Medico del lavoro: limiti della competenza negli interventi nella scuola

DOMANDA

Ho bisogno di sapere quali siano I LIMITI della competenza del medico del lavoro. Lavoro in un Istituto Professionale. In caso di alunno ADHD una docente "preoccupata" chiede il riorientamento.  Il medico del lavoro sembra voglia redigere relazione nella quale chiede maggior assistenza (l'alunnp è affiancato IN CLASSE per l'intero monte ore scolastico) chiedendo il raddoppio delle figure e chiedere anche il riorientamento. Io sono la referente per la disabilità della scuola e NON concordo con questa posizione.

Chiedo:

ha il medico il diritto di esprimersi su questi temi (monte ore di sostegno e rieordinetamento)?è legittimo per me chiedere di essere sentita dalla dirigente PRIMA che si prendano provvedimenti (incongrui e determinati solo dalla paura di una docente, motivata sul nulla e sull'inutile chiaccherio del corridoio, nel quale le paure si autoalimentano) verso l'alunno?

RISPOSTA

perche' il medico del lavoro?
A me risulta che per le iscrizione ad istituti superiori nei quali sono previste attività di laboratorio la normativa sia cambiata.
Questa e' la ricerca che abbiamo fatto per il nostro istituto.

Per l'iscrizione agli Istituti tecnici, professionali ed artistici la Diagnosi Funzionale doveva essere accompagnata da una certificazione dell'Ufficio medico legale che dava un parere sulla possibilità di frequenza dei singoli indirizzi o sezioni di qualifica (C.M. n. 262/1988, punto 3 comma 4 - http://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/cm262_88.html).
L'eventuale interpretazione restrittiva di tale circolare da parte delle istituzioni è stata superata con la C.M. n. 400/1991, art. 8 che fa presente come " l'attestato dell'Ufficio medico legale della ASL - relativo alla possibilità di frequenza di istituti di istruzione secondaria di II grado nei quali sono previste attività di laboratorio - è richiesto soltanto in relazione all'incolumità dell'alunno".
In caso di parere negativo da parte della ASL in relazione alla possibilità di frequenza di un Istituto con laboratori, il capo d'Istituto (cfr. C.M. n. 181/1993) può convocare " il gruppo di lavoro di cui all'art. 15, comma 2, Legge 104/92 (http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l104_92.html), al fine di individuare la possibilità di rimozione delle cause impeditive per un migliore orientamento scolastico e professionale ".
La stessa circolare n. 181/1993 cambia la figura professionale competente a certificare l'idoneità di frequenza: non è più il medico legale ma "un psicologo o medico specialista in servizio presso la ASL territorialmente competente per l'Istituto ove è iscritto l'alunno". Nella C.M. n. 181/1993 è anche precisato che tale certificato può essere rilasciato "anche da un medico privato, con l'obbligo di convalida da parte del medico in servizio presso l'unità sanitaria locale".
La C.M. n. 363/1994 ribadisce quanto sopra facendo esplicito riferimento all'Atto di indirizzo, D.P.R. 24/02/94 (http://handylex.org/stato/d240294.shtml). Nella C.M. n. 181/1993 viene anche precisato che non è più richiesta, ai sensi dell'art. 22 della Legge 104/92 (http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l104_92.html), la presentazione del "certificato di sana e robusta costituzione" sia per gli alunni normodotati che per quelli che versano in situazione di handicap".

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