Scheda n. 405- Se l’aula è troppo piccola la classe va ridotta di numero (TAR Molise Sent. 556/12)
Scheda n.405
Il TAR Molise con la sentenza n° 556/2012
depositata il 16 Ottobre 2012, ha ribadito il principio secondo cui quando un’aula di scuola non rispetta le norme sulla sicurezza e l’igiene, la classe va ridotta di numero.
Il caso riguardava l’accorpamento di tre classi di circa 20 alunni ciascuna in due classi di circa 30 alunni ciascuna.
L’accorpamento è stato realizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale nonostante la segnalazione del dirigente scolastico che riferiva dello scarso numero di metri quadri rispetto al
numero degli alunni (mq 1,96 per persona).
Alcune famiglie delle nuove classi hanno proposto ricorso al TAR per violazione della normativa sulla sicurezza e sulla igiene.
Il TAR ha accolto il ricorso dopo un’ampia analisi della normativa vigente e la documentazione dell’insussistenza dei requisiti di igiene e sicurezza nelle nuove classi, condannando
parzialmente l’amministrazione alla rifusione delle spese.
In fase cautelare il TAR aveva concesso la sospensiva, che però era stata annullata dal Consiglio di Stato; il TAR si è allora pronunciato nel merito, obbligando l’amministrazione a
ricostituire le tre classi originarie.
OSSERVAZIONI
Nella fattispecie non trattavasi di classi frequentate da alunni con disabilità; in tal caso vi sarebbe stata anche la violazione dell’art. 5 comma 2 del DPR n° 81/09 che fissa a 20, massimo 22 il numero massimo di alunni in una classe.Però sta consolidandosi la Giurisprudenza secondo cui in ogni caso la violazione delle norme sulla sicurezza e sull’igiene assicurano ai ricorrenti il diritto alla riduzione del numero di alunni per classe ed addirittura il ripristino delle classi originarie in caso di accorpamento contro legge.
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st1:*{behavior:url(#ieooui) } 31-10-2012
Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell'area Normativo-Giuridica
dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
Viale delle Milizie, 106
00192 Roma
Tel. 06/3723909
Fax 06/3722510
e-mail: osservscuola.legale@aipd.it
Vedi anche (altri articoli/interventi sullo stesso tema):
- Scheda n. 424 - La circolare esplicativa della Direttiva sui BES del 2012 (CM 8/13)
- Scheda n. 372 - Chiarimenti definitivi sulla volontarietà e detraibilità dei contributi scolastici (Note 312/12 e 593/13)
- Scheda n. 425 - Richiesta di ore di sostegno da parte delle scuole (Circ. USR Lazio 5592/13)
- Scheda n. 420 - Fac-simile di modello di attestato dei crediti formativi per la 3° media
- Scheda n. 419 - La direttiva ministeriale sui BES - Bisogni Educativi Speciali (Dir. 27/12/2012)
- Scheda n. 418 - Il mancato trasporto scolastico da parte dell'Ente Locale comporta la sua condanna al risarcimento dei danni (TAR Marche 32/13)
- Scheda n. 417 - Ricorso collettivo per il sostegno in 66 ottengono vittoria (TAR Lazio 224/13)
- Scheda n. 416 - Iscrizioni anno scolastico 2013-14 (CM 96/12)
- Scheda n. 415 - L'ostinazione dell'Amministrazione scolastica nel negare le ore di sostegno necessarie produce la condanna di essa al risarcimento dei danni (TAR Sicilia 2594/12)
- Scheda n. 413 - Massimo 2 alunni con disabilità per classe (CM 98/12)
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