SCHEDA APPROFONDIMENTO



Tipologia:Sentenza
Numero emissione:9906
Data emissione:26/04/2020
Ente emittente:Cassazione
Oggetto:I bambini della scuola materna vanno accompagnati e sorvegliati anche in bagno- La responsabilità dell'istituto scolastica e dell'insegnante, nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, sia di natura contrattuale.
Testo:

Accertata come innanzi la negligenza dell’insegnante consequenziale è l’obbligo del Ministero di risarcire il danno come statuito dal primo giudice”.

Derivandone: “Dal che la inutilità di qualsivoglia indagine nei confronti del Comune”, e chiarendo “Questo perché il Ministero non ha mai esercitato alcuna azione di rivalsa nei confronti dell’Ente, e P. C. e N. A. hanno fatto acquiescenza alla sentenza di primo grado non spiegando appello incidentale per ottenere la condanna in solido dei due enti”.

È di tutta evidenza, in considerazione delle conclusioni cui si è pervenuti nell’esame del primo motivo, che la Corte ha, quindi, correttamente motivato anche sotto l’aspetto denunciato.

Conclusivamente, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo in favore dei resistenti, vanno poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore dei resistenti
Documento:https://www.didaweb.net/handicap/norme/Sentenze/2010/SUPREMA%20CORTE%20DI%20CASSAZIONE%20Sentenza%20n%209906.doc