Scheda n. 369 - Aumenta il sostegno anche grazie ai ricorsi collettivi (TAR Lazio sent. 2199/12)
Scheda n. 369
Dal momento che le spese dei ricorsi singoli sono sempre più cresciute, le famiglie si vanno sempre
più organizzando per proporre ricorsi collettivi, cioè relativi a numerose situazioni simili che
ovviamente costano singolarmente di meno.
Così il Coordinamento Scuole Elementari di Roma ha effettuato una raccolta fondi con i quali 13
famiglie di Roma hanno proposto un ricorso collettivo al TAR Lazio per ottenere il rapporto 1 a 1
nei casi di grave disabilità certificata.
Il ricorso ha avuto esito positivo con la sentenza n° 2199 depositata il 5 marzo 2012.
Elementi fondamentali per l'accoglimento del ricorso sono stati la certificazione di grave disabilità ai
sensi del comma 3 art. 3 della L. n° 104/92, la Diagnosi Funzionale da cui risultano i bisogni educativi
dei singoli alunni, la richiesta del massimo delle ore di sostegno e la sentenza n° 80/2010 della Corte
Costituzionale che garantisce il diritto a tale rapporto nei casi certificati di gravità.
Per accelerare i tempi della decisione in modo tale da poter ottenere entro il corrente anno
scolastico le ore pretese, le famiglie hanno rinunciato al risarcimento dei danni anche non
patrimoniali che avrebbe comportato accertamenti e ritardi nella decisione.
La sentenza oltre ad assegnare il rapporto 1 a 1 per tutti i casi richiesti, ha condannato anche
l'Amministrazione Scolastica al rimborso delle spese legali.
OSSERVAZIONI
Se si diffonde questa prassi processuale, il numero dei ricorsi crescerà in modo esponenziale con
conseguenti condanne dell'Amministrazione.
Ciò dovrebbe convincere sempre più l'Amministrazione ad operare con una buona formazione
iniziale ed obbligatoria in servizio di tutti i docenti curricolari, dimostrando così che non è il
sostegno l'unica o principale risorsa per l'attuazione del diritto allo studio degli alunni con disabilità,
ma che, secondo la pluridecennale cultura e prassi dell'integrazione scolastica, la risorsa principale
deve essere costituita da tutti gli insegnanti della classe, collaborati dagli insegnanti di sostegno.
Conseguentemente, come più volte si è detto, le singole classi dove sono presenti alunni con
disabilità debbono rigorosamente rispettare il tetto di 20 alunni fissato dall'art. 5 comma 2 del
DPR n° 81/09, eccezionalmente aumentabile fino a 22 a seguito dell'art. 4 dello stesso DPR.
In mancanza di queste due indilazionabili operazioni che l'Amministrazione deve compiere,
crescerà sempre più il numero dei ricorsi al TAR, potendo anche diminuirne i costi, consolidando
la logica perversa della delega dell'integrazione scolastica al solo insegnante per il sostegno.
06/03/2012
Salvatore Nocera
Responsabile dell’Area Normativo-Giuridica
dell’Osservatorio Scolastico sull’Integrazione dell’AIPD Nazionale
E-Mail: osservscuola.legale@aipd.it
- Scheda n. 424 - La circolare esplicativa della Direttiva sui BES del 2012 (CM 8/13)
- Scheda n. 425 - Richiesta di ore di sostegno da parte delle scuole (Circ. USR Lazio 5592/13)
- Scheda n. 372 - Chiarimenti definitivi sulla volontarietà e detraibilità dei contributi scolastici (Note 312/12 e 593/13)
- Scheda n. 420 - Fac-simile di modello di attestato dei crediti formativi per la 3° media
- Scheda n. 419 - La direttiva ministeriale sui BES - Bisogni Educativi Speciali (Dir. 27/12/2012)
- Scheda n. 418 - Il mancato trasporto scolastico da parte dell'Ente Locale comporta la sua condanna al risarcimento dei danni (TAR Marche 32/13)
- Scheda n. 417 - Ricorso collettivo per il sostegno in 66 ottengono vittoria (TAR Lazio 224/13)
- Scheda n. 416 - Iscrizioni anno scolastico 2013-14 (CM 96/12)
- Scheda n. 415 - L'ostinazione dell'Amministrazione scolastica nel negare le ore di sostegno necessarie produce la condanna di essa al risarcimento dei danni (TAR Sicilia 2594/12)
- Scheda n. 413 - Massimo 2 alunni con disabilità per classe (CM 98/12)
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