Risoluzione del Parlamento europeo sull'integrazione degli immigrati in Europa grazie alle scuole e a un insegnamento plurilingue
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Risoluzione del Parlamento europeo sull'integrazione degli immigrati in Europa grazie alle scuole e a un insegnamento plurilingue (2004/2267(INI))



Il Parlamento europeo ,


–   vista la direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti(1) ,


–   vista la risoluzione del Consiglio del 16 dicembre 1997(2) che invita gli Stati membri a promuovere l'insegnamento precoce delle lingue dell'Unione europea e la cooperazione europea tra le scuole che offrono tale insegnamento,


–   vista la risoluzione del Consiglio del 25 novembre 2003 su "Rendere la scuola un ambiente di apprendimento aperto per prevenire e contrastare la dispersione scolastica e il disagio dei giovani e favorirne l'inclusione sociale"(3) ,


–   viste le conclusioni del Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002 a favore della promozione dell'insegnamento di almeno due lingue straniere fin da un'età molto precoce,


–   vista la comunicazione del 3 giugno 2003 della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su immigrazione, integrazione e occupazione (COM(2003)0336),


–   vista la comunicazione della Commissione del 24 luglio 2003 al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Promuovere l'apprendimento delle lingue e la diversità linguistica: Piano d'azione 2004 – 2006" (COM(2003)0449),


–   vista la raccomandazione dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, le quali raccomandano il potenziamento degli aiuti pubblici per diminuire gli svantaggi degli alunni provenienti da comunità migranti o da minoranze,


–   viste le conclusioni del convegno "L'evoluzione dell'insegnamento in Europa - il plurilinguismo
    apre nuove prospettive" organizzato dalla Presidenza lussemburghese il 10 e 11 marzo 2005,


–   viste le conclusioni del Consiglio "Istruzione" del 25 maggio 2005,


–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,


–   vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0243/2005),


A.   considerando che i flussi migratori si sono notevolmente intensificati dopo l'approvazione, nel 1977, della summenzionata direttiva che ha introdotto il diritto degli immigrati intracomunitari all'insegnamento della lingua del paese di destinazione e della lingua e della cultura del paese di origine,


B.   considerando che i movimenti migratori hanno collocato nuove sfide in termini di identità e hanno posto le politiche di integrazione tra le priorità dell'Unione europea, degli Stati membri e degli enti regionali e locali,


C.   ricordando che l'Europa ha vissuto, in epoche diverse, periodi di persecuzioni contro le minoranze e che tale pagina, che vogliamo definitivamente superata, mette in evidenza l'importanza delle politiche contro la discriminazione nello spazio dell'Unione,


D.   considerando che l'orizzonte delle decisioni delle istituzioni europee punta all'equiparazione dei diritti all'istruzione dei bambini e degli adolescenti che vivono nell'Unione europea, indipendentemente dal luogo di nascita, dall'origine dei genitori e dei nonni o del quadro giuridico rispettivo in cui si trovano,


E.   considerando che le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo del 23-24 marzo 2000 (ridurre alla metà entro il 2010 il numero dei giovani tra 18 e 24 in possesso solo di un titolo di studi secondario di livello inferiore) implica che l'insegnamento sia reso generalmente accessibile ai figli degli immigrati e che le scuole siano preparate a promuovere la loro integrazione senza discriminazioni,


F.   sottolineando che le difficoltà di apprendimento degli alunni le cui relazioni familiari avvengono in una lingua diversa da quella utilizzata nella scuola sono spesso associate a condizioni materiali, sociali e psicologiche che ostacolano un normale rendimento scolastico,


G.   ricordando che la separazione linguistica tra l'ambiente familiare e quello scolastico accentua la tendenza all'abbandono scolastico e alla chiusura della famiglia rispetto alla comunità e che è pertanto indispensabile un'integrazione linguistica già in età prescolastica; che a tale riguardo andrebbero promosse misure che da un lato consentano ai figli degli immigrati di continuare nell'apprendimento della madrelingua, essenziale per i futuri progressi scolastici, e dall'altro di apprendere la lingua del paese ospitante,


H.   considerando che l'istruzione multilingue contribuisce alla comprensione delle differenze in una prospettiva interculturale, in un momento in cui aumenta il numero di giovani immigrati di seconda e terza generazione con difficoltà nella gestione delle molteplici dimensioni che determinano la struttura della loro identità,


I.   considerando che la generalizzazione di una lingua franca nei sistemi d'istruzione in nessun caso dispensa dall'apprendimento della cultura e della lingua materna fin dall'inizio della scolarità obbligatoria,


J.   considerando che le istituzioni europee tentano di valorizzare le esperienze di apprendimento integrato di lingua e contenuto. (CLIL)(4) ,


K.   considerando che uno strumento per concretizzare gli obiettivi educativi relativi alla comunità di immigrati può essere costituito dagli accordi bilaterali, i quali però solitamente si scontrano con notevoli vincoli legati al bilancio, se non addirittura con la mancanza di effettiva volontà politica,


L.   considerando che l'intervento dell'Unione europea ha inciso soprattutto nella formazione degli insegnanti, nell'interscambio di giovani e nella realizzazione di seminari e di studi, restando lungi dall'esaurire la sfera delle misure che potrebbero indurre a sviluppare e applicare in maniera generalizzata le prassi migliori,


Diritti dei minori nel sistema scolastico e doveri degli Stati membri


1.   ritiene che i figli degli immigrati in età scolare hanno diritto all'insegnamento pubblico a prescindere dallo status giuridico della propria famiglia e che tale diritto comprende l'apprendimento della lingua del paese ospitante, fermo restando il loro diritto all'apprendimento della lingua materna;


2.   ritiene che anche quando i figli e/o i discendenti di immigrati (seconda o terza generazione) padroneggiano la lingua del paese ospitante sia opportuno consentire loro l'accesso alla lingua materna e alla cultura del paese d'origine, senza escludere un finanziamento pubblico in materia;


3.   sottolinea che è essenziale introdurre, nelle scuole primarie e secondarie, misure di sostegno pedagogico per i figli degli immigrati, soprattutto quando non padroneggiano la lingua del paese ospitante, al fine di facilitarne l'adattamento ed evitare che si trovino in una situazione svantaggiata in rapporto agli altri alunni;


4.   afferma che l'integrazione degli immigrati nella scuola non deve pregiudicare la promozione della lingua veicolare propria del sistema educativo, in particolare se tale lingua è minoritaria;


5.   invita gli Stati membri a promuovere negli istituti di insegnamento ai diversi livelli misure volte ad assicurare la diversità linguistica, evitando di limitare alle lingue europee più parlate la scelta delle alternative alla lingua ufficiale;


6.   invita gli Stati membri a rimuovere gli ostacoli pedagogici, amministrativi e giuridici che, a causa delle barriere linguistiche, rendono difficile il raggiungimento di detti obiettivi;


7.   ritiene che dette misure vadano adottate evitando un aumento sproporzionato dell'orario dei figli di immigrati rispetto agli altri alunni, in modo da contrastare fenomeni di rifiuto delle ore di lezione supplementari;


Ruolo dell'Unione europea nella promozione delle prassi migliori


8.   concorda con la Commissione nel senso che si esprime a favore di sistemi d'istruzione che garantiscano agli alunni l'apprendimento precoce di due lingue oltre alla lingua materna;


9.   prende atto della necessità di avvalersi di metodologie diversificate per promuovere l'integrazione attraverso il multilinguismo come il metodo CLIL ("Content and Language Integrated Learning"), il quale si è dimostrato proficuo per l'insegnamento della lingua e per l'integrazione interculturale di alunni di origini differenti;


10.   sollecita la Commissione a rafforzare il sostegno alla formazione specifica di insegnanti, segnatamente provenienti dai paesi di origine degli immigrati, orientati a sviluppare metodi diversi d'integrazione mediante il multilinguismo (per esempio CLIL, la multialfabetizzazione o l'alfabetizzazione nella lingua materna) e, nel contesto dei programmi Leonardo da Vinci, Gioventù e Socrate (azioni Comenius e Gruntvig), a estendere il ventaglio delle lingue insegnate alle lingue materne degli immigrati, riservando particolare attenzione alle attività che coinvolgano i figli di immigrati e i formatori e animatori che operano con comunità di immigrati;


11.   sottolinea che dovrebbero essere sostenuti i progetti educativi i quali, al di là degli obblighi in materia di programmi, insegnino la lingua e la cultura del paese ospitante agli immigrati che non sono in età scolare e costruiscano ponti di dialogo tra la cultura e la storia della regione in cui si inseriscono e la cultura e la storia delle comunità di immigrazione; sottolinea inoltre che in tale contesto si dovrebbe tener conto in particolare dei progetti che includono le persone che esercitano la patria potestà, e in particolare le madri;


12.   sostiene che la realizzazione di tale politica passa tra l'altro per il patrocinio dell'Unione alla costituzione di una rete europea di scuole che, con metodi diversi, promuovono l'integrazione mediante il multilinguismo; che a tale rete devono poter candidarsi, d'intesa con le autorità degli Stati membri, le scuole che intendono realizzare progetti educativi e comunitari tali da rispondere alle necessità di apprendimento, socializzazione e cultura sopra esposte;


13.   raccomanda alla Commissione di prevedere che le dotazioni di bilancio 2007-2013 includano il sostegno allo sviluppo di simili iniziative nell'ambito del programma trasversale di apprendimento permanente;


14.   sostiene che la diffusione, specialmente a partire dai sistemi d'istruzione dei paesi ospitanti, di opere culturali dei paesi di origine degli immigrati deve formare oggetto di particolare attenzione dell'Unione europea, sia a fini di politica esterna e nella strategia di vicinato, sia nei programmi comunitari nei settori della cultura, dell'istruzione, della gioventù o dei media;


15.   invita le autorità locali degli Stati membri a considerare la stessa prospettiva nelle loro scelte di gemellaggi;


o
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16.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
















(1) GU L 199 del 6.8.1977, pag. 32.
(2) GU C 1 del 3.1.1998, pag. 2.
(3) GU C 295 del 5.12.2003, pag. 3.
(4) Esperienze note in inglese con la denominazione "CLIL - Content and Language Integrated Learning, CLIC - Content and Language Integrated Classrooms, BILD - Bilingual Integration of Languages and Disciplines" e in francese "EMILE – Enseignement d'une Matière par l'Intégration d'une Langue Étrangère".



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