Seconda serie faq: sostegno - organizzazione scolastica

1) E’ lecito spostare l’insegnante di sostegno in altre classi per ore di supplenza?

2) Esami, il ruolo del docente di sostegno Fa parte a tutti gli effetti della commissione o sarà solo impegnato nei giorni in cui è presente l'alunno diversamente abile?

3) Un insegnante di sostegno sta cercando di ottenere un distacco da un alunno disabile. La madre vorrebbe per suo figlio una istruzione all'insegna della continuità. Cosa prevede la legge?

4) Chiedo se è possibile richiedere una assistenza nella scuola oltre le ore dell’insegnante di sostegno sia per il trasporto che nelle ore scolastiche.

5) Che differenza c'è tra Pei e Pep?

6) Chi sostituisce l'insegnante di sostegno?

7) La mia Dirigente ha emanato una Circolare attraverso la quale pretende che noi docenti dobbiamo comunicare l’assenza dell’alunno disabile, per effettuare eventuali supplenze fuori la classe. È possibile questa richiesta?

8) Un docente di sostegno deve comunicare l’assenza dell’alunno diversamente abile a cui è stato assegnato?

9) Le attività nelle ore di sostegno Chi le decide?

1) Come risposta al suo quesito, allego una mia lettera inviata all'insegnate di mio figlio che è stato

incaricato, il giorno 22 a fare supplenza. Capirà

"Un appunto per l’insegnante di sostegno e per il consiglio di classe

Il giorno 22 febbraio, mio figlio è stato spostato in una classe insieme a lei che era incaricato di fare supplenza, esattamente nella classe III B. Voglio farle presente che non è esattamente questo il compito a lei assegnatole, come quello di mio figlio di essere portato come bagaglio appresso.

L'insegnante di sostegno, è un insegnante specializzato, previsto dalla legge 517/77, che viene assegnato, in piena contitolarità con gli altri docenti, alla classe in cui è inserito il soggetto portatore di handicap per attuare "forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap" e "realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni". Viene nominato dall'ufficio scolastico regionale su segnalazione delle scuole che prevedono la presenza nel circolo, di alunni portatori di handicap certificati.

Le modalità con cui viene assegnato l'insegnante di sostegno sono quelle esplicitate nel d.m. 331/98 artt. 37 e 41 come integrato dall'art. 26 comma 16 della legge 448/98.

E' reato spostare il docente dalla classe dove è presente l'alunno disabile. Il csa assegna il docente specializzato, non per fare supplenze o guardiania. Nel momento che lei esegue questo ordine, viola la norma dell'art 35 comma 7 della l.n. 289/02, secondo la quale il sostegno può essere dato solo dove è presente un alunno certificato con handicap. Se porta con sé l'alunno in altre classi, viola il principio dell'integrazione in una classe.

La c.m. 153 del 15 giugno 1988: ribadisce "l'illegittimità dell'uscita dalla classe degli alunni con handicap, salvo i casi in cui un periodo di attività individuato fuori della classe sia espressamente previsto dalla stesura del piano educativo individualizzato e concordato tra docente specializzato e docenti curricolari".

Quella di far fare supplenze all’insegnante di sostegno quando e’ presente l’alunno con handicap , e' una prassi illegittima!!!! Glielo dica pure al suo dirigente. E' abuso in atti di ufficio!

Cordiali saluti

Rolando Alberto Borzetti"

2) La normativa è precisa nell'indicare che le commissioni debbano essere composte solo da sei commissari per le materie oggetto d'esame. Il docente specializzato può essere nominato, a certe condizioni, purché rientri fra i sei. Diversamente può essere solo assistente dell'alunno nei soli giorni degli esami.

Con la Riforma delle Commissioni esaminatrici, sono solo gli insegnanti di classe delle materie oggetto delle tre prove scritte e del colloquio orale a comporre la Commissione che sarà presieduta da un Commissario esterno. Ciò è stabilito dall'art. 1 comma 2 del D.M. n. 4 del 14 gennaio 2003.

Però l'art. 2 della Circolare n. 22 del 29.02.03 ha chiarito che anche un insegnante per attività di sostegno può essere membro effettivo della Commissione, purché sia nominato a tempo indeterminato ed abbia svolto negli ultimi tre anni o l'attività di collaboratore del Dirigente scolastico, o quella di sostegno, o siano inclusi in graduatorie idoneità a concorso per Dirigenti scolastici (C.M. n. 10/2003).

Se è pertanto nominato membro effettivo, egli ha tutti i poteri degli altri membri, ivi compresi quello di votare per la valutazione di tutti gli alunni, e di partecipare a tutte le operazioni della Commissione.Qualora ciò non sia, l'insegnante per attività di sostegno non è membro della Commissione giudicatrice, ma deve prestare assistenza

all'alunno con handicap che ha seguito esclusivamente durante i giorni dello svolgimento delle prove

3) E' da tener presente che sempre più frequentemente la magistratura sta affermando che il rapporto tra famiglia e scuola si sostanzia in un contratto con diritti e doveri reciproci. La scuola deve garantire gli impegni assunti all'atto dell'iscrizione e cioè, nel caso di specie, la continuità didattica, assicurata dalla presenza di un docente a tempo indeterminato per il sostegno. Finché l'alunno è in quella classe, né l'amministrazione, né l'insegnante, possono disattendere tale dovere di continuità. La normativa sull'autonomia scolastica non centra per nulla, poiché la normativa non può modificare gli accordi contrattuali liberamente intercorsi fra le parti, per rispetto del principio di autonomia negoziale, sancita nel codice civile che è superiore all'autonomia scolastica, che è un modo di gestione democratica della scuola che però non può cancellare diritti soggettivi costituzionalmente garantiti. Nè possono farlo le norme di stato giuridico dei docenti, perché essi sono innanzi tutto dei professionisti assunti dall'amministrazione per adempiere ai propri doveri verso gli studenti clienti.

Pertanto sia che l'amministrazione per propri interessi, sia che il docente per suoi interessi volessero dedicarsi ad altro, abbandonando ad altri l'alunno, questi ha il diritto alla continuità.

4) La competenza della Provincia è stata riconfermata dal Decreto Legislativo n. 112/98. Per quanto riguarda la Scuola Superiore, non sono previsti trasporti gratuiti, ma in forza della Legge n. 118/71 (e della Sentenza Corte Costituzionale n. 215/87), che li prevede per la frequenza della Scuola dell’Obbligo o dei Corsi di Addestramento

Professionale, si può risolvere tale necessità negli Accordi di programma o nelle Intese (Legge n. 142/90 sull’Ordinamento delle Autonomie Locali).

Per l’assistenza all’interno della scuola che concerne le mansioni dei collaboratori scolastici, si prevede che essi debbano assicurare la vigilanza a tutti gli alunni nel periodo “immediatamente” precedente e successivo alle lezioni. Ciò per facilitare i genitori che, a causa del lavoro, talora debbono portare o riprendere i figli con una trentina di minuti di anticipo o di ritardo; lo stesso può capitare per i minibus.

Infine, è stabilito che essi debbano prestare assistenza agli alunni con disabilità nell’ingresso e nell’uscita da scuola e negli spostamenti al suo interno, nonché “per l’accompagnamento ai servizi igienici e per l’igiene personale”. Adesso per tutte queste mansioni, se comportano una particolare responsabilità, i collaboratori scolastici hanno diritto ad un Corso di formazione (già previsto e finanziato in base alla Nota ministeriale 30 novembre 2001 prot. 3390) ed a un compenso aggiuntivo.

La suddetta Nota, nell’obiettivo prioritario di assicurare il diritto allo studio delle persone con disabilità, afferma che l’assistenza di base agli alunni con disabilità è parte fondamentale del processo di integrazione scolastica e la sua concreta attuazione contribuisce a realizzare il diritto allo studio costituzionalmente garantito. L’assistenza di base, di competenza della Scuola, va intesa come il primo segmento della più articolata assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale prevista dall’art.13 comma 3

Legge n. 104/92.

Nel Sistema vigente, l’assistenza di base gestita dalle Scuole è attività interconnessa con quella educativa e didattica: queste tre tipologie di azioni devono concorrere tutte insieme alla integrazione della persona con disabilità secondo un progetto unitario, che vede coinvolti tutti gli operatori (dirigenti scolastici, docenti, collaboratori scolastici, genitori, tecnici della riabilitazione ecc.) in un unico disegno formativo che la norma definisce come PEI - Piano Educativo Individualizzato. Pertanto, in tale contesto, il collaboratore scolastico è parte significativa del processo di integrazione scolastica degli alunni con disabilità, partecipa al progetto educativo individuale dell’alunno e collabora con gli insegnanti e la famiglia per favorirne l’integrazione scolastica.

La Nota prosegue sottolineando che, per quanto riguarda le attività di ausilio materiale agli alunni con disabilità per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura alla persona ed ausilio materiale nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale, nelle Scuole di ogni ordine e grado, tali mansioni rientrano tra le funzioni aggiuntive, da assegnare prioritariamente per soddisfare tali esigenze e da remunerare con risorse contrattuali. A tal fine, il Dirigente Scolastico dovrà attivare le procedure previste per l’attribuzione delle funzioni aggiuntive sulla base delle domande presentate. Per assicurare l’attività di cura alla persona ed ausilio materiale agli alunni con disabilità, qualora il numero delle funzioni aggiuntive assegnate sia insufficiente, si dovrà procedere all’erogazione di specifici compensi. Il Dirigente Scolastico, nell’ambito degli autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, assicurerà in ogni caso il diritto all’assistenza, mediante ogni possibile forma di organizzazione del lavoro (nel rispetto delle relazioni sindacali stabilite dalla contrattazione), utilizzando a tal fine tutti gli strumenti di gestione delle risorse umane previsti dall'ordinamento.

L’obiettivo prioritario di garantire l’effettiva realizzazione dei servizi di integrazione scolastica per gli alunni con disabilità si realizza anche attraverso la cooperazione dei vari soggetti istituzionali nelle rispettive aree di competenza, senza soluzione di continuità.

Rimane all’Ente Locale il compito di fornire l’assistenza specialistica da svolgersi con personale qualificato sia all’interno che all’esterno della scuola, come secondo segmento della più articolata assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale prevista dall’art. 13 comma 3 Legge n. 104/92. Si tratta di figure quali, a puro titolo esemplificativo, l’Educatore professionale, l’Assistente educativo, il traduttore del linguaggio dei segni o il personale paramedico e psico-sociale (proveniente dalle ASL), che svolgono assistenza specialistica nei casi di particolari deficit.

Nulla esclude che tale servizio potrà essere assicurato anche attraverso Convenzioni con le Istituzioni scolastiche e conseguente congruo trasferimento delle risorse alla Scuola, avvalendosi di personale interno (previa acquisizione della disponibilità) o esterno, nella logica degli Accordi di Programma territoriali previsti dalla Legge n. 104/92.

La suddetta Nota auspica che ciascuna Istituzione scolastica autonoma, anche attraverso un piano pluriennale di formazione, sia in grado di dotarsi di un gruppo di collaboratori scolastici idonei ad assolvere le mansioni previste dall’assistenza di base agli alunni con disabilità, non solo nella situazione contingente delle presenza di tali allievi, ma anche nella prospettiva della accoglienza futura di alcuni di essi, in una logica di continuità del servizio. Il collaboratore scolastico parteciperà ai corsi di formazione previsti, sulla base della loro programmazione stabilita a livello territoriale.

5) La normativa vigente si riferisce specificatamente al Piano Educativo Individualizzato, PEI.

Il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, per un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art.12 della Legge 104/92 (D.P.R. 24/2/94 - art.5)

6) Anche per un giorno di assenza , se manca un docente di sostegno a disposizione deve essere nominato il supplente. Così ha di recente deciso la Corte dei conti con la sentenza n. 59/04, altrimenti incorre nel reato di interruzione di un pubblico servizio:

"Il dirigente scolastico, che assume supplenti per sostituire docenti assenti per meno di 11 giorni, non incorre nella responsabilità amministrativa. Così ha deciso la terza sezione giurisdizionale d'appello della corte dei conti, con la sentenza 59/2004."

La questione riguardava un preside che aveva nominato, sistematicamente, supplenti per periodi di 10 -11 giorni, in sostituzione di docenti titolari assenti, in violazione delle norme che dispongono il divieto di ricorrere a supplenti esterni per periodi di assenza fino ad 11 giorni, salvo casi eccezionali. Ed aveva utilizzato docenti interni solo per le sostituzioni fino a 9 giorni. Tale comportamento, secondo i magistrati contabili ha escluso la possibilità di contestare al dirigente il dolo o la colpa, anche perché le decisioni del preside avevano salvaguardato il principio della continuità didattica. Di qui l'accoglimento del ricorso presentato dalla preside, che era stata condannata in primo grado.

Si può sintetizzare così: la nomina di supplenti è possibile se non sono presenti nella scuola docenti a disposizione, ma è comunque indispensabile garantire la continuità dell'attività didattica, pertanto deve essere nominato il supplente anche per un solo giorno, essendo le ore di sostegno assegnate un diritto dell'alunno con disabilità.

7) L’art.13 ultimo comma Legge n. 104/92 dice: “gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti”, quindi, fa parte dell’organico funzionale di Circolo o di Istituto. Essi possono anche essere utilizzati per supplenze, a condizione però che, in quel giorno, gli alunni con handicap siano assenti o che, se presenti, siano presi in carico dagli altri docenti, secondo un programma concordato.

Per quanto riguarda la comunicazione dell'utilizzo dei permessi per la situazione di gravità (ai sensi Legge n. 104/92), non deve dare nessuna comunicazione programmata. Per non creare problemi all’organizzazione del lavoro, può anticipare la comunicazione in un tempo minimo di qualche giorno, ma ci sono situazioni di gravità, in cui non è dato sapere quando la persona assistita o il lavoratore con disabilità ha urgenti necessità di assistenza.

8) L'insegnante di sostegno è una risorsa importante per la scuola che può essere utilizzata in altre

classi se manca il ragazzo disabile. Perché non seguire la richiesta sensata di quel dirigente

scolastico?

9) Il Pei e quindi tutte le attività in esso previste debbono essere concordate con la famiglia ai sensi dell'art. 12 comma 5 L.n. 104/92. Se nel Pei risulta che l'alunna ha bisogno di 16 ore di sostegno nelle discipline letterarie e scientifiche, nessuno può assegnare le ore di sostegno ad altre discipline, senza una nuova delibera del GLH (Gruppo di lavoro handicap) operativo. La nomina del supplente è necessaria, però non si trova sempre immediatamente un insegnante specializzato

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8 commenti

I commenti

  1.    - 11-02-2014

    sono titolare di una sez che ha bamb, cn handicap. la docente di sostegno a lei assegnata dalla dirigente ha ricevuto verbalmente il compito, in assenza della bamb con h, di entrare in altra sezione x supporto, dato che vi è una situazione particolare di un bamb. Fra l'altro la dirigente ancora verbalmente ha convocato le docenti dell'altra sezione, chiedendo di adottare strategie consone al caso del bamb. dato che i genitori nn hanno nessuna intenzione di avviare qualsiasi pratica di riconoscimento h al proprio figlio. Il bamb di questa altra sezione, quindi, nn è riconosciuto con disabilità.
    Chiedo: ma è corretta questa pratica? E inoltre il consiglio di intersezione
    non dovrebbe con un verbale documentare tale organizzaione? E le docenti di sezione non dovrebbero sul registro di sezione annotare tale organizzazione? La dirigente non dovrebbe essa stessa documentare tale organizzazione?

  2.    - 29-06-2012

    Sulla continuità didattica nello stesso anno vedere la l finanziaria n. 662/1996 art 1 comma 75.
    Invece quanto alla continuità educativa tra un ciclo e l'altro di istruzione vedere la l.n. 104/92 art 14 comma 1 lettera C.
    La sperimentazione ha la durata deliberata dagli organi della scuola ed autorizzata dall' Uff scol regionale.
    Quanto al n umero massimo di ore di sostegno per un alunno con grave disabilità, specie se trattasi di disabilità intellettiva, esso è fissato dall'art 9 comma 15 della l.n. 122/2010; in caso di mancato rispetto da parte del'amministrazione scolastica,si propone ricorso al TAR che, normalmente , entro 20 giorni decide la sospensiva; se trattasi di più famiglie, si può fare ricorso collettivo con notevole riduzione delle spese per ciascuna famiglia.
    Cordiali saluti.
    Salvatore Nocera

  3.    - 28-06-2012

    sonoproprio soddisfattadella consulenza del dott.avvocato nocera che con molta professionalità e semplicità esaudisce tutte le richieste di genitori sofferenti e ansiosi e degl iinsegnantidi sostegnoche non finiscono mai di apprendere,imparare e ringraziare.Come insegnante di sostegno le chiedo ...se è possibile...qual'è la legge sulla continuità didattica ed educativa;e i tre mesi di sperimentazione, con il supporto della stessa insegnante di sostegno,possono essere dilazionati nell'arco di tutto l'anno scolastico?L'alunno allascuolamediaavrà 18 0re.Graziein anticipo per lasua collaborazione.Aspetto una vostra risposta.

  4.    - 11-07-2011

    vorrei sapere quale è il ruolo (diritti e doveri) di un insegnante di sostegno all'interno di un consiglio di classe durante gli scrutini finali, in particolare se possono intervenire in riferimento alla valutazione degli alunni normo dotati della classe

  5.    - 05-07-2011

    L'insegnante di sostegno deve fare il suo lavoro e non può trascurare chi segue. Se lo fa aldifuori del suo orario per cui è impegnato, perché no? Comunque è materia sindacale ed è conveniente sentire l'Ufficio scolastico Provinciale.

  6.    - 03-07-2011

    Vorrei sapere se l'insegnante di ruolo di sostegno nella scuola media può essere scelto dal dirigente come collaboratore scolastico. Alcuni sostengono di no, ma non si fa riferimento a nessuna normativa in merito. Grazie

  7.    - 23-02-2010

    Le faccio i mieie complimenti per le risposte accurate e ben accompagnate da riferimenti legislativi.
    Come fare per esporle problemi riguardanti l'handicap?

  8.    - 16-01-2010

    sono una mamma di una disabile .penso che certe volte si dovrebbero fare leggi più conprensibili per chi come me ha solo la terza media e deve combatere ogni giorno con coloro che ne sanno sempre più di te.





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