Tar Liguria: possibile bocciare anche gli alunni con bisogni educativi speciali

Di Rolando Alberto Borzetti - News - 22.01.2024

l Sole 24 Ore del 21/01/2024

Le mancanze della scuola nell'attivare corsi di recupero non possono giustificare il passaggio alla classe successiva in presenza di un rendimento scolastico insufficiente

L'incompleta od omessa attivazione di corsi di recupero da parte dell'istituto di istruzione non può inficiare la legittimità del giudizio scolastico negativo che si basa esclusivamente sull'accertamento dell'insufficiente livello di preparazione dello studente.

E ciò - secondo il TAR Liguria sentenza 9 del 5 gennaio 2024 - vale anche per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES). I genitori del minore avevano agito in giudizio per ottenere l'annullamento del provvedimento di non ammissione del figlio alla classe seconda del liceo scientifico sportivo; nonché la condanna dell'istituto scolastico al risarcimento dei danni.

A loro dire la scuola non aveva organizzato corsi di recupero né programmato prove per consentire allo studente di sanare le insufficienze. Il TAR ha chiarito che a differenza che per gli alunni DSA per i quali l'adozione del piano didattico personalizzato è obbligatoria, l'attivazione del PDP per gli altri studenti BES - anche in presenza di disturbo diagnosticato da un sanitario che non dia luogo a certificazione di DSA - è rimessa alla valutazione discrezionale del consiglio di classe nelle scuole secondarie o del team docenti nelle scuole primarie; sulla base della documentazione clinica presentata dalle famiglie e di considerazioni di carattere didattico e psicopedagogico.
Va poi evidenziato che fatta eccezione per gli alunni disabili, la finalità degli strumenti apprestati dall'ordinamento è in ogni caso di agevolare il raggiungimento di obiettivi formativi e l'acquisizione di competenze non inferiori al livello minimo richiesto agli altri studenti, attraverso modalità che consentano di superare il deficit derivante dalla condizione di svantaggio. Per tale ragione le eventuali mancanze della scuola nella predisposizione e attuazione degli strumenti di ausilio dello studente con particolari carenze o difficoltà di apprendimento non possono giustificare il passaggio alla classe successiva in presenza di un rendimento scolastico insufficiente.

di Pietro Alessio Palumbo

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