Inclusione scolastica: un gelido clima e un clamoroso caso di discriminazione

Superando del 02/02/2024

In questi ultimi mesi si sta diffondendo un gelido clima culturale e sociale contrario all’inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità. Ha cominciato il professor Galli della Loggia, sostenendo la tesi secondo cui sarebbe assurdo che alunni intellettivamente molto differenti dai compagni debbano frequentare le scuole comuni, costringendo i compagni a ritardi negli apprendimenti, senza trarre personalmente alcun vantaggio. Il tutto, quindi, proponendo, «almeno per quelli in situazione di gravità» a tornare a frequentare le scuole speciali.
Poi, in occasione delle visite di istruzione, in molte scuole sono state sollevate difficoltà per la partecipazione degli alunni con disabilità, adducendo le motivazioni più varie, che in buona parte sono state superate con “accomodamenti ragionevoli”, come previsti dall’articolo 3 della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, ratificata dall’Italia con la Legge 18/09.
Da ultimo, è scoppiato un caso in Umbria a Foligno, dove un’alunna con disabilità certificata “non grave”, frequentante la scuola media, è stata esclusa dalla partecipazione alla visita di istruzione in Spagna. Quest’ultima vicenda è paradigmatica, poiché ha avuto un risvolto particolarmente articolato.

La scuola, dunque, organizza dal 31 gennaio al 7 febbraio un viaggio di istruzione per una settimana in Spagna, per approfondire la lingua spagnola presso un istituto, fissando come requisiti solo l’assenza di provvedimenti disciplinari e avere il 9 in condotta.
Quando la famiglia dell’alunna ha chiesto l’iscrizione, la scuola esprime una serie di obiezioni, sostenendo che avrebbe avuto problemi di disagio, dovuti alla mancanza di autonomia e che in quella scuola spagnola non si applica l’inclusione scolastica; che durante quei giorni, insomma, sarebbe stato meglio per l’alunna rimanere a scuola per un breve corso di recupero.
La famiglia si rivolge al Garante Regionale per la tutela delle persone con disabilità, il quale contatta la scuola, che però sostiene non trattarsi di viaggio di istruzione, ma di un “viaggio di studio”, e che quindi, come tale, esso non era previsto dal PEI (Piano Educativo Individualizzato).
Il Garante stesso, dunque, al termine di una lunga interlocuzione, invia una nota all’Ufficio Scolastico Regionale, facendo presente che nessuna norma riporta la distinzione tra “viaggio di istruzione” e “viaggio di studio”, mentre la normativa prevede altresì il diritto pieno di inclusione scolastica e che tale violazione comporta discriminazione ai sensi della Legge 67/06 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilita’ vittime di discriminazioni); fa presente inoltre che la normativa prevede la possibilità di “accomodamenti ragionevoli”, onde evitare la discriminazione e cioè che la ragazzina sarebbe stata accompagnata da un familiare e che avrebbe seguito le attività di studio secondo tempi e modi concordati coi docenti.
L’Ufficio Scolastico Regionale si dichiara disponibile a questi accomodamenti ragionevoli, ma la scuola si rifiuta decisamente, dicendo che l’alunna avrebbe svolto a Foligno un breve corso di aggiornamento e diffidando la famiglia dall’insistere. Quest’ultima, allora, promuove ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale), chiedendo la sospensiva dal divieto di partecipazione e il TAR, in via urgente, senza valutare affatto gli accomodamenti ragionevoli proposti, nega la sospensiva.
A questo punto la famiglia chiede il programma di aggiornamento da svolgere a Foligno, ma la scuola non dà seguito e la classe il 31 gennaio parte, lasciando la ragazzina in aula senza far nulla.

Ritengo questo fatto veramente grave per il reiterato diniego di “accomodamento ragionevole”. Infatti, il problema del disorientamento della ragazzina se fosse stata sola era stato superato con l’offerta della famiglia di accompagnarla. Riguardo poi alla frequenza del corso di spagnolo – impossibile, essendo vietato ai docenti di sostegno di seguire l’alunna durante le lezioni -, sarebbe stata superata tramite attività didattiche rivolte alla ragazza dai docenti che non potevano seguire la classe. La ragazza stessa, però, avrebbe seguito la classe in tutte le altre attività culturali, quali visite a monumenti, a musei e ad altre località.

Ritengo a questo punto che la FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) debba intervenire per stigmatizzare pubblicamente questo comportamento discriminatorio, sostenendo la famiglia in tutte le sedi, politica e legale. In altre circostanze, infatti, le scuole hanno cambiato itinerario per rendere l’iniziativa compatibile con la presenza di un alunno con disabilità. In alcune addirittura i compagni, per solidarietà, si sono rifiutati di partecipare alla visita di istruzione. Non ci saremmo aspettati tanto dalla classe, ma un accomodamento ragionevole dalla scuola sì.
Questa scuola, invece, non ha assolutamente voluto tener conto di alcun accomodamento ragionevole e quindi la famiglia merita certamente un intervento di sostegno antidiscriminatorio.

di Salvatore Nocera,
Presidente del Comitato dei Garanti della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap).

-

Nessun commento



Lascia un tuo commento





<<<