Pogrammazione differenziata e iscrizione a nuova scuola

Domanda

Sono un insegnante di sostegno di una scuola superiore della provincia di Lecco: le scrivo per chiederle una consulenza...
Qest'anno uscirà dalla nostra scuola dall'indirizzo chimico un ragazzo con sindrome di asperger. Il ragazzo ha seguito una programmazione riconducibile agli obiettivi minimi per i primi tre anni e negli ultimi due, viste alcune difficoltà limitate esclusivamente alla matematica e in parte alla chimica, si è passati ad un differenziato (che comunque si discosta di non molto dalla programmazione di classe).
Viste le capacità del ragazzo e la sua predilezione emersa negli ultii due anni per le materie umanistiche, si è pensato d'accordo con il ragazzo, la famiglia, gli insegnanti di provare a conseguire terminato quest'anno scolastico una maturità in ambito umanistico (liceo delle scienze sociali): noi insegnanti, analizzato il piano di studi di questo liceo delle scienze sociali e conoscendo le abilità del ragazzo siamo convinti che ce la possa fare...

Ora il nostro dubbio è questo:

- concluso nel corso del presente anno scolastico l'indirizzo chimico con un attestato di frequenza (e non quindi con un diploma) l'anno prossimo il ragazzo potrebbe direttamente sostenere gli esami integrativi ed accedere alla classe V del Liceo dell scienze sociali? Oppure dovrebbe iscriversi (sempre sostenendo gli esami integrativi) alla classe quarta in quanto in possesso di una classe terza "regolare"?
L'unico riferimento normativo mi sembra quello contenuto al comma 4 dell'articolo 12 dell'O.M. 9 Marzo 1995, n. 80 che recita: "...Resta inteso che, qualora durante il successivo anno scolastico vengono accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibererà in conformità del precedente art. 12, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti, tenuto conto che il Consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione."

Quindi la normativa concede una grande flessibilità al CdC permettendogli in linea teorica di passare da un normale al differenziato ma anche viceversa, ma non mi è chiaro se questo criterio può e deve essere adottato anche dal CdC della nuova scuola accogliente e consentire quindi valutando il ragazzo se può ammetterlo direttamente alla classe quinta�
Grazie!

Risposta

E' da tener presente il Parere del consiglio di Stato , secondo il quale, l'alunno con disabilità che ha frequentato un regolare corso di studi secondari, se vuole reiscriversi ad un altro indirizzo, può farlo, ma non ha diritto al sostegno, perchè egli già se n'è avvalso per cinque anni e bisogna consentire la stessa opportunità ad altri, data la scarsità delle risorse. In terzo luogo sarà il Consiglio di classe della nuova scuola che valuterà se ammetterlo al primo o alterzo anno, secondo i principii della corrispondenza dei percorsi di studio svolti.





-

Nessun commento



Lascia un tuo commento





<<<