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Questa legge non esiste. Questa legge è necessaria.

La Costituzione prevede che i cittadini possano proporre al Parlamento un testo di legge. Con cinquantamila firme di elettori italiani, queste «Norme per l’attuazione del principio del ripudio della guerra sancito dall’articolo 11 della Costituzione e dallo Statuto dell’Onu» possono essere depositate in Parlamento per diventare legge. A cura di Emergency.

Lingua: Italiana
Destinatari: Formazione permanente
Tipologia: Utilità e strumenti
Abstract:

L'ITALIA RIPUDIA LA GUERRA COME STRUMENTO DI OFFESA ALLA LIBERTÀ DEGLI ALTRI POPOLI E COME MEZZO DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI… (Costituzione della Repubblica Italiana – Articolo 11)

Questo "principio fondamentale" è stato considerato, a dispetto delle intenzioni dei Costituenti, compatibile con la partecipazione dell’Italia alle recenti e, peggio, alle future guerre "preventive". Perché sia invece attuato e diventi vincolante, occorre una legge che stabilisca che cosa è lecito e che cosa è illecito all’Italia in materia di azioni militari.

Questa legge non esiste. Questa legge è necessaria.

La Costituzione prevede che i cittadini possano proporre al Parlamento un testo di legge. Con cinquantamila firme di elettori italiani, queste "Norme per l’attuazione del principio del ripudio della guerra sancito dall’articolo 11 della Costituzione e dallo Statuto dell’Onu" possono essere depositate in Parlamento per diventare legge.

NORME DI ATTUAZIONE DEL RIPUDIO DELLA GUERRA
SANCITO DALL'ART. 11 DELLA COSTITUZIONE

Art. 1
(Ripudio della guerra)

  1. La realizzazione di un ordinamento internazionale che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni, di cui all'art. 11 della Costituzione, non può essere perseguita facendo ricorso allo strumento della guerra.
  2. Per "guerra" si intende qualunque intervento armato di uno o più Stati che, a causa del ricorso massiccio alla violenza, sia idoneo a provocare la morte, la mutilazione o il ferimento di persone innocenti o a produrre distruzioni indiscriminate o a causare gravi alterazioni dell'ambiente naturale.
  3. La difesa della patria, di cui all'art. 52 della Costituzione, si esercita nell'ambito delle disposizioni dell'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite.

Art. 2
(Prevenzione dei conflitti)

  1. L'Italia coopera alla soluzione pacifica delle controversie internazionali, a norma del Capo VI della Carta delle Nazioni Unite.
  2. Fino a quando non avranno attuazione gli articoli 43, 45 e 47 della Carta delle Nazioni Unite, l'Italia potrà fornire soltanto formazioni non armate, nonché contingenti militari per il mantenimento della pace ("caschi blu") con il consenso delle parti interessate. I relativi accordi dovranno essere autorizzati dalle Camere in conformità all'art. 80 della Costituzione.

Art. 3
(Inammissibilità di ulteriori interventi armati)

  1. Le forze armate italiane non possono compiere interventi militari all'estero in contrasto con le disposizioni di cui agli articoli precedenti.
  2. I fatti commessi nel corso di operazioni militari all'estero, eseguite in violazione delle disposizioni di cui sopra, sono regolati dal diritto penale comune.
  3. I fatti illeciti e le conseguenze dannose connesse ad operazioni militari non possono essere sottratti al sindacato giurisdizionale.


Art. 4
(Armi vietate dalle Convenzioni internazionali)

  1. In attuazione del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, ratificato con Legge del 24 aprile 1975, n. 131, della Convenzione che vieta la fabbricazione e l'immagazzinamento di armi batteriologiche e tossiche, ratificata con Legge dell'8 ottobre 1974, n. 618, della Convenzione che mette al bando la produzione, lo sviluppo e l'immagazzinamento delle armi chimiche, ratificata con Legge del 18 novembre 1995, n. 496, sono vietati la produzione, l'introduzione e il transito nel territorio nazionale delle armi biologiche, chimiche e nucleari, nonché la loro fornitura ai Paesi esteri.
  2. Tale divieto si estende alle mine anti-uomo, alle bombe a grappolo (cluster bombs), ai proiettili e alle munizioni all'uranio impoverito ("DU") e a ogni altro sistema d'arma il cui uso sia vietato dalle Convenzioni internazionali.
  3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le violazioni del presente articolo sono punite ai sensi dell'art. 435 del Codice penale.

Art. 5
(Cooperazione con la Corte Penale Internazionale)

  1. L'Italia fornisce piena collaborazione all'attività della Corte Penale Internazionale, istituita con il Trattato di Roma del luglio 1998, ratificato con legge 12 luglio 1999 n. 232, ai sensi degli articoli 88 e seguenti dello Statuto istitutivo della medesima Corte.
  2. È fatto divieto di stipulare accordi internazionali volti a sottrarre i cittadini di paesi terzi alla giurisdizione della Corte Penale Internazionale.

Note art. 1

Costituzione art. 11:
"L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo".

Costituzione art. 52:
"La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.
L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica"

Carta Onu art.51:
"Nessuna disposizione della presente Carta pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Le misure prese da Membri nell'esercizio di questo diritto di autotutela sono immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza e non pregiudicano in alcun modo il potere ed il compito spettanti, secondo la presente Carta al Consiglio di Sicurezza, di intraprendere in qualsiasi momento quella azione che esso ritenga necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale".

Note art.2
Carta Onu - Capo VI
Soluzione pacifica delle controversie

Art. 33
"1. Le parti di una controversia, la cui continuazione sia suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, devono, anzitutto, perseguirne una soluzione mediante negoziati, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato, regolamento giudiziale, ricorso ad organizzazioni od accordi regionali, od altri mezzi pacifici di loro scelta.
"2. Il Consiglio di Sicurezza ove lo ritenga necessario, invita le parti a regolare la loro controversia mediante tali mezzi".

Art. 34

Il Consiglio di Sicurezza può fare indagini su qualsiasi controversia o su qualsiasi situazione che possa portare ad un attrito internazionale o dar luogo ad una controversia, allo scopo di determinare se la continuazione della controversia o della situazione sia suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Art. 35
"1. Ogni Membro delle Nazioni Unite può sottoporre qualsiasi controversia o situazione della natura indicata nell'articolo 34, all'attenzione del Consiglio di Sicurezza o dell'Assemblea Generale.
"2. Uno Stato che non sia Membro delle Nazioni Unite può sottoporre all'attenzione del Consiglio di Sicurezza o dell'Assemblea Generale qualsiasi controversia di cui esso sia parte, se accetti preventivamente, ai fini di tale controversia, gli obblighi di regolamento pacifico previsti dalla presente Carta.
"3. I procedimenti dell'Assemblea Generale, rispetto alle questioni sottoposte alla sua attenzione in virtù di questo articolo, sono soggetti alle disposizioni degli articoli 11 e 12."

Art. 36

"Il Consiglio di Sicurezza può, in qualsiasi fase di una controversia della natura indicata nell'articolo 33, o di una situazione di natura analoga, raccomandare procedimenti o metodi di sistemazione adeguati.
"2. Il Consiglio di Sicurezza deve prendere in considerazione le procedure per la soluzione della controversia che siano già state adottate dalle parti.
"3. Nel fare raccomandazioni a norma di questo articolo il Consiglio di Sicurezza deve inoltre tener presente che le controversie giuridiche dovrebbero, di regola generale, essere deferite dalle parti alla Corte Internazionale di Giustizia in conformità alle disposizioni dello Statuto della Corte."

Art. 37
"1. Se le parti di una controversia della natura indicata nell'articolo 33 non riescono a regolarla con i mezzi indicati in tale articolo, esse devono deferirla al Consiglio di Sicurezza.
"2. Se il Consiglio di Sicurezza ritiene che la continuazione della controversia sia in fatto suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, esso decide se agire a norma dell'articolo 36, o raccomandare quella soluzione che ritenga adeguata.

Art. 38
"Senza pregiudizio delle disposizioni degli articoli 33 e 37 il Consiglio di Sicurezza può, se tutte le parti di una controversia lo richiedono, fare ad esse raccomandazioni per una soluzione pacifica della controversia."

Carta Onu – Art. 43
"1. Al fine di contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, tutti i Membri delle Nazioni Unite s'impegnano a mettere a disposizione del Consiglio di Sicurezza, a sua richiesta ed in conformità ad un accordo o ad accordi speciali, le forze armate, l'assistenza e le facilitazioni, compreso il diritto di passaggio, necessarie per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
"2. L'accordo o gli accordi suindicati determineranno il numero ed i tipi di forze armate, il loro grado di preparazione e la loro dislocazione generale, e la natura delle facilitazioni e dell'assistenza da fornirsi.
"3. L'accordo o gli accordi saranno negoziati al più presto possibile su iniziativa del Consiglio di Sicurezza. Essi saranno conclusi tra il Consiglio di Sicurezza ed i singoli Membri, oppure tra il Consiglio di Sicurezza e gruppi di Membri, e saranno soggetti a ratifica da parte degli Stati firmatari in conformità alle rispettive norme costituzionali."

Carta Onu – Art. 45

"Al fine di dare alle Nazioni Unite la possibilità di prendere misure militari urgenti, i Membri terranno ad immediata disposizione contingenti di forze aeree nazionali per l'esecuzione combinata di una azione coercitiva internazionale. La forza ed il grado di preparazione di questi contingenti, ed i piani per la loro azione combinata, sono determinati, entro i limiti stabiliti nell'accordo o negli accordi speciali previsti dall'articolo 43, dal Consiglio di Sicurezza coadiuvato dal Comitato di Stato Maggiore."

Carta Onu – Art. 47

"1. E’ costituito un Comitato di Stato Maggiore per consigliare e coadiuvare il Consiglio di Sicurezza di tutte le questioni riguardanti le esigenze militari del Consiglio di Sicurezza per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, l'impiego ed il comando delle forze poste a sua disposizione, la disciplina degli armamenti e l'eventuale disarmo.
"2. Il Comitato di Stato Maggiore è composto dei capi di Stato Maggiore dei Membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, o di loro rappresentanti. Ogni Membro delle Nazioni Unite non rappresentato in modo permanente nel Comitato sarà invitato dal Comitato stesso ad associarsi ad esso quando l'efficiente adempimento dei compiti del Comitato richieda la partecipazione di tale Membro alla sua attività.
"3. Il Comitato di Stato Maggiore ha, alle dipendenze del Consiglio di Sicurezza, la responsabilità della direzione strategica di tutte le forze armate messe a disposizione del Consiglio di Sicurezza. Le questioni concernenti il comando di tali forze saranno trattate in seguito.
"4. Con l'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza e dopo consultazione con le organizzazioni regionali competenti, il Comitato di Stato Maggiore può costituire dei sottocomitati regionali."
Costituzione – Art. 80
"Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi."

Note art. 4

Codice penale - Art. 435
Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti


Chiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumità, fabbrica, acquista o detiene dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili, ovvero sostanze che servono alla composizione o alla fabbricazione di esse, è punito con la reclusione da uno a cinque anni




http://emergency.2you.it/fermiamolaguerra-firmiamolapace.html


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