Questione della valutazione

Riaprire la trattativa sull’art.29

Risposta ad A.Limonciello (24 gennaio)

 

>Ho già detto altrove che sono d'accordo  per portare a livello di >unità scolastica la nostra valutazione, di  immetterla nel >processo di autonomia.

>Però io penso che per arrivare a valutare la  "nostra qualità" si >debbano prendere in considerazione diversi aspetti del nostro >essere insegnanti. La capacità di essere attivi  e abili nei >processi educativi implica la valutazione del nostro impegno ma >anche delle nostre conoscenze disciplinari e metodologico->didattiche.

 

Condivido e riprendo un precedente messaggio:Bisogna avere il coraggio di trasferire la valutazione all'interno delle unità scolastiche, per almeno due terzi

A= valutazione del curricolo personale e dell'impegno professionale;

B= valutazione della qualità dei risultati ottenuti nel concorrere a far meglio funzionare la scuole di appartenenza). Il restante terzo

C= accertamento delle aggiornate conoscenze)  potrebbe essere trasferito a corsi SELETTIVI presso le università con competenze specifiche sulle scienze dell'educazione.

 

>A livello di scuola chi avrebbe titolo a valutare "le >conoscenze"? Non certo il preside, e neppure una commissione di >insegnanti della scuola. E neppure il consiglio  di istituto.

>Forse l'accertamento delle conoscenze si può risolvere cosi:

>-ritornare all'obbligo di aggiornamento didattico e disciplinare >ma con prova finale da superare;

>- oppure lasciarlo volontario ma poi  a chi  va ai corsi e supera >le prove finali si riconosce un merito/credito professionale.

>Conclusione:

>Una commissione o il consiglio di istituto, su richiesta >dell'insegnante, mette insieme i crediti e i debiti (quelli  >dell'impegno, quelli dei risultati che implicano l'intervento dei  >genitori/studenti in merito alla qualità dei risultati raggiunti >dall'unità scolastica, quelli delle conoscenze)  e alla fine >assegna un passaggio di carriera.

>Il passaggio di carriera è  soggetto sia ad ulteriori passaggi  >che a reversibilità.

 

Condivido nella sostanza e riprendo un precedente messaggio:Modifichiamo l'Art. 9 comma due del Testo di riforma degli organi collegiali ora in Parlamento. <In ogni istituzione scolastica opera una commissione che ha il compito di procedere

alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico. Essa è composta da quattro membri, nominati dal consiglio dell'istituzione fra soggetti qualificati anche esterni all'istituzione stessa>.

Andrebbe cambiato il secondo periodo nel modo che segue: <Tale commissione, che assume anche il compito di valorizzare la professionalità docente, è composta dal capo d'istituto, che la presiede, da due qualificati docenti della scuola indicati dal collegio dei docenti e da due qualificati soggetti  anche esterni all'istituzione stessa, indicati dal consiglio dell'istituzione.>

 

Angelo Luppi

aluppi@energy.it