Questione della valutazione |
Riaprire
la trattativa sull’art.29
Risposta
ad A.Limonciello (24 gennaio)
>Ho già detto
altrove che sono d'accordo per portare
a livello di >unità scolastica la nostra valutazione, di immetterla nel >processo di autonomia.
>Però io
penso che per arrivare a valutare la
"nostra qualità" si >debbano prendere in considerazione
diversi aspetti del nostro >essere insegnanti. La capacità di essere
attivi e abili nei >processi
educativi implica la valutazione del nostro impegno ma >anche delle nostre
conoscenze disciplinari e metodologico->didattiche.
Condivido e
riprendo un precedente messaggio:Bisogna avere il coraggio di trasferire la
valutazione all'interno delle unità scolastiche, per almeno due terzi
A= valutazione
del curricolo personale e dell'impegno professionale;
B= valutazione
della qualità dei risultati ottenuti nel concorrere a far meglio funzionare la
scuole di appartenenza). Il restante terzo
C= accertamento
delle aggiornate conoscenze) potrebbe
essere trasferito a corsi SELETTIVI presso le università con competenze specifiche
sulle scienze dell'educazione.
>A livello di
scuola chi avrebbe titolo a valutare "le >conoscenze"? Non certo
il preside, e neppure una commissione di >insegnanti della scuola. E neppure
il consiglio di istituto.
>Forse
l'accertamento delle conoscenze si può risolvere cosi:
>-ritornare
all'obbligo di aggiornamento didattico e disciplinare >ma con prova finale
da superare;
>- oppure
lasciarlo volontario ma poi a chi va ai corsi e supera >le prove finali si
riconosce un merito/credito professionale.
>Conclusione:
>Una
commissione o il consiglio di istituto, su richiesta >dell'insegnante, mette
insieme i crediti e i debiti (quelli
>dell'impegno, quelli dei risultati che implicano l'intervento dei >genitori/studenti in merito alla qualità
dei risultati raggiunti >dall'unità scolastica, quelli delle
conoscenze) e alla fine >assegna un
passaggio di carriera.
>Il passaggio
di carriera è soggetto sia ad ulteriori
passaggi >che a reversibilità.
Condivido nella
sostanza e riprendo un precedente messaggio:Modifichiamo l'Art. 9 comma due del
Testo di riforma degli organi collegiali ora in Parlamento. <In ogni
istituzione scolastica opera una commissione che ha il compito di procedere
alla valutazione
dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico. Essa è composta da
quattro membri, nominati dal consiglio dell'istituzione fra soggetti
qualificati anche esterni all'istituzione stessa>.
Andrebbe
cambiato il secondo periodo nel modo che segue: <Tale commissione, che
assume anche il compito di valorizzare la professionalità docente, è composta
dal capo d'istituto, che la presiede, da due qualificati docenti della scuola
indicati dal collegio dei docenti e da due qualificati soggetti anche esterni all'istituzione stessa,
indicati dal consiglio dell'istituzione.>
Angelo Luppi
aluppi@energy.it