Seconda serie faq: domande varie

1) Ci sono leggi sulla tutela dei disabili in altri stati europei?  

2) Insegnante di religione, come avviene l'immissione in ruolo?
 

3)Lavorare all'asilo nido Che titolo occorre per fare l'educatore?
 

4) Dislessia e disgrafia, sono materie di sostegno?
 

5) Dislessia, una disabilità di serie B?
 

6)  Esistono norme in base alle quali i dirigenti scolastici sono tenuti a sistemare i ragazzi con disabilità nei piani bassi degli istituti, anche se c'è un ascensore?

7) Un giovane, laureato in Scienze dell’Educazione all’Università di Padova, vuole saperne di più su accessibilità e ausili.

8) Ad una madre è stato raccomandato di non lasciare mai da sola sua figlia non udente, pena la denuncia per abbandono di minori o incapaci

1) La risposta in allegato

2) La informiamo che il Decreto Ministeriale 24 marzo 2005, n. 42 prevede che la  Direzione Scolastica Regionale definirà il numero delle assunzioni per ciascuna Diocesi di sua competenza, in proporzione alla disponibilità dei posti per ciascuno dei due ruoli.

Successivamente le assunzioni saranno disposte, utilizzando le graduatorie degli insegnanti di religione vincitori del Concorso statale, per esami e titoli, a posti d’insegnante di religione cattolica, indetto il 2 febbraio 2004 dal Ministero Istruzione Università Ricerca - Direzione Generale per il personale della scuola.
Lo stesso Ufficio Scolastico Regionale, fissata ufficialmente la graduatoria finale, spedirà ai diversi Ordinari diocesani gli elenchi (non graduatorie) degli insegnanti che hanno diritto ad un contratto a tempo indeterminato (“posto cattedra”) e dovranno essere nominati “dal dirigente regionale d’intesa con l’ordinario diocesano competente per territorio” (cfr. Legge 18 luglio 2003, n.186, art. 3 comma 8).

In ogni caso, il personale da assumere viene concordato attraverso il percorso già accennato, ma, una volta deciso il numero di unità da assumere, la percentuale destinata alla riserva è sempre quella stabilita dall’art. 3 Legge n. 68/99. A sua volta, la suddetta percentuale è distribuita nella misura del 7% come quota destinata alle persone con disabilità e dell’1% alle altre categorie (orfani, coniugi superstiti e categorie equiparate).

3) Avendo la laurea in lettere verifichi se il suo diploma di scuola superiore rientra in uno di quelli previsti dalla legge regionale. In tal caso in base a tale diploma e non alla laurea ha titolo per insegnare negli asili nido.

4) Per il sostegno, cosa occorre:

Oltre alla certificazione della ASL, occorre la Diagnosi Funzionale della stessa nonché il PEI formulato da tutti gli insegnanti, operatori socio sanitari e dalla famiglia ai sensi dell'art. 12 comma 5 legge 104/92.

Occorre infine che tutto il Consiglio di classe formuli un progetto didattico per chiedere le deroghe per il sostegno ai sensi dell'art. 41 del D.M. 331/98. Tale progetto va inviato dal Capo d'Istituto all'Uff. Scolastico regionale tramite il CSA entro maggio o giugno.

Se la ASL si rifiuta:


Decreto Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994

"All'individuazione dell'alunno come persona handicappata, al fine di assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica, di cui agli articoli 12 e 13 della legge n. 104 del 1992, provvede lo specialista, su segnalazione ai servizi di base, anche da parte del competente capo d'istituto, ovvero lo psicologo esperto dell'età evolutiva, in servizio presso le UU.SS.LL. o in regime di convenzione con le medesime. (qualsiasi Centro specialistico convenzionato)."


COSA SI PUO' FARE

Riabilitazione: un trattamento riabilitativo tempestivo consente di rafforzare o riattivare le funzioni deficitarie e potenziare le altre presenti.

Sono possibili due tipi di intervento:

- puntare sull'automatizzazione dei processi di lettura (aumento della correttezza e rapidità nell'accesso al testo)

- aiutare il bambino ad utilizzare le strategie acquisite, ad organizzarsi meglio di fronte a testi complessi e a mettere in atto accorgimenti che lo aiutino nello studio

Scuola: gli insegnanti dovrebbero conoscere il problema e tenerne conto nella valutazione degli elaborati scritti dei bambini e nella presentazione delle prove di verifica (es. per la lettura: accordarsi con il bambino riguardo alla lettura ad alta voce in classe, non penalizzarlo in caso di errori o lentezza; nei compiti scritti: concedere un po' di tempo in più rispetto alla classe nello svolgimento dei testi, invitare il bambino ad autocorreggere il testo, tenere distinta la valutazione della forma da quella del contenuto; nelle prove di verifica scritte presentare i testi in un carattere piuttosto grande e su pagine non troppo dense...). A volte è necessario l'insegnante di sostegno, a volte è superfluo (dipende da diverse variabili, di cui lo specialista tiene conto: numero di bambini in classe, presenze delle insegnanti, gravità del disturbo, disposizione psicologica del bambino e delle insegnanti...).

Famiglia: spesso i bambini con dislessia non sono autonomi nello svolgimento dei compiti a casa ed è faticoso per un genitore seguirli in attività che generalmente sono molto pesanti. In alcuni casi è necessaria la presenza di una persona esterna che segua il bambino a casa; in altri, quando il disturbo non è troppo evidente, è bene che il bambino impari ad organizzarsi il più possibile in autonomia (utilizzando anche ausili, quali il

registratore o il computer).


Da parte del Ministero.

5) Oltre alla certificazione della ASL, occorre la Diagnosi Funzionale della stessa nonché il PEI formulato da tutti gli insegnanti, operatori socio sanitari e dalla famiglia ai sensi dell'art. 12 comma 5 legge 104/92. Occorre infine che tutto il Consiglio di classe formuli un progetto didattico per chiedere le deroghe per il sostegno ai sensi dell'art. 41 del D.M. 331/98. Tale progetto va inviato dal Capo d'Istituto all'Uff. Scolastico regionale tramite il CSA entro maggio o giugno prossimo.

6) Ci sono, ma a che serve se c'è l'ascensore? Per quanto riguarda la pericolosità, le dico che gli ascensori sono sottoposti a collaudi severissimi. Cerchi di stare tranquillo.

Le norme che mi chiedeva, ci sono ma per le scuole che non lo hanno

7) In riferimento al suo quesito pensiamo possa esserle utile consultare il Sito Internet lussemburghese www.eca.lu dove troverà varie informazioni sull’accessibilità in genere e la promozione di tecnologie in ambito lavorativo per le persone con disabilità. In questa pagina può trovare l’elenco di vari Siti Internet europei associati a queste iniziative.

8)  L'abbandono di incapace presuppone ben altre cose. Le invio uno scritto di Maria Bice Barborini, che descrive abbastanza bene cosa significa "abbandono di minore incapace". L'abbandono è il risultato dell'abbandonare. L'abbandono può manifestarsi su oggetti diversi (cose, persone, animali, luoghi, ecc.), può anche riferirsi allo smettere di occuparsi dell'oggetto dell'abbandono.

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