IL DECRETINO AL CNPI
Fabrizio Dacrema - 16-07-2003
Il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, nella seduta del 15 luglio 2003, ha esaminato ed ha espresso parere sul decreto ministeriale che avvia un “Progetto di innovazione relativo agli obiettivi di apprendimento per i primi due anni della scuola primaria”.
La delegazione “Valore Scuola”, nella quale fanno parte esponenti della CGIL Scuola e del CIDI, ha espresso parere contrario all’art.1 (progetto nazionale di innovazione) del provvedimento, differenziandosi dalla maggioranza del Consiglio che ha espresso parere favorevole, sia pur condizionato all’accoglimento di modificazioni molto rilevanti.



L’art. 2 del decreto ministeriale (estensione dell’alfabetizzazione della lingua inglese e dell’informatica nelle classi prima e seconda elementare) ha, invece, avuto il parere favorevole unanime del CNPI, subordinato all’accoglimento di alcune osservazioni e proposte.
Le ragioni del parere contrario espresso dalla delegazione “Valore Scuola” in merito all’art.1 del provvedimento sono riferite alla finalizzazione del progetto alla “prima attuazione delle innovazioni coerenti con le linee di riforma configurate dalla legge 53/03” e all’introduzione dei Piani di studio personalizzati per la scuola primaria attraverso modalità non conformi alle procedure previste dalla stessa legge 53/03, agli artt. 1 e 7.
L’art. 1 della legge 53, infatti, prevede che l’attuazione avvenga attraverso specifici decreti legislativi e l’art. 7 stabilisce l’individuazione dei piani di studio attraverso l’adozione di regolamenti di cui all’art. 117 della Costituzione e dell’art. 17 Legge 400/88, sentite le Commissioni Parlamentari competenti.
La bozza di decreto ministeriale in esame, invece, utilizza in modo improprio l’art. 11 D.P.R. 275/99 per avviare una prima attuazione e per introdurre i nuovi piani di studio, al di fuori dei pareri e delle procedure previste dalla stessa legge delega.
In questo modo il progetto nazionale, avviato con il provvedimento in esame, risulta carente delle condizioni previste dallo stesso art. 11, la cui finalità è l’esplorazione di possibili innovazioni ordinamentali. A questo fine il comma 2 dell’art.11 indica precise condizioni che non sono riscontrabili nel provvedimento proposto all’esame del CNPI, infatti:
  • non sono indicati con chiarezza gli obiettivi perché il progetto è genericamente finalizzato alla prima attuazione di innovazioni non meglio definite e affidate alle diverse scelte delle scuole sulla base dell’ attivazione dei piani di studio delle Indicazioni Nazionali;
  • non è definita una durata predefinita, perché il progetto decorre dall’anno scolastico 2003/04 e dura fino a quando non saranno adottati i provvedimenti esecutivi della legge 53/03;
  • non è prevista la valutazione dei risultati, né sarebbe possibile in assenza delle prime due condizioni.

Ne consegue che il progetto nazionale proposto dall’amministrazione non si configura come una iniziativa volta a esplorare, sulla base della valutazione dei risultati ottenuti, la possibilità e la validità di innovazioni degli ordinamenti e l’introduzione di nuovi curricoli. Il provvedimento amministrativo proposto si prospetta, invece, come un’attuazione anticipata e parziale del decreto legislativo attuativo che, appena approvato, si sostituirà e completerà il progetto nazionale di innovazione.
La motivazione indicata nelle premesse al provvedimento relative al diretto coinvolgimento della comunità scolastica e alla valorizzazione del contributo specifico delle pratiche didattiche è del tutto condivisibile e deve essere perseguito attraverso un’ampia consultazione delle scuole e degli insegnanti sulle Indicazioni Nazionali, sul Profilo dello studente e sulle linee guida dei decreti attuativi. L’avvio della prima attuazione presuppone, infatti, che il percorso di consultazione e di sperimentazione diffusa delle innovazioni che si vogliono introdurre sia già stato realizzato. Siamo invece in presenza degli esiti di una sperimentazione numericamente esigua, attuata in condizioni che questo CNPI aveva già considerate carenti, e di una sintesi degli esiti piuttosto approssimativa.
Le contraddizioni del provvedimento sono messe in luce anche dal dispositivo approvato a maggioranza, che condiziona il parere favorevole espresso alla cancellazione della finalità stessa del decreto: “ una prima attuazione delle innovazioni coerenti con le linee di riforma configurate dalla predetta legge n° 53/2003”.






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