contiene indicazioni per indurre cambiamenti nei comportamenti maschili anche attraverso interventi di rieducazione, e formazione.

Nella piattaforma di azione adottata nel corso della IV conferenza mondiale di Pechino, infine, tra le aree critiche cui si dirige la piattaforma di azione viene inclusa la violenza nei confronti delle donne ( p.39 ). Nelle sessioni successive - follow-up di Beijing - la CSW ( Commission on status of women ) ha dedicato una conferenza ( nel 1998 ) alla tematica della violenza contro le donne, per approfondire la diagnosi del fenomeno e gli obiettivi strategici ( obiettivo L7 ). In tale ambito alla lett.d) si afferma: (gli Stati) devono porre in essere o rinforzare la legislazione per proteggere le bambine da ogni forma di violenza, ivi comprese le mutilazioni sessuali..


Va inoltre considerata la assemblea generale n.54 ( Beijing plus five ) che è stata dedicata anche alla questione delle consuetudini e tradizioni che influenzano la salute delle donne ( Rapporto del segretario generale a/54/341 )


http://www.cestas.org/vocididonne/dir_doc1.html



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