Seconda serie faq: a scuola giorno per giorno

 

1) A chi spetta valutare gli alunni disabili? E' una decisione collegiale o delegata all'insegnante di sostegno?

2) Alle superiori senza licenza media? E’ possibile iscriversi senza aver passato gli esami?

3) Alcuni docenti curriculari di una scuola spesso allontanano dalla classe un alunno disabile quando il suo insegnante di sostegno è assente. Che fare?

4) Può un alunno disabile essere ritirato dalla terza media e mandato a sostenere l'esame differenziato di terza media?

5) Può un D.S. rifiutare che un allievo diversamente abile possa frequentare a partire da febbraio, per motivi di salute?

6) Una mamma vorrebbe che la figlia fosse assegnata a un plesso didattico differente da quello stabilito per motivi di orario. Ma la direttrice si oppone. Cosa fare?

7) Che differenza c'è tra Pei e Pep?

8) Sto lavorando con un ragazzo che segue gli obiettivi della classe. Vorreipassare ad un percorso con obiettivi ridotti.

9) Un insegnante ha un problema con l'alunno disabile che sta seguendo, da quando è arrivato un altro ragazzo. A chi spetta trovare una soluzione?

1)L'art. 16, comma 1 della legge quadro dispone che la valutazione degli alunni in situazione di handicap debba avvenire sulla base del Piano Educativo Individualizzato. La norma precisa inoltre che la valutazione è effettuata da tutti gli insegnanti. Ciò mostra come sia fallace la prassi che affida al solo insegnante di sostegno la valutazione dell'alunno che viene poi formalmente fatta propria dagli insegnanti curricolari.

2) L'o m n. 90/01 all'art 11 comma 12 consente l'iscrizione alla scuola superiore di un alunno con disabilità che abbia sostenuto gli esami di licenza media, prima dei diciotto anni, senza aver conseguito la licenza. Pertanto  se l'alunno non arriva a presentarsi agli esami di licenza non può iscriversi alle superiori. Se in possesso di licenza media può iscriversi anche dopo i diciotto anni; solo se in possesso di licenza. Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001, n. 90 (in SO n. 194 alla GU 20 luglio 2001, n. 167) [...]

12. Al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo scolastico di cui alla legge 20.1.1999, n.9 e dell'obbligo formativo di cui alla legge 17.5.1999, n.144, il Consiglio di classe delibera se ammettere o meno agli esami di licenza media gli alunni in situazione di handicap che possono anche svolgere prove differenziate in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato, secondo le indicazioni contenute nell'art.318 del D.L.vo 16.4.1994, n.297. Tali prove devono essere idonee a valutare l'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziale. Ove si accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI, il Consiglio di classe può decidere che l'alunno ripeta la classe o che sia comunque ammesso agli esami di licenza, al solo fine del rilascio di un attestato di credito formativo.Tale attestato è titolo per la iscrizione e la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi da valere anche per percorsi integrati.

3) Se l'alunno esce o viene fatto uscire dalla classe, il fatto deve essere annotato sul registro di classe con l'orario l'uscita e quello del rientro. In mancanza il docente durante le ore di assenza di fatto, ma non documentata, l'alunno, è responsabile dei danni subiti dall'alunno o da lui arrecati ad altri ( cfr. art 2048 C.C. ed art 61 L.n.312 /80). Mi pare impossibile che, pur in presenza del docente per il sostegno, l'alunno possa arrecare danni ai computer e pertanto mi sembra illegittimo il rifiuto di farlo entrare in laboratorio.Quanto al fatto che disturbi in tutte le ore, occorre effettuare un GLH operativo e concordare un PEI adeguato, che preveda anche i suggerimenti dell'ASL e dei suoi specialisti per il caso in esame.

4) Se si intende dire che l'alunno svolgerebbe gli esami da privatista, ciò è consentito dal d.m. del 13/12/1983.

5) La finanziaria per il 2002 stabilisce che il sostegno verrà dato solo agli alunni con disabilità effettivamente frequentanti. Pertanto se dopo un quadrimestre di scuola, l'alunno con disabilità, per motivi di salute ha fatto numerose assenze, il DS potrebbe invocare il rispetto di quella norma e disporre, per quell'anno scolastico, la sospensione del sostegno, ma non già la frequenza dell'alunno, che non può essere vietata per motivi di salute in forza dell'art 12 comma 4 L.n. 104/92.

6) A disciplinare il funzionamento della scuola, esiste il Regolamento di Circolo o Carta dei servizi, in cui è esplicitato in modo chiaro l'andamento della vita scolastica nel Circolo, ed anche le modalità di iscrizione nei vari plessi. Le elenco alcune delle voci che contemplano le attività:

Funzionamento degli organi collegiali

Organizzazione della vita scolastica

Rapporti tra scuola e territorio

Rapporti tra scuola e famiglia

Formazione classi e sezioni

Rapporti con gli enti locali

Per quanto riguarda le ragioni espresse dalla Dirigente scolastica, sul numero degli alunni per classe, ha perfettamente ragione

7) La normativa vigente si riferisce specificatamente al Piano Educativo Individualizzato, PEI. Il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, per un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art.12 della Legge 104/92 (D.P.R. 24/2/94 - art.5)

8) Il consiglio di classe, in qualunque grado di scuola ci si trovi, se ritiene che l'apprendimento sia globalmente riconducibile agli apprendimenti ritenuti idonei per una valutazione positiva con riguardo ai programmi ministeriali, promuove l'alunno alla classe successiva, come avviene per tutti gli alunni. Questo criterio è stato espressamente formulato in tutte le ordinanze ministeriali sugli scrutini.

9) Questa è materia di programmazione della scuola. Si tratta di organizzare il  tempo/spazio scuola inmodo che questi due bambini non vengano direttamente a contatto, magari spostando il nuovo arrivato, che non ha ancora stretto rapporti significativi coi compagni, in altra classe di un modulo diverso.

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