Federico Niccoli - ultimi interventi
Gianni Gandola, Federico Niccoli - 17-01-2009
Ritroviamo tutti l'entusiasmo del bel tempo che fu (in fondo, paradossalmente, la Moratti prima e la Gelmini poi ci hanno fatto l'enorme piacere di farci incontrare nuovamente migliaia di genitori ed insegnanti "di lotta e di governo") ed identifichiamoci nei piloti pazzi del "Comma 22" ("chi è pazzo può chiedere di essere esentato dalle missioni di guerra, ma chi chiede di essere esentato non è pazzo").
Torniamo ad essere quei pazzi-non pazzi che hanno rivoluzionato, a suo tempo, la vecchia scuola ossificata ed inventiamoci un modello più forte di Tempo pieno, in grado di resistere agli attacchi del "futuro ricco di passato" del modello Tremonti-Gelmini.
Gianni Gandola, Federico Niccoli - 21-11-2008
In articoli precedenti relativi alla scuola primaria abbiamo ripetutamente sottolineato la differenza sostanziale fra un "tempo scuola di 40 ore" e il modello pedagogico del tempo pieno (*). Sul piano degli organici docenti - per chiarire nuovamente con un esempio - per garantire le 40 ore di scuola su quattro classi bastano sei o sette insegnanti che, con le ore degli insegnanti specialisti di religione e di inglese, possono ricoprire l'intero orario settimanale. Il Tempo Pieno invece, dalla sua legge fondativa in avanti (art.1 della L.820 del 1971 ripreso dall'art.8 comma 2 della legge 148/1990 poi art.130 del Testo unico n.297/1994, quindi dall'art.1 della legge 25 ottobre 2007, n.176) ha sempre comportato, come presupposto, il doppio organico su ogni classe. Non solo due insegnanti, ma due insegnanti "contitolari", con pari dignità quindi, entrambi corresponsabili delle attività e della gestione del gruppo alunni assegnato.
Gianni Gandola, Federico Niccoli - 12-11-2008
Che la cosiddetta "riforma Gelmini" in realtà non sia una riforma è stato riconosciuto da più parti, di diverso orientamento. Non solo dalla Cgil e dall'opposizione politica ma persino da Emma Marcegaglia che - come ha scritto su Repubblica Eugenio Scalfari - di certo bolscevica non è, fino a Famiglia Cristiana o al Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale (Azione cattolica). Tutti quanti a sottolineare il fatto che si tratta di un puro e semplice taglio di spesa.
Ma, al di là del contenuto, quello che colpisce - e che indispone - è il metodo seguito per arrivare all'approvazione del decreto 137 ed alla sua conversione in legge.
Gianni Gandola, Federico Niccoli - 03-10-2008
Ricordate Letizia Moratti quando, ministro del MIUR, nei dibattiti televisivi si sforzava di mandare un messaggio rassicurante alle famiglie e all'opinione pubblica dicendo che non era vero che la sua riforma aboliva il tempo pieno? State tranquilli - diceva la Moratti- tutto "rimane come prima", il tempo pieno a 40 ore resta. Ora, ministro la Gelmini, si sta un po' ripetendo lo stesso copione. Con una differenza di fondo. Mentre la riforma Moratti introduceva diversi modelli orari più l'insegnante prevalente e/o tutor ma non intaccava l'assetto di base della scuola primaria (i moduli, il gruppo docente), ora invece si stravolge definitivamente tutto l'impianto didattico-organizzativo con il ritorno al maestro unico. Un insegnante una classe, secondo la filosofia di Tremonti, che è di fatto il vero ministro dell'istruzione.
Gianni Gandola, Federico Niccoli - 07-02-2006
Ci è capitato in passato di parlare su scuolaoggi.org di "sconfinamenti sindacali" nel campo dell'autonomia. Ne abbiamo, purtroppo, un altro eloquente esempio nella nota che la Flc Cgil di Milano ha inviato alle RSU (e "per conoscenza" ai dirigenti ...
Gianni Gandola, Federico Niccoli - 18-11-2005
Abbiamo delineato in un articolo precedente luci ed ombre della bozza di legge di iniziativa popolare per una "buona scuola" per la Repubblica avanzata da Retescuole. Più le ombre che le luci, volendo deliberatamente essere il nostro contributo un'analisi critica del testo. Ci riservavamo di entrare più dettagliatamente nel merito di alcuni aspetti che ci lasciavano alquanto perplessi. Uno di questi è la questione degli organici. Questione non di poco conto se si pensa che una delle principali critiche che vennero mosse nel 1990 alla legge 148, istitutiva dei moduli e del tempo pieno nella scuola elementare, riguardava proprio questo punto. Si disse infatti che quella legge era stata fatta, dietro le pressioni sindacali, sostanzialmente per aumentare i posti di lavoro nella scuola.
In realtà, se questo era indubbiamente un effetto della 148, il suo cuore pulsante era costituito da un'idea di scuola coerente e lineare, fondata sul "gruppo docente", ritenuto lo strumento organizzativo più idoneo per attuare i Programmi del 1985, stabilendo con ciò uno stretto legame tra "contenitore" e "contenuto" sul piano pedagogico e didattico.
Occorre dire peraltro che in quella fase un'espansione degli organici era possibile (ed infatti lo è stata). La situazione oggi è ben diversa, ed è questo che rende la bozza di proposta di legge di Retescuole - in tema di organici - del tutto irrealistica e insostenibile.
Gianni Gandola, Federico Niccoli - 27-01-2005
Francamente non riusciamo a capire perché lo sforzo di elaborazione e di proposta sulla scuola che vogliamo dovrebbe riguardare le forze politiche e sindacali e non anche i “movimenti” di insegnanti e genitori, la cui funzione secondo alcuni consisterebbe principalmente (se non esclusivamente) nel chiedere l’abrogazione della riforma Moratti. Ma non è nostra intenzione innescare o alimentare polemiche, al contrario. Si tratta, semplicemente, di una posizione che non condividiamo. Al centro-sinistra noi chiediamo di più: chiediamo di esplicitare, almeno a grandi linee, i punti essenziali di una nuova scuola pubblica statale, diversa da quella prospettata dalla legge n.53/2003. In questo senso diciamo che l’abrogazione della legge Moratti da sola non basta: occorre un’idea e un programma alternativi di riforma della scuola, occorre andare “oltre la Moratti”.
Proviamo allora qui, senza pretesa alcuna di esaustività, ad entrare nel merito della discussione avviata indicando quelli che, a nostro modesto avviso, dovrebbero costituire altrettanti punti qualificanti, una possibile piattaforma per un rinnovamento della scuola di base. Una sorta di “nuovo corso”, di New Deal dell’era (auspicabile) del dopo-Moratti.
Federico Niccoli - 26-08-2004
L’insostenibile leggerezza dell’essere

A proposito della direttiva riservata inviata dal Capo dipartimento Pasquale Capo

Ricordate la famosissima gag di Totò ? Un tizio, scambiato per un altro di nome Pasquale, veniva preso a sberle fortissime al grido : “questa è per te, Pasquale!” . Il tizio, nonostante l’accanimento degli autori delle sberle, continuava a ridere, innervosendo i suoi aguzzini. Quando gli chiesero : “perché continui a ridere?” , rispose beffardo : “io mica mi chiamo Pasquale!”.
Il nostro Capo al quadrato (Capo dipartimento e Capo Pasquale) può stare tranquillo. Le repliche alle sue grida manzoniane arriveranno alla (incolpevole?) Moratti.
Andiamo con ordine nella lettura della direttiva:
- Preliminarmente si tratta di un testo infarcito di linguaggio rococò, antico, in puro stile burocratese (“non è infrequente il caso…”, “Questo Ministero è a conoscenza di inziative….”, “Al riguardo si ritiene innanzitutto di dover precisare che la riforma di cui trattasi…”.
- In cauda venenum: il linguaggio finalmente diventa esplicito e minaccioso ! I direttori degli Uffici scolastici vengono invitati a procedere disciplinarmente “in presenza di eventuali comportamenti che configurino violazioni delle norme vigenti” .
- Quali sarebbero i comportamenti censurabili?
- I dirigenti scolastici dovranno sdegnosamente rifiutare gli inviti che i detrattori della Riforma rivolgerebbero loro “a non dare attuazione alla riforma o a differirne l’applicazione in attesa di non meglio individuati approfondimenti o riflessioni”. Il dottor Capo, che di nome fa Pasquale e quindi non può ignorare le circolari firmate personalmente dal suo Ministro, non può dimenticare che su alcune delle questioni più controverse (una su tutte : la figura del tutor) la stessa Moratti con circolare n° 29 del 5 marzo 2004 ricordava che il tutor deve essere in possesso di specifica formazione e che , inoltre, “”le modalità di svolgimento della funzione tutoriale costituiranno oggetto di appositi approfondimenti e confronti nelle sedi competenti, in esito ai quali saranno impartite ulteriori indicazioni e precisazioni”” . Caro dott. Capo, come Ella potrà agevolmente constatare (mi adeguo al suo linguaggio!) non si tratta di “non meglio individuati approfondimenti o riflessioni” , ma di precisi impegni del Ministro .
La specifica formazione non esiste, gli appositi approfondimenti e confronti non sono avvenuti né nelle sedi competenti (né, a quanto risulta, a Villa Certosa in Sardegna) e soprattutto non sono state impartite ulteriori indicazioni e precisazioni . Perché gridare alla mancata applicazione di una norma in attesa di approfondimenti e confronti ? Per inciso, vorrei ricordare al dott. Capo che il dirigente scolastico è un funzionario repubblicano, non un funzione governativo e che, per legge, ""organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formativa...nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici"” e che, infine, è il rappresentante legale dell'istituzione scolastica, che ha un suo potere specifico di autoorganizzazione.


>>>continua...
Gianni Gandola, Federico Niccoli - 05-05-2004
Nel precedente articolo Tutor: possibili scenari e delibere dei Collegi, dopo aver ribadito con chiarezza in premessa il principio secondo il quale "le norme vanno applicate" (da tutti) e che le modalità di attuazione delle stesse (interpretazioni possibili e spazi consentiti) devono essere sostenibili sul piano della "legittimità", abbiamo cercato di ipotizzare i possibili comportamenti dei Collegi docenti, almeno nel contesto milanese.
Cerchiamo ora di vedere, brevemente, la questione "tutor e/o funzioni tutoriali" dal punto di vista del dirigente scolastico. Quali possono essere cioè le modalità di comportamento del dirigente scolastico a fronte delle posizioni espresse dai collegi.

Se si parte dall’assunto che:
a) in primis, le modalità di impiego dei docenti e le scelte relative all'organizzazione didattica sono competenza esclusiva delle istituzioni scolastiche nell'ambito della loro autonomia (cfr. DPR 275/1999, legge n.59/1997, Titolo V Costituzione)
b) in secondo luogo (e in subordine) il contratto nazionale di lavoro definisce in modo unitario la funzione docente e considera di competenza di ogni insegnante, in quanto parte costitutiva della stessa "funzione docente" i compiti affidati dal D.Lvo approvato il 23.1.2004 alla funzione tutoriale
ne deriva, a nostro avviso, l’assoluta legittimità della scelta di non concentrare tali funzioni (e tutte insieme) in alcuni docenti creando di fatto delle "figure" sovraordinate e diverse.


>>> continua...
Gianni Gandola, Federico Niccoli - 29-04-2004
Fabrizio Dacrema, in un recente intervento a proposito del tutor sostiene che: “ nelle scuole molti dirigenti scolastici sono spinti dall’amministrazione a procedere all’assegnazione dell’incarico a svolgere la funzione tutoriale ad una parte del collegio dei docenti. Il leit-motiv è sempre lo stesso “La legge c’è e va applicata”. Peccato che il decreto (la famosa legge) è piuttosto confuso in materia e si guarda bene dal parlare di incarico, che inevitabilmente introdurrebbe una figura nuova di docente in palese contrasto con il contratto e con l’autonomia scolastica. Si vuole veramente arrivare ai ricorsi scuola per scuola ?”.
Con ciò Dacrema delinea di fatto uno scenario preciso: quello in cui il dirigente scolastico chiede al Collegio di esprimere i criteri generali per l’individuazione dei “docenti tutor”, in applicazione del decreto legislativo n.59/2004 (art.7, commi 5, 6 e 7). Ora, è bene innanzi tutto sgombrare il campo da un possibile equivoco. Sul fatto che le leggi vadano applicate in uno Stato di diritto non ci può essere il benché minimo dubbio: questa è una delle regole, come ci ha insegnato Norberto Bobbio, costitutive della democrazia politica. Questa regola e questa preoccupazione non sono patrimonio “esclusivo” del dirigente scolastico in quanto tale, riguardano parimenti il Collegio docenti e tutto il personale della scuola, come in generale tutti i cittadini, “in quanto tali”. La legge vale per tutti e, soprattutto di questi tempi, è bene attestarsi su una linea di assoluta difesa della legalità. Non si può pensare che si osservano solo le leggi che piacciono o che fanno comodo. La legge è legge. E il decreto legislativo, fino a quando non sarà dichiarato illegittimo, ha valore di legge e come tale va “attuato”. Il problema è “come”, ovvero “quali” sono le interpretazioni e gli spazi possibili, le modalità di attuazione della norma sostenibili sul piano, appunto, della legittimità.

E su questo piano non è possibile allora non incrociare e non tenere nel debito conto un'altra norma legislativa, il DPR 275/1999 (derivante dalla legge n.59/1997), che attribuisce piena autonomia alle scuole in materia di organizzazione didattica e di impiego dei docenti nell’ambito del proprio piano dell’offerta formativa. (Si veda su questo punto, l'intervento "In difesa dell'autonomia delle istituzioni scolastiche" di F. Niccoli).
D’altra parte è la stessa Circolare ministeriale 29/2004, in premessa, ad evidenziare che il nuovo Titolo V della Costituzione attribuisce all’autonomia scolastica “un riconoscimento di rango primario” e a far esplicito riferimento agli art. 4 e 5 del DPR 275/99, Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche.

Nei fatti, sulla questione del tutor e delle funzioni tutoriali si sta verificando nelle scuole una molteplicità di situazioni. Interpretazioni e prese di posizione diverse rese possibili da tre fattori:
1) l’ambiguità oggettiva della norma in questione e i suoi limiti intrinseci
2) l’opposizione sindacale (il ricorso presentato al TAR del Lazio contro il decreto e la CM 29)
3) la contrapposizione dichiarata del movimento “contro la riforma Moratti” (no al tutor, senza se e senza ma).
Ambiguità della norma: nell’articolo 7 del D.Lvo non si parla mai di diversa “figura” docente. La Moratti stessa ha ripetutamente dichiarato in TV che non si tratta di una nuova “figura professionale”” ma di “funzione”. Che non si tratta di nuove figure professionali in un rapporto di “sovraordinazione” con gli altri docenti ma di “funzioni rientranti nel profilo professionale del docente” è ribadito nella stessa CM 29. Peccato però che si agganci il possibile svolgimento di queste funzioni ad una formazione specifica, il che lascia presupporre che questo riguarderà solo alcuni docenti e non tutti, con relativo “incarico”. E cosi si torna alla “figura” e ad una implicita diversità di ruoli. La formazione, peraltro, non c’è stata. Quindi mancherebbe un requisito giuridico necessario per l’individuazione di queste diverse “figure”.



>>> continua...
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