Integrazione 2: a scuola giorno per giorno

1) Cambio di percorso a metà anno   2) Si può scegliere la figura professionale?   3) Con un programma differenziato solo per matematica, quale sarà la valutazione finale?  4) Dislessia e disgrafia, sono materie di sostegno?   5) Dislessia, una disabilità di serie B?   6) Le regole del debito formativo   7) Prove equipollenti in sede di esame   8) Un esame orale al posto di una prova scritta   9) Famiglia e scuola, diritti e doveri reciproci   10) Fornitura di materiale didattico e l'assegnazione dell'insegnante di sostegno per gli alunni non vedenti      ********************************      1) Il consiglio di classe, in qualunque grado di scuola ci si trovi, se ritiene che l'apprendimento sia globalmente riconducibile agli apprendimenti ritenuti idonei per una valutazione positiva con riguardo ai programmi ministeriali, promuove l'alunno alla classe successiva, come avviene per tutti gli alunni. Questo criterio è stato espressamente formulato in tutte le ordinanze ministeriali sugli scrutini.      ********************************  2) D.P.R. del 24 febbraio del '94, art. 2. Individuazione dell'alunno come persona handicappata. - 1.All'individuazione dell'alunno come persona handicappata, al fine diassicurare l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione eall'integrazione scolastica, di cui agli articoli 12 e 13 della legge n. 104del 1992, provvede lo specialista, su segnalazione ai servizi di base, ancheda parte del competente capo d'istituto, ovvero lo psicologo espertodell'età evolutiva, in servizio presso le UU.SS.LL. o in regime diconvenzione con le medesime, che riferiscono alle direzioni sanitaria edamministrativa, per i successivi adempimenti, entro il termine di diecigiorni dalle segnalazioni.        ********************************      3) Se l'alunno fà un programma differenziato solo per la matematica, vuol dire che egli svolge il programma normale o semplificato per tutte le altre discipline. Se così stanno le cose, la sua valutazione deve avvenire secondo la valutazione normale. Pertanto in matematica avrà una votazione negativa. A fine anno, si procederà, come per tutti gli alunni, con votazione a maggioranza del consiglio di classe. Se la maggioranza è favorevole alla promozione, anche il voto negativo di matematica passerà automaticamente a sei; se verrà bocciato, tutti gli altri voti scenderanno al di sotto di sei. Non è possibile cumulare contemporaneamente una valutazione normale per molte discipline e quella differenziata solo per altre. O si adotta l'una o si adotta l'altra ed i docenti in minoranza debbono accettare quel modo di valutazione, ovviamente mantenendo la libertà di dare i voti che, in coscienza si sentono di dare.      ********************************      4) Cosa occorre per il sostegno:Oltre alla certificazione della ASL, occorre la Diagnosi Funzionale dellastessa nonché il PEI formulato da tutti gli insegnanti, operatori sociosanitari e dalla famiglia ai sensi dell'art. 12 comma 5 legge 104/92.Occorre infine che tutto il Consiglio di classe formuli un progettodidattico per chiedere le deroghe per il sostegno ai sensi dell'art. 41 delD.M. 331/98. Tale progetto va inviato dal Capo d'Istituto all'Uff.Scolastico regionale tramite il CSA entro maggio o giugno.Se la ASL si rifiuta:Decreto Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994"All'individuazione dell'alunno come persona handicappata, al fine diassicurare l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione eall'integrazione scolastica, di cui agli articoli 12 e 13 della legge n. 104del 1992, provvede lo specialista, su segnalazione ai servizi di base, ancheda parte del competente capo d'istituto, ovvero lo psicologo espertodell'età evolutiva, in servizio presso le UU.SS.LL. o in regime diconvenzione con le medesime. (qualsiasi Centro specialisticoconvenzionato)."COSA SI PUO' FARE Riabilitazione: un trattamento riabilitativo tempestivo consente dirafforzare o riattivare le funzioni deficitarie e potenziare le altrepresenti.Sono possibili due tipi di intervento:- puntare sull'automatizzazione dei processi di lettura (aumento dellacorrettezza e rapidità nell'accesso al testo)- aiutare il bambino ad utilizzare le strategie acquisite, ad organizzarsimeglio di fronte a testi complessi e a mettere in atto accorgimenti che loaiutino nello studio Scuola: gli insegnanti dovrebbero conoscere il problema e tenerne contonella valutazione degli elaborati scritti dei bambini e nella presentazionedelle prove di verifica (es. per la lettura: accordarsi con il bambinoriguardo alla lettura ad alta voce in classe, non penalizzarlo in caso dierrori o lentezza; nei compiti scritti: concedere un po' di tempo in piùrispetto alla classe nello svolgimento dei testi, invitare il bambino adautocorreggere il testo, tenere distinta la valutazione della forma daquella del contenuto; nelle prove di verifica scritte presentare i testi inun carattere piuttosto grande e su pagine non troppo dense...). A volte ènecessario l'insegnante di sostegno, a volte è superfluo (dipende da diversevariabili, di cui lo specialista tiene conto: numero di bambini in classe,presenze delle insegnanti, gravità del disturbo, disposizione psicologicadel bambino e delle insegnanti...).Famiglia: spesso i bambini con dislessia non sono autonomi nello svolgimentodei compiti a casa ed è faticoso per un genitore seguirli in attività chegeneralmente sono molto pesanti. In alcuni casi è necessaria la presenza diuna persona esterna che segua il bambino a casa; in altri, quando ildisturbo non è troppo evidente, è bene che il bambino impari ad organizzarsiil più possibile in autonomia (utilizzando anche ausili, quali ilregistratore o il computer).Da parte del Ministero: a) Dipartimento per l'IstruzioneDirezione Generale per lo StudenteUfficio IVNota 5 gennaio 2005Prot.n.26/A 4° Oggetto: Iniziative relative alla DislessiaLa circolare prot.4099/P4°,emanata da questa Direzione in data 5-10-2004,ha fornito indicazioni circa le iniziative da attuare relative alla dislessia.A riguardo si ritiene di dover precisare che per l'utilizzazione deiprovvedimenti dispensativi e compensativi possa essere sufficiente ladiagnosi specialistica di disturbo specifico di apprendimento(o dislessia) eche tali strumenti debbano essere applicati in tutte le fasi del percorsoscolastico, compresi i momenti di valutazione finale. b) Dipartimento per l'IstruzioneDirezione Generale per lo StudenteUfficio IVNota 5 ottobre 2004Prot. n 4099/A/4 Oggetto: Iniziative relative alla DislessiaPervengono a questa Direzione esposti con i quali alcuni genitori lamentanoche non sempre le difficoltà di apprendimento di soggetti dislessici sonotenute nella dovuta considerazione,con la conseguenza che i soggetti inquestione hanno lo stesso percorso formativo nonché la medesima valutazionedegli altri alunniCome è noto alle SS.LL. la dislessia è un disturbo specificodell'apprendimento che riguarda il leggere e lo scrivere e che puòverificarsi in persone per altri aspetti normali. Tali soggetti nonpresentano, quindi, handicaps di carattere neurologico o sensoriale ocomunque derivanti da condizioni di svantaggio sociale. Gli studiscientifici sull'argomento hanno evidenziato che queste difficoltà, checolpiscono circa il 4% della popolazione, nascono da particolarità difunzionamento delle aree cerebrali deputate al processo di riconoscimentodei fonemi, ed alla traduzione di questi in grafemi nella forma scritta e,infine, alla lettura della parola scritta.Le persone affette da dislessia presentano, quindi, una difficoltà specificanella lettura, nella scrittura e, talvolta, nel processo di calcolo, la cuientità può essere valutata con tests appositi, secondo il protocollodiagnostico messo a punto dall'Associazione Italiana Dislessia (AID), nonchédalla Società Italiana di Neuropsichiatria Infantile (SINPIA). Dato che tali difficoltà si manifestano in persone dotate di quozienteintellettivo nella norma, spesso vengono attribuite ad altri fattori:negligenza, scarso impegno o interesse. Questo può comportare ricadute alivello personale, quali abbassamento dell'autostima, depressione ocomportamenti oppositivi, che possono determinare un abbandono scolastico ouna scelta di basso profilo rispetto alle potenzialità. Per ovviare a queste conseguenze, esistono strumenti compensativi edispensativi che si ritiene opportuno possano essere utilizzati dalle scuolein questi casi.Tra gli strumenti compensativi essenziali vengono indicati:- Tabella dei mesi, tabella dell'alfabeto, e dei vari caratteri.- Tavola pitagorica.- Tabella delle misure, tabella delle formule geometriche.- Calcolatrice.- Registratore.- Computer con programmi di video-scrittura con correttoreortografico e sintesi vocale.Per gli strumenti dispensativi, valutando l'entità e il profilo delladifficoltà, in ogni singolo caso, si ritiene essenziale tener conto deiseguenti punti:- Dispensa dalla lettura ad alta voce, scrittura veloce sottodettatura, uso del vocabolario, studio mnemonico delle tabelline.- Dispensa, ove necessario, dallo studio della lingua straniera informa scritta.- Programmazione di tempi più lunghi per prove scritte e per lostudio a casa.- Organizzazione di interrogazioni programmate.- Valutazione delle prove scritte e orali con modalità che tenganoconto del contenuto e non della forma.Ulteriori strumenti possono essere utilizzati durante il percorsoscolastico, in base alle fasi di sviluppo dello studente ed ai risultatiacquisiti.Sulla base di quanto precede si ritiene auspicabile che le SS.LL. pongano inessere iniziative di formazione al fine di offrire risposte positive aldiritto allo studio e all'apprendimento dei dislessici, nel rispettodell'autonomia scolastica.        ********************************      5) Oltre alla certificazione della ASL, occorre la Diagnosi Funzionale della stessa nonché il PEI formulato da tutti gli insegnanti, operatori socio sanitari e dalla famiglia ai sensi dell'art. 12 comma 5 legge 104/92. Occorre infine che tutto il Consiglio di classe formuli un progetto didattico per chiedere le deroghe per il sostegno ai sensi dell'art. 41 del D.M. 331/98. Tale progetto va inviato dal Capo d'Istituto all'Uff. Scolastico regionale tramite il CSA entro maggio o giugno.         ********************************    6)  Per il debito formativo valgono le stesse regole dei compagni non disabili. Quindi occorre concordare con la scuola le modalità di adempimento del debito come per tutti gli altri. Se comunque l'alunno l'anno successivo seguirà una valutazione differenziata, il mancato adempimento del debito non dovrebbe produrre effetti negativi, trattandosi ormai di un diverso sistema valutativo che comunque non porta al rilascio di un titolo legale di studio.      ********************************      7) Legge del 5 febbraio 1992, n. 104 Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti dellepersone handicappate.Articolo 16 - Valutazione del rendimento e prove d'esame1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti èindicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per qualidiscipline siano stati adottati particolari criteri didattici, qualiattività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzioneparziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementiconoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agliinsegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo inrapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.  Ordinanza Ministeriale n. 35 Roma, 4 aprile 2003 Art. 17 ESAMI DEI CANDIDATI IN SITUAZIONE DI HANDICAP1. Ai sensi dell'art.6 del Regolamento, la commissione d'esame, sullabase della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alleattività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista perl'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelleassegnate agli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo dimezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali eprofessionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devonoconsentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazioneculturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante ilsuperamento dell'esame. Per la predisposizione delle prove d'esame, lacommissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il lorosvolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori chehanno se-guito l'alunno durante l'anno scolastico.         ********************************      8) Si potrebbe chiedere un assistente che scriva sotto dettatura, come avviene normalmente per i ciechi nei concorsi.  La sostituzione della prova scritta con una orale, trattandosi di un concorso, forse è discutibile, anche se l'art20 L n. 104/92 , potrebbe essere utilizzato in tal senso.      ********************************    9) E' da tener presente che sempre più frequentemente la magistratura sta affermando che il rapporto tra famiglia e scuola si sostanzia in un contratto con diritti e doveri reciproci. La scuola deve garantire gli impegni assunti all'atto dell'iscrizione e cioè, nel caso di specie, la continuità didattica, assicurata dalla presenza di un docente a tempo indeterminato per il sostegno. Finché l'alunno è in quella classe, né l'amministrazione, né l'insegnante, possono disattendere tale dovere di continuità. La normativa sull'autonomia scolastica non centra per nulla, poiché la normativa non può modificare gli accordi contrattuali liberamente intercorsi fra le parti, per rispetto del principio di autonomia negoziale, sancita nel codice civile che è superiore all'autonomia scolastica, che è un modo di gestione democratica della scuola che però non può cancellare diritti soggettivi costituzionalmente garantiti. Nè possono farlo le norme di stato giuridico dei docenti, perché essi sono innanzi tutto deiprofessionisti assunti dall'amministrazione per adempiere ai propri doveri verso gli studenti clienti. Pertanto sia che l'amministrazione per propri interessi, sia che il docente per suoi interessi volessero dedicarsi ad altro, abbandonando ad altri l'alunno, questi ha il diritto alla continuità.      ********************************      10) E' da tener presente che sempre più frequentemente la magistratura sta affermando che il rapporto tra famiglia e scuola si sostanzia in un contratto con diritti e doveri reciproci. La scuola deve garantire gli impegni assunti all'atto dell'iscrizione e cioè, nel caso di specie, la continuità didattica, assicurata dalla presenza di un docente a tempo indeterminato per il sostegno. Finché l'alunno è in quella classe, né l'amministrazione, né l'insegnante, possono disattendere tale dovere di continuità. La normativa sull'autonomia scolastica non centra per nulla, poiché la normativa non può modificare gli accordi contrattuali liberamente intercorsi fra le parti, per rispetto del principio di autonomia negoziale, sancita nel codice civile che è superiore all'autonomia scolastica, che è un modo di gestione democratica della scuola che però non può cancellare diritti soggettivi costituzionalmente garantiti. Nè possono farlo le norme di stato giuridico dei docenti, perché essi sono innanzi tutto deiprofessionisti assunti dall'amministrazione per adempiere ai propri doveri verso gli studenti clienti. Pertanto sia che l'amministrazione per propri interessi, sia che il docente per suoi interessi volessero dedicarsi ad altro, abbandonando ad altri l'alunno, questi ha il diritto alla continuità. 
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