Scheda n. 404 - Ribadito dal TAR del lazio il diritto alle deroghe per il sostegno
Il TAR Lazio con la sentenza n° 8266 del 3 Ottobre 2012 ha ribadito il diritto alle deroghe per il
sostegno, consolidando sempre più una Giurisprudenza che è stata rafforzata dalla Sentenza della Corte Costituzionale
n° 80/10, espressamente richiamata nella motivazione del TAR.
Il TAR, oltre a tale sentenza, si rifà anche all’art. 40 della L. n° 449/97 che ha introdotto il potere
dell’Amministrazione di stipulare appositi contratti a tempo determinatoper garantire le deroghe rispetto alle disponibilità ordinarie di organico.
Ha anche citato la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia con
L. n° 18/09, la L. n° 122/10 che all’art. 9
comma 15, in attuazione della citata Sentenza della Corte Costituzionale, riafferma il diritto alle deroghe nei casi
certificati di gravità.
Sulla base inoltre del nuovo Codice di procedura amministrativa, il TAR ha condannato l’Amministrazione a porre immediatamente in atto un contratto di cui alla citata L. n° 449/97 per garantire la realizzazione effettiva del diritto allo studio dell’alunno.
OSSERVAZIONI
È da tener presente che, prima del nuovo Codice di procedura amministrativa era vietato dalla legge ai Tribunali di ordinare un comportamento alle amministrazioni, divieto che si riusciva ad aggirare con una certa difficoltà ricorrendo a sottigliezze non sempre riconosciute dalla Magistratura amministrativa.
Ma adesso, specie nei casi di giurisdizione esclusiva, cioè comprendente sia la tutela dei diritti soggettivi che degli interessi legittimi, la norma ha offerto una garanzia piena ai cittadini.
In talune decisioni il TAR nomina addirittura un Commissario ad acta per avere la certezza che, in caso di ritardi o inadempienze dell’amministrazione, il cittadino abbia immediatamente la realizzazione effettiva del suo diritto.
Ciò che sembra da lamentare è che il TAR abbia compensato le spese tra le parti, addossando quindi alla famiglie le spese sostenute per il ricorso, malgrado la parte avesse rinunciato al risarcimento dei danni al quale solitamente viene condannata l’amministrazione.
La lagnanza è dovuta al fatto che normalmente la compensazione viene pronunciata in presenza di cause molto complesse e quindi di difficile soluzione tale da giustificare la resistenza dell’amministrazione. Ma in materia di deroghe al sostegno ormai la Giurisprudenza è ben consolidata da anni e quindi la compensazione sembra una decisione non giusta che, di fatto, induce scoraggiamento negli interessati a promuovere i processi.
Scarica la scheda in formato PDF stampabile
st1:*{behavior:url(#ieooui) } 31-10-2012
Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell'area Normativo-Giuridica
dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
Viale delle Milizie, 106
00192 Roma
Tel. 06/3723909
Fax 06/3722510
e-mail: osservscuola.legale@aipd.it
- Scheda n. 424 - La circolare esplicativa della Direttiva sui BES del 2012 (CM 8/13)
- Scheda n. 372 - Chiarimenti definitivi sulla volontarietà e detraibilità dei contributi scolastici (Note 312/12 e 593/13)
- Scheda n. 425 - Richiesta di ore di sostegno da parte delle scuole (Circ. USR Lazio 5592/13)
- Scheda n. 420 - Fac-simile di modello di attestato dei crediti formativi per la 3° media
- Scheda n. 419 - La direttiva ministeriale sui BES - Bisogni Educativi Speciali (Dir. 27/12/2012)
- Scheda n. 418 - Il mancato trasporto scolastico da parte dell'Ente Locale comporta la sua condanna al risarcimento dei danni (TAR Marche 32/13)
- Scheda n. 417 - Ricorso collettivo per il sostegno in 66 ottengono vittoria (TAR Lazio 224/13)
- Scheda n. 416 - Iscrizioni anno scolastico 2013-14 (CM 96/12)
- Scheda n. 415 - L'ostinazione dell'Amministrazione scolastica nel negare le ore di sostegno necessarie produce la condanna di essa al risarcimento dei danni (TAR Sicilia 2594/12)
- Scheda n. 413 - Massimo 2 alunni con disabilità per classe (CM 98/12)
Nessun commento