Criteri di assegnazione delle ore di sostegno agli alunni certificati

Domanda

Gradirei sapere se esistono dei criteri di riferimento per l'attribuzione delle ore di sostegno agli alunni certificati, se cambia al passaggio da un istituto ad un altro, ed eventualmente se è legittima la riduzione delle ore assegnate durante il percorso di studi al passaggio da un ordine di scuola ad un altro .  In buona sostanza chi mi dice che per un ritardo cognitivo lieve si assegnano 4,5 ore per la sindrome Prader Willy  9, per funzionamento intellettivo limite 4,5  etc? Esiste un circolare, o un riferimento normativo in merito? Nelle diagnosi funzionali raramente vengono indicati i tempi, e comunque se ci sono vengono disattese. Quale atteggiamento bisogna assumere in merito ?

Ringrazio

 

Risposta

 Ogni anno, con le nuove pre-iscrizioni, ogni Istituzione scolastica determina il numero degli alunni disabili in stato di handicap iscritti, valuta la gravità ed i bisogni di ogni singolo caso e chiede all'Ufficio Scolastico regionale l'assegnazione di un numero di insegnanti di sostegno.


Lo richiede il dirigente scolastico (articoli 41 e 44 del Decreto Ministeriale numero 331 del 1998) e la quantificazione delle ore di sostegno necessarie risulta dalla diagnosi funzionale e dal progetto formulato dal Consiglio di Classe.


La Legge del 27 dicembre 2006 numero 296 (Finanziaria 2007) e la Legge del 24 dicembre 2007 numero 244 (Finanziaria 2008), hanno abrogato il vecchio criterio per la formazione dell'organico di diritto dei posti di sostegno.


Articolo 1 comma 605 lettera "b" Legge 296/2006:

b) il perseguimento della sostituzione del criterio previsto dall'articolo 40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con l'individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite una stretta collaborazione tra regioni, uffici scolastici regionali, aziende sanitarie locali e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi;


Articolo 2 comma 413 Legge 244/2007:

413. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il numero dei posti degli insegnanti di sostegno, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, non può superare complessivamente il 25 per cento del numero delle sezioni e delle classi previste nell'organico di diritto dell'anno scolastico 2006/2007. Il Ministro della pubblica istruzione, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce modalità e criteri per il conseguimento dell'obiettivo di cui al precedente periodo.

Tali criteri e modalità devono essere definiti con riferimento alle effettive esigenze rilevate, assicurando lo sviluppo dei processi di integrazione degli alunni diversamente abili anche attraverso opportune compensazioni tra province diverse ed in modo da non superare un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili.


Articolo 2 comma 414 Legge 244/2007:

414. La dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno è progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell'anno scolastico 2010/2011, di una consistenza organica pari al 70 per cento del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Conseguentemente, anche al fine di evitare la formazione di nuovo personale precario, all'articolo 40, comma 1, settimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le parole da: «nonché la possibilità» fino a: «particolarmente gravi,», fermo restando il rispetto dei princìpi sull'integrazione degli alunni diversamente abili fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti non compatibili con le disposizioni previste dal comma 413 e dal presente comma.


Riferimenti normativi


La invito comunque a leggere l'ultima sentenza del T:A_R: di Catanzaro, in particolare le parti sottolineate. Le consiglio inoltre, di rivolgersi al T.A.R. per ottenere giustizia sul Diritto allo Studio.
La pagina:
https://www.didaweb.net/handicap/normativar2.php?contenuto=0500&chiavi=sentenza aumento ore di sostegno

saluti
rolando a.b.

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20 commenti (e 7 commenti da approvare)

I commenti

  1.    - 04-01-2017

    Salve vorrei porre una domanda..mio figlio frequenta l'asilo é nello spettro autistico articolo3/comma3 ha avuto 25ore di sostegno..la mia domanda é questa esiste una legge con la quale posso richiedere una maestra di sostegno specializzata con master aba?! O cmq che abbia fatto corsi di aggiornamenti con questa patologia?! Mi é stato riferito di si..potreste darmi maggiori informazioni al riguardo?! Grazie🙂

  2.    - 19-10-2016

    Avrei bisogno di un chiarimento, mi chiedo se l 'attuale normativa consenta di assegnare ad un docente specializzato di seguire tre alunni di tre classi diverse con un rapporto 1 a tre. Credo che per un qualsiasi docente o consiglio di classe raggiungere degli obiettivi significativi con poche ore sia reso semplicemente impossibile. Se può aiutarmi a difendere i diritti di questi bambini, doppiamente svantaggiati, mi invii i riferimenti normativi per poter agire di conseguenza nelle sedi opportune.
    In attesa di risposta , Distinti saluti.

  3.    - 31-05-2016

    Buonasera
    sono la mamma di un bambino di 8 anni con ritardo psicomotorio e del linguaggio
    nell'ultimo mese di scuola (2 elementare) Stefano viene lasciato spesso senza sostegno ,assegnato regolarmente .
    Le due insegnanti di sostegno si dividono tra Stefano e un altro bimbo di un'altra sezione. Quando una delle due insegnanti viene a mancare, automaticamente l'altra si dedica completamente all'altro bimbo , lasciando Stefano scoperto.
    Non solo Stefano non è in grado di autogestirsi , ma di fronte all'abbandono comincia ad assumere atteggiamenti sbagliati e di frustrazione, i suoi quaderni sono privi di lavori didattici che al contrario se seguito riesce a fare.
    Patrizia
    cordialmente saluto

  4.    - 09-10-2015

    Buongiorno sono la mamma de un alunno della scuola la Manzoni Ranieri a Torino angolo corso Marconi n; 28.mio figlio con una disabilità al100/100adesso nella suo primo anno di scuola elementare sono già tre settimane Ch se deve gestire da sola sia in classe Ch nella salita de le scale.vorrei capire se cc'è qualcuno che se ne occupa chi mi può aiutare?con un diagnosi Ch riferisce Ch deve essere affiancato costantemente de un adulto , come facciamoa no capire la situazione è riferire a noi genitori Ch siamo polemici sulla fatto di capire.

  5.    - 09-10-2015

    Se trattasi solo di accompagnare l'alunno dalla porta della scuola in classe
    , nei locali della scuola e poi dalla classe alla porta della scuola per
    uscire, la competenza è dei collaboratori scolastici, come espressamente
    previsto dal CCNL del 2005 art 47, 48 e Tab. A.
    Quindi, siccome questo è un compito spettante a tutti i bidelli, il DS debve
    predisporre un ordine di servizioperchè ogni giorno ci sia un bidello
    destinatoa ciò.
    Cordiali saluti
    Salvatore Nocera

  6.    - 07-07-2015

    Deve insistere perchè sia a Suo figlio che alla bimba con autismo venga assegnato un docente per una intera cattedra per ciascuno; ciò almeno prevede la sentenza della Corte costituuuzionale n. 80/2010 e l'art 9 comma 15 della l.n. 104/92.Infatti trattasi di due alunni con certificazione di gravità ai sensi dell'art 3 comma 3 l.n. 104/92 e con riferimento alla specificità della disabilità che è intellettiva

    Cordiali saluti

  7.    - 18-06-2015

    salve ho un bimbo con Adhd piu' disturbo del linguaggio comma 3 piu' invalidita' che andra' alla primaria , gia' dalla scuola dell'infanzia usufruiva di 12 ore di sostegno. e' stato inserito in una classe di 25 bimbi di cui un'altra bimba diversamente abile affetta da autismo.
    quante ore spettano a mio figlio? gia' mi hanno detto che non avra' il massimo nonostante abbia il comma 3, che mi consiglia? grazie

  8.    - 24-05-2015

    Intanto la sentenza n. 80/2010 della Ciorte costituzionale ha stabuilito che a maggior gravità debba ciorrispondere un maggior numero di ore; quindi il criterio adottato da Voi è incostituzionale.

    Quanto al numero di ore, l'art 1 comma 605 lettera B della l.n. 296/06 stabilisce che esso dipenda dalle effettive esigenze dell'alunno risultanti dalla diagnosi funzionale e dal PEI; quindi sarà il GLHO a decidere nel PEI che va formulato entro Maggio-Giugno con la richiesta del numero di ore ( l.n. 122 /2010 art 10 comma 5 ) quante ore assegnare a ciascu alunno, tenendo presente il criterio della sentenza citata che è stato recepito nella stessa legge 122 all'art 9 comma 15.

    Cordiali saluti.

    Salvatore Nocera

  9.    - 23-05-2015

    Avrei bisogno di un chiarimento, ho una bimba di 11 anni affetta da s.Angelman frequenta la quarta primaria.Attualmente è coperta per tutto il tempo scuola da un'insegnante di sostegno per 7 h e il restante da un'ass.educatore con 2 operatrici esterne.
    La scuola ha avuto riunione di staff Bes e dall' incontro hanno pensato di diminuire drasticamente le ore di sostegno sui bambini gravi (forse un max di 2h) e quindi farli seguire esclusivamente da ass. educatori. Quindi le ore del sostegno saranno indirizzate ai bambini con disturbi di apprendimento "meno gravi", in modo da poterli portare avanti nel loro percorso didattico.
    Vorrei sapere il minimo orario che un' insegnante di sostegno deve avere con bambini molto gravi e se questi tipi di cambiamenti sono legali.
    In attesa di risposta invio cordiali saluti.Angela Liguori

  10.    - 10-09-2014

    Da pochi giorni ho saputo che mio figlio di 7 anni microcefalico " vera" con epilessia ha avuto solo 11 ore cioè 2 ore al gg che deve affrontare la prima elementare! La scuola è un diritto e non vedo perché mio figlio non viene assistito " perché veramente ne ha bisogno"! Sono molto indignata e offesa come mamma che da 7 anni dedico anima e corpo a questo cucciolo!!!

  11.    - 26-09-2013

    Nella mia scuola le ore assegnate agli alunni sono in base all'articolo della legge 104, così suggerita dalla neuropsichiatra,es: legge 104, comma 1 art. 3, ore 6, legge 104, comma 3 art.3, ore 15, tutto questo senza tener presente la gravità del caso. In classe mia ci sono 2 bambine che seguo io, e secondo questi calcoli, una ha 15 ore e l'altra 10, io ne faccio 22, e rimarebbero altre 3 ore, da assegnare ad altra docente. Io mi chiedo, queste altre 3 ore, si possono assegnare ad un altro bambino di un'altra classe che ne ha 10 e che ne avrebbe bisogno maggiormente, in quanto ha maggiori difficoltà, non è seguito a casa e nella stessa classe vi sono altri alunni con svariati problemi, non dichiarati, e al quale la neuropsichiatra sulla diagnosi ha scritto che ha bisogno di un rapporto normale? per la distribuzione delle ore , esiste una normativa che regoli il tutto?

  12.    - 26-09-2013

    Le ore da assegnare risultano dal pei sulla base della diagnosi funzionale; l'art 10 comma 5 L.n. 122/2010 stabilisce che le ore vengono assegnate , sulla base delle effettive esigenze, in conformità alla richiesta del pei.

    Cordiali saluti.

    Salvatore Nocera

  13.    - 03-10-2012

    Lo studente disabile non è un bagaglio appresso! E' questa l'integrazione scolastica?
    Da quello che ho letto, solo le denunce sono efficaci. Avvertite le famiglie! Le ore di sostegno vengono assegnate in base a una Diagnosi fatta con l'equipe medica del servizzio di Neuropsichiatria delle ASL. Centinaia di sentenze non sono servite a far capire a questi dirigenti ottusi che il Firitto allo Studio č un diritto soggettivo e sacrosanto!

  14.    - 29-09-2012

    Desidererei essere informata relativamente ad un caso che mi è stato presentato:
    una docente di sostegno ha avuto l'ncarico annuale in questi giorni su un posto per audioleso.Il dirigente già dallo scorso a.s.aveva assegnato l'alunno ad un'altra docente di sostegno con altra specializzazione.Essendo l'anno scolastico avviato, volendo garantire la continuità dell'insegnante titolare sull'allievo,il Dirigente puo' assegnare la docente incaricata su posto per audioleso ad un altro alunno con altra patologia ? La docente può rivendicare il posto che ormai è stato preso dalla docente titolare? Ultima domanda:un insegnante che arriva su posto di sostegno in assegnazione provvisoria o in utilizzazione per il secondo anno successivo può rivendicare la continuità sull'alunno seguito l'anno precedente?

  15.    - 12-09-2012

    sono un'insegnante di sostegno con 3 alunni . Quest'anno, vista la carenza di personale specializzato,il dirigente ha pensato di ridividere le ore,aggiungendo un quarto bambino,mentre colleghe che hanno un solo alunno non vengono toccate. Mi chiedo:se vi è un ridimensionamento e l'ufficio scolastico provinciale non manda insegnanti,non sarebbe più logico togliere qualche ora a chi ha un solo alunno ,neanche tanto grave,ma solo dipendente dall'insegnante,e dividerci in modo più equo questi poveri alunni?Inoltre è possibile che un'insegnante porti a lavorare un alunna di quarta in una terza,solo perchè non pùò lasciare il suo alunno,tra l'altro plusdotato ,impaurita dalla mamma che fa scattare denunce?

  16.    - 10-10-2011

    Chiedo cortesemente un aiuto!! Sono un insegnante di sostegno specializzato, che finalmente dopo anni di studio e di supplenze frammentate, ha ricevuto una nomina annuale su posto di sostegno, per 24 ore dal Provveditorato. Calata nella realtà dell'istituto comprensivo per il quale lavoro, il preside mi ha assegnata in maniera ufficiale a 2 casi, disrubuendo per quello lieve 12 ore e per quello medio 10. Il problema si pone in quanto, delle 12 ore che dovrei dedicare al caso lieve, 4 dovrei darle ai bisogni del plesso ovvero ai DSA e al recupero ortografico dell'intera classe del bambino lieve.
    Parlando con delle colleghe queste mi hanno riferito che rischierei una denuncia, se il preside non sottoscrive quanto mi ha imposto.
    Chiedop cortesemente, con urgenza, un suggerimento anche con riferimenti normativi precisi così da poter volgere la situazione esistente, che mi pone in una condizione di forte ansia, in positiva per la mia tutela.
    Rigrazio ed attendo speranzosa!

  17.    - 06-10-2011

    oggi ho saputo che la preside di mio figlio che aveva 10 ore a DECISO IN UNA RIUNIONE CHE MIO FIGLIO NE DOVEVA AVERE 9 COSì COME A MOLTI ALTRI BAMBINI ...TUTTO QUESTO PER CREARE UN PARTIME ....QUESTO è GIUSTO? LA PRESIDE LO POTEVA FARE?

  18.    - 06-10-2011

    RIVOLGETEVI ALLA MAGISTRATURA CONTRO QUESTE INGIUSTIZIE. DOVETE COMBATTERE PER I DIRITI DEI VOSTRI FIGLI. DOVETE LOTTARE SEMPRE, NON PENSATE CHE SIA UN FATTO TRANSITORIO. COALIZZATEVI E RIVOLGETEVI AD UN AVVOCATO. FARE RICORSO AL TAR. LE ORE ASSEGNATE DALLA ASL NON SONO DECURTABILI. FORZA, FORZA, FORZA DIFENDETE IL DIRITTO ALLO STUDIO DEI VOSTRI FIGLI. VIONCERETE!!
    ROLANDO ALBERTO BORZETTI

  19.    - 30-05-2011

    La settimana scorsa il Provveditore agli Studi ci ha comunicato che a partire dal prossimo anno solastico non sarà più l'Ufficio Provinciale ad attribuire le ore ai vari alunni disabili ma ci verrà inviato un organico che il Dirigente scolastico, attraverso il Gruppo H, provvederà ad assegnare ad ogni alunno. Pur trattandosi di un provvedimento scaturito dai tagli sulla scuola, ritengo che debba essere fatto tutto il possibile per svolgere un buon lavoro e fornire un servizio adeguato agli alunni e alle famiglie. Certamente non sarà possibile togliere ore a quegli alunni le cui famiglie ritengono le ore di sostegno attibuite ai loro figli un diritto acquisito. Dovremo quindi operare una distribuzione oraria solo sulle nuove entrate. Quali criteri utilizzare a questo proposito?
    Grazie

  20.    - 30-05-2011

    Non si possano assegnare ore togliendole a chi le ha già ricevute, perchè si incorrerebbe nel reato di abuso di potere.
    Il metodo che gli uffici scolastici stanno adottando npon è condivisdo dalla Magistratura che interpreta la normativa nel senso che le ore sono assegnate ai singoli alunni sulla base delle effettive esigenze risultanti dalla diagnosi funzionale e del pei. Pertanto le le ore assegnate dall'Uff scol sono insufficienti a soddisfare le richieste documentate dei singoi alunni, le famiglie faranno ricorso al TAR e le otterranno , malgrado il contrario parere degli uffici.





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