Scheda n. 425 - Richiesta di ore di sostegno da parte delle scuole (Circ. USR Lazio 5592/13)
L'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio ha diramato la Circolare prot. n° 5592 del 5 marzo 2013 con la quale si comunica l'obbligo ai singoli Dirigenti Scolastici di corredare la richiesta delle
ore di sostegno degli alunni certificati ai sensi dell'art. dell'art. 3 comma 1 o comma 3 dlla L. n° 104/92 per il prossimo a.s. con l'indicazione dei relativi codici diagnostici dell'ICD-10.
Dal momento che analoghe circolari sono state diramate dagli altri USR sembra opportuno esprimere alcune segnalazioni alle famiglie.
1. La circolare cita opportunamente numerose norme relative agli obblighi gravanti sui componenti il collegio delle ASL che effettua la certificazione, nonchè quelle relative all'obbligo delle
famiglie di produrre alle scuole le documentazioni necessarie ai fini di una regolare iscrizione degli alunni con disabilità.
2. Sembra corretto pretendere che le certificazioni siano puntuali circa l'indicazione del comma 1 o del comma 3 della L. n° 104/92, nonchè circa i precisi codici diagnostici da segnalare; ciò
perchè da tali elementi deriva o meno il diritto ad essere considerati alunni con disabilità e con disabilità lieve o grave.
3. E' corretto richiamare l'attenzione dei Dirigenti Scolastici a formulare le richieste di ore di sostegno "dopo un'attenta valutazione delle effettive esigenze", che, come stabilito dall'art. 1
comma 605 lettera b) della L. n° 296/06, risultano dalla Diagnosi Funzionale e dal PEI.
4. Sembra altresì molto opportuno che le richieste delle ore in deroga per il sostegno vengano formulate subito, anticipando le richieste per l'adeguamento dell'organico di fatto che si effettuano
entro maggio-giugno; ciò al fine di garantire, per quanto possibile, la presenza degli insegnanti per il sostegno già dall'inizio di settembre.
5. A questo punto ci si permette sottolineare la necessità che i Dirigenti Scolastici per le classi successive alla prima convochino immediatamente i GLHO per la formulazione del PEI per il
prossimo anno in cui indicare le diverse richieste tra cui il numero di ore di sostegno; per le prime classi, mancando ancora il consiglio di classe, l'abbozzo di PEI dovrebbe essere predisposto da
un gruppo di lavoro costituito dalla famiglia, dagli operatori socio-sanitari che seguono il caso e dai docenti presenti nel GLHI, nonchè da qualche docente del grado di scuola precedente.
6. La Circolare richiama la sentenza del Consiglio di Stato n° 2231/10 per precisare che per quanti hanno ottenuto una decisione del TAR che assegna ore di sostegno in deroga, non vale detta
decisione, poichè
"essendo previste, ai fini delle decisioni di cui si tratta, verifiche periodiche degli effetti degli interventi adottati per eventualmente modificarli, in relazione alla loro efficacia ed alla
evoluzione della patologia accertata (art. 6 DPR 24/2/1994 )"
In proposito sia consentito osservare che, onde evitare il proliferare dei ricorsi al TAR, sarebbe opportuno che nel PEI vengano espresse le motivazioni circa i progressi o i mancati progressi
didattici realizzati e circa il miglioramento o meno dello stato di salute.
Infatti solo se vi siano documentati miglioramenti didattici o nello stato di salute, la decisione del TAR non dovrebbe valere per l'anno o gli anni successivi. Ma laddove tali miglioramenti non
fossero documentati, la decisione del TAR dovrebbe continuare a valere sino a prova contraria. Si pensi ad esempio allo stato di salute delle persone con sindrome di Down che è scientificamente
provato non può subire miglioramenti.
Ciò anche perchè la costante giurisprudenza ha stabilito che, in mancanza di una motivazione da parte dell'Amministrazione scolastica relativa alla riduzione o al non aumento di ore di sostegno,
tali provvedimenti sono illegittimi per difetto di motivazione; e la Corte Costituzionale con la sentenza n° 80/10 ha precisato che la motivazione non può essere quella dei necessari tagli alla
spesa pubblica.
7. Circa l'affermazione della Circolare relativa al fatto che, sino a quando non pervenga alla scuola la certificazione di disabilità ai sensi dell'art. 3 della L. n° 104/92 l'alunno non può essere
considerato con disabilità, sia consentito osservare che tale affermazione è corretta solo ai fini dell'assegnazione delle ore di sostegno. Dati i ritardi con cui sempre più frequentemente però
pervengono le certificazioni da parte delle ASL, sembrerebbe opportuno applicare a questi casi interventi pedagogici e didattici che la recente C.M. n° 8/13 sui Bisogni Educativi Speciali
consentono a favore di alunni con DSA o con altri BES, come ad esempio l'utilizzo di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove, uso di misure compensative e dispensative, le prov
equipollenti, ecc.
11-03-2013
Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell'area Normativo-Giuridica
dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
Viale delle Milizie, 106
00192 Roma
Tel. 06/3723909
Fax 06/3722510
e-mail: osservscuola.legale@aipd.it
- Scheda n. 424 - La circolare esplicativa della Direttiva sui BES del 2012 (CM 8/13)
- Scheda n. 372 - Chiarimenti definitivi sulla volontarietà e detraibilità dei contributi scolastici (Note 312/12 e 593/13)
- Scheda n. 420 - Fac-simile di modello di attestato dei crediti formativi per la 3° media
- Scheda n. 419 - La direttiva ministeriale sui BES - Bisogni Educativi Speciali (Dir. 27/12/2012)
- Scheda n. 418 - Il mancato trasporto scolastico da parte dell'Ente Locale comporta la sua condanna al risarcimento dei danni (TAR Marche 32/13)
- Scheda n. 417 - Ricorso collettivo per il sostegno in 66 ottengono vittoria (TAR Lazio 224/13)
- Scheda n. 416 - Iscrizioni anno scolastico 2013-14 (CM 96/12)
- Scheda n. 415 - L'ostinazione dell'Amministrazione scolastica nel negare le ore di sostegno necessarie produce la condanna di essa al risarcimento dei danni (TAR Sicilia 2594/12)
- Scheda n. 413 - Massimo 2 alunni con disabilità per classe (CM 98/12)
- Scheda n. 414 - Il TAR Lazio riafferma il diritto alle deroghe per il sostegno, ma compensa le spese (Sent. 10108/12)
2 commenti
Ritengo assurdo che ad un bimbo (certificato dalla ASL con ritardo mentale medio con disturbi dell'attenzione) non gli si debbano riconoscere un numero adeguato di ore di sostegno a scuola (se non è grave non gli spettano che circa 12 ore! possibile?) per far si che possa essere guidato per apprendere il più possibile. E' ovvio che oggi nelle classi una sola insegnante, seppur volenterosa, non può colmare le attenzioni di cui ha bisogno un bambino con disabilità (soprattutto se non è il solo in classe!).
Mi chiedo se non ci sia qualche strada (legale e non) da percorrere per cercare di ottenere il massimo (noi famiglia ci impegniamo tanto, facciamo non pochi sacrifici per fargli seguire le terapie al di fuori della scuola che è impensabile che quando invece è a scuola il bimbo non possa lavorare come dovrebbe perché in difficoltà).
L'assurdità è che proprio su questi soggetti con ritardi lievi o medi che bisognerebbe lavorare di più, per fare in modo da renderli indipendenti e non pesi per le famiglie e la società ... e invece .. il Ministero pensa di fare l'esatto contrario!!!! solo se ritardo grave spetta il rapporto 1 a 1 e quindi la copertura totale delle ore di sostegno .... gli altri .... che rimangano "tardi"!!!!!
Ci sono i Tribunali Amministrativi: TAR. Si rivolga ad un avvocato
Rolando Alberto Borzetti