Enti locali/diritto al lavoro

1) Quale legge obbliga i Comuni ad assegnare un assistente agli studenti disabili? 2) Che fare e a chi rivolgersi se ad un ragazzo disabile agli arti inferiori non viene più garantito il supporto per andare a scuola?  3) Ausili e diritto allo studio: accompagnano l'alunno da un ordine di scuola all'altro? 4) Piani di zona, cosa fare?  5) Cosa fare nel caso in cui un ragazzo disabile non volesse andare a scuola e i genitori non intervenissero? 6) L'inserimento nel mondo del lavoro:ci sono agevolazioni per le persone disabili?      1) Nel DPR n. 616/77, artt. 42 e 45, l’assistenza per l’assolvimento dell’obbligo scolastico viene indicata come compito dei Comuni; si parla di interventi di assistenza medico-psichica e di assistenza ai minorati psico-fisici. Nella Legge n. 104/92, art. 13 comma 3, è ribadito l’obbligo “per gli enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici e sensoriali”. Rimane all’Ente Locale il compito di fornire l’assistenza specialistica da svolgersi con personale qualificato sia all’interno che all’esterno della Scuola (Protocollo d’Intesa 13 settembre 2001), come secondo segmento della più articolata assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale prevista dall’art. 13, comma 3 Legge 104/92, a carico degli stessi Enti. Si tratta di figure quali, a puro titolo esemplificativo, l’educatore professionale, l’assistente educativo, il traduttore del linguaggio dei segni o il personale paramedico e psico-sociale (proveniente dalle ASL), che svolgono assistenza specialistica nei casi di particolari deficit. Nulla esclude che tale Servizio potrà essere assicurato anche attraverso Convenzioni con le Istituzioni scolastiche e conseguente congruo trasferimento delle risorse alla Scuola, avvalendosi di personale interno (previa acquisizione della disponibilità) o esterno, nella logica degli Accordi di Programma Territoriali previsti dalla Legge n. 104/92.  Il Servizio garantisce agli alunni con gravi disabilità fisiche, psichiche e sensoriali un’assistenza qualificata per l’autonomia e per la comunicazione nella Scuola. Il Servizio viene svolto da operatori specializzati per l’handicap. L’operatore fornisce, nelle Scuole di ogni ordine e grado, assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale, con esclusione delle attività didattich,e che sono di competenza del Provveditorato agli Studi. La famiglia deve presentare la richiesta di assistenza alla Scuola in fase di pre-iscrizione. Il modulo è disponibile presso la Scuola. Comunque, ogni Comune, nell’ambito del Regolamento Comunale fissa le modalità e la documentazione per la fruizione del servizio.  Eventuale Documentazione da presentare:  1. Verbale di invalidità civile (Legge n. 118/71); 2. Attestazione di handicap (art. 3 Legge n. 104/92), con l'indicazione dello stato di gravità e di necessità di assistenza per l’autonomia e la comunicativa rilasciata dalla ASL - Commissione per l’accertamento dell’handicap; 3. Diagnosi funzionale rilasciata dall’Unità Multidisciplinare per età evolutiva della ASL.  Riferimenti legislativi  - Legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, Supplemento Ordinario   - DPR 24 luglio 1977, n. 616, “Attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 1977, n. 234, Supplemento Ordinario   - Legge 4 agosto 1977, n. 517, “Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1977, n. 224 - art. 2 e 7  - Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297,“Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione” - art. 396 comma 2  - Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, Supplemento Ordinario   - Nota 30 novembre 2001 prot. n. 3390  *******************************  2) L'assistenza di base, che riguarda fondamentalmente la mobilità e la curadella persona, è di competenza della scuola. Il testo normativo più importante, che delinea in modo preciso i compitidelle scuole e degli enti locali in tema di assistenza di base, è la Nota n.3390 del 30 novembre 2001 del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per iservizi nel territorio, Direzione generale per l'organizzazione dei servizinel territorio, che può trovare nella pagina delle Norme a questo indirizzo. La nota chiarisce che l'obbligo generico dell'assistenza per l'autonomia e la comunicazione era stato attribuito agli enti locali dal comma 3 dell'art.13 della Legge 5 febbraio 1992 n.104 in considerazione del fatto che il personale ausiliario era, all'epoca, alle dipendenze di tali enti. Con il trasferimento allo Stato del personale A.T.A., pertanto, parte di tale funzione è ora trasferita alle istituzioni scolastiche.Trasporti gratuiti Per quanto riguarda la scuola Superiore, è compito della Provinciaprovvedere ai trasporti gratuiti da casa a scuola e viceversa, ribadito dal Decreto Legislativo n. 112/98 art. 139 comma 1 lett. C) Art. 139.Trasferimenti alle province ed ai comuni1. Salvo quanto previsto dall'articolo 137 del presente decreto legislativo,ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione sono attribuiti alle province,in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazioneagli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti:a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole inattuazione degli strumenti di programmazione;b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioniscolastiche;c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per glialunni con handicap o in situazione di svantaggio.    *******************************  3) La normativa di riferimento è costituita dalle leggi regionali sul diritto allo studio scolastico. Dal corrente anno, inoltre, pare che i fondi prima assegnati al ministero dell'Istruzione ai sensi dell'art 13 L.n. 104/92, sono assegnati alle regioni per entrare a far parte dei fondi delle leggi regionali sul diritto allo studio.    *******************************  4) In base all'art 19 L.n. 328/00, i piani di zona sono approvati con accordi di programma. Quindi è opportuno che gli accordi di programma di cui alla L.n. 104/92 siano trasfusi nei piani di zona ed approvati in occasione dell''approvazione degli stessi, anche pèerchè l'art 14 della stessa L.n. 328/00 rafforza la logica dei piani di zona e degli accordi di programma sull'integrazione scolastica, prevedendo che il Comune ( o ambito intercomunale, cioè zona), che è l'ente che per legge deve promuovere ed approvare i piani di zona ( art 27 L.n. 142/90) è responsabile della realizzazione del progetto globale di vita delle persone con disabilità dagli asili-nido all'università.    *******************************  5) In un caso tanto evidente di trascuratezza da parte dei genitori circa un diritto fondamentale di un minore, occorre attivare il tribunale dei minori o tramite i servizi sociali o direttamente da parte del  dirigente scolastico, nella sua qualità di responsabile della vigilanza sul rispetto dell'obbligo di istruzione sancito dalla Costituzione.    *******************************  6) Per le agevolazioni lavorative, può consultare le pagine specifiche in:    www.edscuola.it  www.handylex.org     
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