Terza serie faq: sostegno - problemi

1) Quando interviene l'educatore sociale?

2) Si può scegliere la figura professionale per mio figlio?

3) Sostegno senza specializzazione, è possibile?

4) A un docente di sostegno viene chiesta ripetutamente la sostituzione in altre classi di colleghi assenti. Cosa prevede la legge?

1) Legge 104/92, art. 13 comma 3:

3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.

 D.P.R. del 24 febbraio del '94

2. Individuazione dell'alunno come persona handicappata. - 1. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata, al fine di assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica, di cui agli articoli 12 e 13 della legge n. 104 del 1992, provvede lo specialista, su segnalazione ai servizi di base, anche da parte del competente capo d'istituto, ovvero lo psicologo esperto dell'età evolutiva, in servizio presso le UU.SS.LL. o in regime di convenzione con le medesime, che riferiscono alle direzioni sanitaria ed amministrativa, per i successivi adempimenti, entro il termine di dieci giorni dalle segnalazioni.

2)Il supporto educativo-assistenziale, è previsto dalla legge 104/92 , art. 13 : svolge le funzioni, previste dalla norma, inerenti all'area educativo-assistenziale (assistenti, educatori, mediatori). Viene assegnato, secondo le procedure ed il contingentamento fissati dagli Enti Locali di competenza, dietro richiesta del Capo di Istituto. L'utilizzo del personale dell'area educativo-assistenziale avviene sotto la responsabilità funzionale ed organizzativa del Capo di Istituto (art. 396, 2° comma, D.Leg.vo 16/4/94, n.297), fermi restando la dipendenza amministrativa e i vincoli dello stato giuridico propri dell'Amministrazione di appartenenza. E' compito dell'Ente Locale, di fornire l'assistenza specialistica da svolgersi con personale qualificato sia all'interno che all'esterno della scuola, come secondo segmento della più articolata assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale prevista dall'art. 13, comma 3, della Legge 104/92, a carico degli stessi enti. Si tratta di figure quali, a puro titolo esemplificativo, l'educatore professionale, l'assistente educativo, il traduttore del linguaggio dei segni o il personale paramedico e psico-sociale (proveniente dalle ASL), che svolgono assistenza specialistica nei casi di particolari deficit . Pertanto il Suo impiego come "badante, in quella scuola, non ha nessuna ragione di esistere. Il servizio di assistenza specialistica ai disabili presso le scuole consiste in tutti gli interventi funzionali per aumentare il livello di autonomia e di integrazione dei disabili, anche mediante attività parascolastiche ed extrascolastiche, con esclusione di quei compiti che rientrano nella competenza degli istituti scolastici: assistenza materiale e la cura dell'igiene personale, l'ausilio in entrata ed uscita dalle aree esterne alle strutture scolastiche, l'accompagnamento per l'uso dei servizi igienici (vedi la Nota Ministeriale del 30 novembre 2001).

3) Nel caso di utilizzo di personale convenzionato o a contratto con Enti Locali od Aziende ASL, i Capi di Istituto faranno diretto riferimento alle suddette Amministrazioni, le quali sono garanti dei requisiti di idoneità professionale, anche dal punto di vista igienico-sanitario, previsti dalla norma, e dei dovuti atti assicurativi, per tutto il Personale comunque assegnato. Ciascun Ente si assume a pieno titolo ogni responsabilità giuridica inerente la sorveglianza e l'assistenza degli alunni, per la parte di orario settimanale durante il quale sono affidati al personale di propria competenza. Nel caso di compresenza di personale scolastico e di altri Enti/Amministrazioni, la responsabilità è di competenza dell'Istituto in cui viene svolta l'attività. Per ogni singolo progetto deve essere attivato il Gruppo operativo interprofessionale previsto dalla CM n. 258/83. Esso è costituito dal Direttore Didattico o Preside, dagli insegnanti che seguono l'alunno (curricolari e di sostegno), dagli specialisti dell'Azienda ASL, referenti per il caso, dagli operatori educativo-assistenziali e/o tecnici dell'Ente Locale.

4)L'insegnante di sostegno che sostituisce l'insegnante della classe dove è presente il disabile e lo stesso ne è contitolare, fa semplicemente il suo lavoro, purché non sia una cosa abituale. Invece per quanto riguarda le supplenze in altre classi, è reato spostare il docente dalla classe dove è presente l'alunno disabile. Il CSA assegna il docente specializzato, non per fare supplenze o altri compiti. Nel momento che Lei esegue questo ordine, viola la norma dell'art 35 comma 7 della l.n. 289/02, secondo la quale il sostegno può essere dato solo dove è presente un alunno certificato con handicap. Se porta con sè l'alunno in altre classi, viola il principio dell'integrazione in una classe. Di conseguenza, si configura il reato di abuso in atti d'ufficio e l'insegnante, che è un pubblico ufficiale, ha il dovere di denunciare il fatto, oltre ad opporsi a quell'ordine di servizio. Se non lo fa è omessa denuncia di reato.

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