Formazione obbligatoria per i prof Tutto da rifare, ministero rinvia

Di Rolando Alberto Borzetti - News - 21.10.2021

Italia Oggi del 19/10/2021


ROMA. Le 25 ore di formazione obbligatoria per i docenti che hanno in classe un alunno disabile e non hanno il diploma di specializzazione sul sostegno potranno essere svolte anche dopo il termine del 30 novembre prossimo. Lo ha stabilito il ministero dell'istruzione con la nota 32063 del 15 ottobre scorso.

L'amministrazione è ritornata sui suoi passi a causa dell'annullamento del decreto sul Pei (181/2020) disposta dal Tar del Lazio (9795 del 14 settembre 2021). Ed ha fissato il nuovo termine al 30 marzo 2022 e, ai fini della rendicontazione delle spese sostenute dalle scuole, al 15 aprile 2022. La sentenza, peraltro, non risulta ancora essere stata appellata dall'amministrazione. Fermo restando che i termini per l'impugnazione (60 giorni dalla notifica della sentenza) non sono ancora scaduti. Resta il fatto che la situazione è molto incerta. Perché la normativa secondaria con la quale il ministero ha dato attuazione alle nuove misure di sostegno agli alunni con disabilità presenta molti punti deboli: non solo quelli accertati dal Tar sulla questione del Pei (si veda ItaliaOggi del 21 settembre 2021, pag. 37). Che peraltro discendono dalla non legittima applicazione di norme di legge che risalgono al 2017. Ma anche e soprattutto quelli contenuti nel decreto 188/2021. Decreto che prevede espressamente il divieto di esonero dal servizio (si veda l'articolo 2, comma 3). E in ciò il ministero dell'istruzione sembrerebbe essere andato ben oltre il perimetro definito dall'articolo 1, comma 961, della legge 178/2020. La norma di legge infatti, prevede semplicemente, il divieto di esonero dall'insegnamento. Il legislatore ha previsto infatti che la formazione non possa essere svolta esonerando i docenti dalle lezioni, mentre il ministero ha disposto che il divieto di esonero debba essere esteso anche alle attività funzionali all'insegnamento pomeridiane. Ciò rende il decreto 188 agevolmente impugnabile. Tanto più che, con il divieto di esonero dalle attività funzionali, il ministero contraddice se stesso. Con una faq emanata il 9 dicembre scorso, infatti, l'amministrazione aveva chiarito che la formazione rientra nelle 40 ore annuali delle riunioni del collegio dei docenti. E sebbene tale Faq riguardasse la formazione per la didattica digitale integrata, il principio a cui si informa è applicabile anche alle 25 ore della formazione per il sostegno. Principio che discende direttamente dall'articolo 36 della Costituzione. Tanto più che l'ordinamento vieta le prestazioni di lavoro senza retribuzione sanzionando le rinunzie e le transazioni con l'invalidità (si veda l'articolo 2113 del codice civile). Dunque, delle due l'una: o il decreto 188/2021 è illegittimo nella parte in cui vieta anche l'esonero dalle attività funzionali all'insegnamento oppure l'articolo 1, comma 961, della legge 178/2020 è incostituzionale. Il vizio di costituzionalità deriverebbe dal contrasto con l'articolo 36 della Carta, perché dispone 25 ore di lavoro aggiuntivo senza retribuzione. Oppure per contrasto con l'articolo 81 della Costituzione, il quale prevede che ogni nuova legge che preveda oneri aggiuntivi deve indicare le risorse per farvi fronte. Contrasto, quest'ultimo, che emergerebbe dal fatto che la legge, pur disponendo 25 ore di lavoro in più, risulta totalmente priva di copertura finanziaria. La questione è nota all'amministrazione centrale, perché le organizzazioni sindacali hanno chiesto da tempo il ritiro della circolare 27662 del 6 settembre scorso, che dispone l'avvio dei percorsi di formazione. E la Flc Cgil ha anche impugnato davanti al Tar del Lazio sia il decreto 188 che la nota 27662. E il Tar del Lazio ha fissato al 16 novembre prossimo l'udienza collegiale ai fini della eventuale ordinanza sospensiva (si veda il decreto monocratico 5534/2021 del 15 ottobre scorso). L'amministrazione, peraltro, aveva tentato di bypassare la questione della retribuzione aggiuntiva introducendo nella nota una locuzione che ha dato adito a non pochi fraintendimenti tra gli addetti ai lavori: «Il personale docente in questione, per l'anno scolastico 2021/2022" si legge nel provvedimento "sarà invitato a frequentare un percorso di formazione su tematiche inclusive, secondo quanto previsto dal DM 188...». Resta il fatto, però, che invitare un lavoratore ad erogare una prestazione obbligatoria non fa cadere l'obbligo e il diritto alla retribuzione. La questione, dunque, resta aperta. E la patata bollente rimane nelle mani dei dirigenti scolastici. Che a questo punto farebbero bene a sospendere le attività formative. Perché il rischio che si corre è che l'attività svolta nelle more di una eventuale sentenza di annullamento del decreto possa risultare nulla. Fermo restando che le relative ore già svolte dovrebbero comunque essere pagate, come conferma la giurisprudenza di merito (da ultimo, Tribunale di Milano, n. 1973 del 21 luglio scorso).

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