Scheda n. 360 - Discutibile decisione del tribunale di Udine su non discriminazione per riduzione di ore di

Scheda n. 360

Una famiglia friulana viene a sapere solo a febbraio 2011 che le ore di sostegno assegnate al figlio, frequentante la scuola primaria, sono state ridotte a 16 rispetto alle 22 assegnate nell’anno precedente e riconfermate nel PEI per l’anno in corso.

Decide quindi di reagire contro questa palese ingiustizia e scorrettezza di informazione,

promuovendo un ricorso al tribunale civile per discriminazione ai sensi della L. n° 67/06.

Secondo quanto prevede tale legge, il ricorso viene trattato e deciso con ordinanza da un giudice monocratico e contro le sue decisioni si può proporre reclamo al Collegio che decide in via definitiva.

Avanti al giudice monocratico la famiglia ottiene ragione, dal momento che la riduzione delle 6 ore di sostegno crea discriminazione rispetto agli altri alunni che non hanno subito alcuna riduzione di orario di docenti; ciò secondo l’orientamento affermatosi nella famosa ordinanza n° 10/2011 del tribunale civile di Milano proprio in tema di discriminazione a causa di riduzione di ore di sostegno (vedi scheda n° 325. Esito positivo per la prima azione antidiscriminatoria per il sostegno scolastico

(Ord. Trib. Milano 10/01/2011).

Conseguentemente il Ministero dell’Istruzione viene condannato alle spese ed al risarcimento

equitativo dei danni non patrimoniali, come prevede la legge.

Però l’amministrazione soccombente propone reclamo al Collegio, il quale con decisione del

gennaio 2012 capovolge il precedente verdetto e dichiara la compensazione delle spese.

A capovolgere la decisione è la testimonianza resa da due docenti secondo i quali all’alunno cui

erano state tolte le 6 ore di docente specializzato, sono comunque state assegnate altre 6 ore (4 più 2) di due docenti non specializzati; di tale circostanza l’amministrazione aveva solo fatto cenno durante la fase monocratica, senza però addurre alcuna prova.

Sulla base di tale testimonianza, il Collegio ritiene che manca la discriminazione, poiché l’alunno ha avuto comunque le sue 6 ore di sostegno.

OSSERVAZIONI

Sia consentito osservare che tale decisione non sembra corretta sempre sotto il profilo della

discriminazione; infatti non è la stessa cosa avere 6 ore di sostegno svolte dallo stesso docente

specializzato ed averle svolte da due docenti non specializzati.

Se il ricorso fosse stato trattato avanti al TAR, come la quasi totalità dei ricorsi per riduzione di ore di sostegno, tra i motivi di ricorso sarebbe stato prospettato quello di violazione di legge, nella specie l’art. 14 comma 1 L. n. 104/92 e l’art. 1 comma 75 L. n° 662/96 che assicurano il diritto alla continuità didattica, nonché la violazione dell’art. 13 comma 6 L. n. 104/92 che stabilisce il diritto alla priorità di ottenere un docente specializzato rispetto a quelli non specializzati.

Nel ricorso per discriminazione questi motivi non possono essere dedotti; però dalla loro

illustrazione può provarsi un aspetto discriminatorio non basato sulla quantità di ore, come ha fatto il Collegio, ma sulla qualità delle 6 ore di sostegno; e ciò sembra assai grave.

Comunque in questa vicenda sembra però superato il luogo comune che l’insegnante per il

sostegno è docente della classe senza alcun riferimento all’alunno con disabilità ivi presente;

infatti l’Amministrazione Scolastica durante la fase monocratica aveva sostenuto che le 6 ore tolte al ricorrente erano state assegnate ad altro alunno con disabilità presente nella stessa classe; essendo quindi il docente per il sostegno docente della classe non vi era stata riduzione alcuna delle ore di sostegno.

Correttamente invece il giudice monocratico ha affermato:

“La considerazione non è condivisibile, perché - al di la del dato formale per cui l'insegnante

di sostegno è a tutti gli effetti un docente dell'intera classe, è ovvio che la sua presenza è

destinata a fronteggiare le esigenze del singolo alunno disabile, in particolare nei casi in

cui - come quello in esame - la gravita dell'handicap impone uno stretto e costante contatto

tra docente e bambino. Del resto se così non fosse, nulla avrebbe impedito di mantenere a

Rocco l'assegnazione di 22 ore, delle quali 6 contemporanee a quelle assegnate anche

all'altro alunno.”

Da questa strana vicenda processuale personalmente traggo la convinzione che l’azione

antidiscriminatoria per riduzione di ore di sostegno ai sensi della L. n° 67/06 non offre tutte le

garanzie processuali che può ottenere un normale ricorso al TAR, dal momento che il Tribunale

civile deve limitarsi ad accertare l’esistenza o meno della discriminazione, senza poter entrare

nell’esame di vizi di legittimità dell’attività dell’amministrazione.

Da questa vicenda si trae un altro insegnamento, già definito dal Consiglio di Stato, e cioè che non si possono sottrarre ore di sostegno assegnate ad un alunno con disabilità per darle ad altro alunno con disabilità che ha vinto un ricorso (vedi scheda n° 296. Per il Consiglio di Stato l’Amministrazione Scolastica non può ridurre le ore di sostegno ad altri alunni con disabilità in caso di sconfitta in un processo per il sostegno (Sentenza 1134/05)), perché il ricorso si vince contro l’amministrazione, che deve quindi aggiungere ore di sostegno, e non contro l’altro alunno che non è neppure parte del procedimento, al quale verrebbero sottratte.

Ed infine continuo a ribadire da anni che, se l’Amministrazione Scolastica assicurasse agli alunni con disabilità classi non sovraffollate nel rispetto del tetto massimo di 20 alunni di cui al DPR n° 81/09 art. 4 e 5 comma 2, ed una formazione iniziale ed obbligatoria in servizio sulla didattica dell’inclusione per tutti i docenti curricolari, le famiglie sarebbero molto meno motivate a proporre ricorsi per ottenere il massimo delle ore di sostegno, poiché sarebbero rassicurate dal fatto che, quando manca in certe ore il docente per il sostegno, la presa in carico del progetto di inclusione da parte di tutti gli altri docenti è seriamente garantita anche in termini di qualità.

Ma questo oggi ancora non è e quindi le famiglie sono costrette a rivolgersi alla Magistratura per ottenere forzosamente ciò che la scuola dovrebbe spontaneamente fornire, conformemente alla sua natura pedagogica.

Ma siamo sicuri che tale natura pedagogica non sia ormai inficiata da ragioni diverse come quelle di riduzione, a tutti i costi umani, della spesa per la scuola pubblica?

26-01-2012

Salvatore Nocera

Responsabile dell’Area Normativo-Giuridica

dell’Osservatorio Scolastico sull’Integrazione dell’AIPD Nazionale

E-Mail: osservscuola.legale@aipd.it

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