Sul numero degli alunni per classe

Domanda

Buogiorno signor Rolando.
  
Vorrei chiederle un chiarimento. Parlo per la scuola primaria.
In una classe dove è presente l'alunno disabile che viene seguito per 11 ore dall'insegnante di sostegno. Quanti devono essere gli alunni
complessivamente, quante unità non vanno superate?
Nella prossima classe 5 si prevedono circa 32-33 alunni, più il disabile?
Grazie tante e come sempre buona giornata.


Risposta
 

Lo SNALS di Venezia propone un'interessante scheda, contenente i nuovi parametri numerici per la composizione delle classi per l'a.s. 2009/10.
La scheda distingue fra classi con e senza alunni disabili, e si conclude con uno schema riepilogativo

Nuovi parametri numerici COMPOSIZIONE DELLE CLASSI per l'a.s. 2009-2010

Classi senza alunni disabili
con SCHEMA RIEPILOGATIVO in calce

SCUOLA DELL'INFANZIA
(Da Schema di Regolamento sulla Riorganizzazione della rete scolastica del 22.12.2008 –art. 11- ) La nuova norma prevede sezioni “con un un numero di bambini non inferiore a 18 e non superiore a 26”. Eventuali eccedenze sono ridistribuite tra le scuole viciniori. Se non è possibile sono ripartite tra le diverse sezioni della stessa scuola, senza superare, comunque, i 29 bambini per sezione, escludendo dalla redistribuzione le sezioni che accolgono alunni con disabilità.
- Per il solo a.s. 2009-2010 sono confermati i limiti massimi della previgente normativa (DM. 331/98 – art. 14-): cioè max 25 bambini per sezione, e 28 in presenza di eventuali eccedenze da ripartire tra le diverse sezioni della stessa scuola.

SCUOLA PRIMARIA
(Da Schema di Regolamento sulla Riorganizzazione della rete scolastica del 22.12.2008 –art. 12- ) La nuova norma prevede classi “con un un numero di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 26, elevabile fino a 27 qualora residuino resti”.
accolgono alunni con disabilità.
- Per il solo a.s. 2009-2010 - per le istituzioni scolastiche individuate in un apposito piano generale di riqualificazione dell'edilizia scolastica adottato dal MIUR d'intesa con il MEF - è confermato il limite massimo di 25 bambini per classe, secondo la previgente normativa (DM. 331/98 – art. 15-)

SCUOLA SECONDARIA DI 1^GRADO
(Da Schema di Regolamento sulla Riorganizzazione della rete scolastica del 22.12.2008 –art. 13- ) La nuova norma prevede classi “con non meno di 18 e non più di 27, elevabile fino a 28 qualora residuino eventuali resti”. Si fa un'unica classe prima quando il numero degli alunni non supera le 30 unità.
- Per il solo a.s. 2009-2010 - per le istituzioni scolastiche individuate in un apposito piano generale di riqualificazione dell'edilizia scolastica adottato dal MIUR d'intesa con il MEF- è confermato il limite massimo di 25 alunni che, per ripartire eventuali eccedenze, può raggiungere i 26, eccezionalmente i 27 alunni, secondo la previgente normativa (DM. 331/98 – art. 15-)

SCUOLA SECONDARIA DI 2^ GRADO
(Da Schema di Regolamento sulla Riorganizzazione della rete scolastica del 22.12.2008 –art. 18- ) La nuova norma prevede classi “con non meno di 27 allievi”. Eventuali resti sono ridistribuiti Eventuali eccedenze sono ridistribuite tra le scuole viciniori. Se non è possibile sono ripartite tra le diverse classi della stessa scuola, senza superare, comunque, i 30 studenti per classe.
Si fa un'unica classe prima quando il numero degli alunni non supera le 30 unità.
- Per il solo a.s. 2009-2010 - per le istituzioni scolastiche individuate in un apposito piano generale di riqualificazione dell'edilizia scolastica adottato dal MIUR d'intesa con il MEF- è confermato il limite massimo di 25 allievi che, per ripartire eventuali resti, può aumentare senza superare, comunque, il numero di 28 alunni per classe, secondo la previgente normativa (DM. 331/98 – art. 15-)

Classi con alunni disabili

(Da Schema di Regolamento sulla Riorganizzazione della rete scolastica del 22.12.2008 –art. 7- )
Tutte le classi (e sezioni) che accolgono alunni con disabilità, sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni. Va esplicitata e motivata la necessità di tale riduzione numerica, in rapporto alle esigenze formative dell'alunno disabile. Il progetto articolato di integrazione devde definire espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno o da altro personale operante nella scuola.
Ma al comma 3 questi limiti saltano perché –si dice- Le classi e le sezioni delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado che accolgono alunni con disabilità possono essere costituite con un numero maggiore di alunni anche in deroga al limite di 20 alunni.
Ma una sentenza del TAR Lazio, sezione III/quater, n. 9926 del 10 ottobre 2007, in vigenza della precedente norma, ha sancito che “… è illegittimo il provvedimento con il quale l'autorità scolastica, per esigenze di carattere organizzativo e logistico della struttura scolastica, assegna alla stessa classe due alunni disabili… Di regola in una classe può essere accolto soltanto un bambino diversamente abile.”

TIPOLOGIA DI SCUOLA;
FINO ALL'A.S. 2008 -2009 (DM 331/98); DALL'A.S.2009-2010(Schema di Regolamento sulla Riorganizzazione della rete scolastica del 22.12.2008 ). SnalsVenezia

SCUOLA DELL'INFANZIA Da 15 a 25 (e fino a 28) Da 18 a 26 (e fino a 29)
SCUOLA PRIMARIA Da 10 a 25 Da 15 a 26 (e fino a 27)
SCUOLA SEC. DI 1^ GRADO Da 15 a 25 (e fino a 26, eccezionalmente 27) Da 18 a 27 (e fino a 28)
SCUOLA SEC. DI 2^ GRADO Da 25 a 26- 27 (e fino a 28) Da 27 a 28-29 (e fino a 30)

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA aderente alla CONF.S.A.L.
via A. Aleardi, 80-82- 30172 Venezia-Mestre. tel. 041958464 (2 linee r.a.); fax 041951188.
Internet : www.snalsvenezia.it ; e-mail : snals@gpnet.it

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La circolare comunica che l'emanando Regolamento abroga il D.M. n° 331/98, concernente tra l'altro il numero massimo di alunni nelle classi in cui sono presenti alunni con disabilità. A tal proposito fa presente che le disposizioni di tale decreto e del D.M. n° 141/99 continuano ad applicarsi limitatamente all'a.s. 2009-2010 per le scuole inserite nel piano di riqualificazione edilizia (pag. 2 della circolare). Si fa presente ancora che continuano ad essere applicate "le disposizioni relative alle limitate dimensioni delle aule" e cioè:
  • D.M. del 18/12/1975Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica” che  fissa la "densità di affollamento" in mq netti per alunno pari a 1,96 nelle secondarie di secondo grado e 1,80 negli ordini precedenti di scuola
  • DPR n° 37/98, art. 6 e D.M. del 04/05/1998, art. 5 per le deroghe ai parametri di "densità di affollamento"
  • D.M. del 26/08/1992, art. 5 “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”
  • Testo Unico sulla sicurezza D.Lvo. n° 81 del 09/04/2008
La stessa Circolare a pagina 16 anticipa i contenuti dell'art. 5 comma 2 dell'emanando Regolamento sulla riorganizzazione della rete scolastica raccomandando "la massima attenzione nella costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di limitare, per quanto possibile, in presenza di grave disabilità, la formazione delle stesse con più di 20 alunni".

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25 commenti

I commenti

  1.    - 11-11-2016

    buonasera,
    ho bisogno di un chiarimento "tecnico": quanti alunni con disabilità si possono oggi accogliere nelle scuole dell'infanzia? se dovesse ancora essere valida la norma del " non più di 2" , cosa si fa in caso di più richieste? Nel bando di iscrizione si possono inserire le scuole del territorio dove possono essere inseriti e quelle dove invece non può essere garantita la necessaria integrazione e promozione dell'autonomia?
    grazie

  2.    - 04-04-2016

    Buongiorno,
    avrei bisogno dei chiarimenti riguardo alla numerica di bambini portatori di handicap grave si possono avere per ogni classe.
    Abbiamo una classe con 15 alievi di cui uno già dichiarato portatore di handcap con insegnante di sostegno sempre presente.
    Oggi un altro bambino è stato dichiarato portatore di handicap grave ed avrà l'insegnate di sostegno e accudiente.
    Mi chiedo è possibile avere nella stessa classe due bambini con tali gravi patologie.? Il tutto si ripercuote negativamente sul resto della classe creando non pochi problemi disciplinari.
    Non mi è chiaro quanti bambini portatori di handicap ci possono essere in un classe, ci sono anche dei problemi di spazzi fisici.
    Grazie cordiali saluti

  3.    - 09-10-2015

    Salve.... sono una mamma di due bambine sorde.... la mia grande freguenta la terza elementare del g.verga di trapani. .... la classe è formata da 14 bambini compresa mia figlia che ha la gravità della 104 con articolo 3 comma3..... quest'anno tre mamme per problemi con l'insegnante ( i tre bimbi che non fanno neanche i compiti a casa. ... e non mi sto a prolungare) hanno deciso di chiedere il nulla osta per un altra scuola sempre facente parte dello stesso plesso..... il mio problema è che i bimbi rimangono in 11 e la preside mi ha detto che la classe verrà smantellata visto il numero troppo basso di alunni.... scusate io come mamma mi sento impotente perché mia figlia ama la maestra ed è rispettata dai compagni che la vogliono bene. .... che devo fare ? C'è una legge che mi può aiutare? Grazie tante e spero con tutto il cuore che mi farete gioire insieme alla mia bimba e a tutti gli 11 genitori che vogliono la stessa cosa.....grazie ancora

  4.    - 09-10-2015

    Purtroppo una classe di 11 bimbi è troppo piccola; se però la scuola vuole
    dividerla in altre classi, dovete pretendere che la nuova classe non abbia
    più di 20 alunni ( dpr n. 81/09 art 5 comma 2, eccezionalmente 22 ai sensi
    dell'art 4 dello stesso dpr ). Quanto alla maestra, purtroppo se c'è la
    fusuione della classetta in altre classi, deciderà il dirigente scolastico
    dove assegnarle l'incarico di insegnare.
    Cordiali saluti

  5.    - 06-10-2015

    La prossima volta dica che Lei lascerà l'alunno solo dietro ordine di servizio scritto cjhe può anche essere fatto con un messaggio dal cellulare del Preside o della scuola.

    Infatti, senza la prova di un ordine di servizio scritto, se l'alunno, durante la Sua assenza, dovesse farsi male o fare male ad altri, sarebbe Lei responsabile.

    Cordiali saluti.

    Salvatore Nocera

  6.    - 07-07-2015

    il minimo normalmente è di 18 alunni; eccezionalmente si può scendere di qualche unità, se si tratta di piccoli paesi o lontani da centri più grandi.

    Cordiali saluti

  7.    - 05-07-2015

    Salve volevo chiedere un informazione;mio figlio andra in prima elementare ma non si sa se faranno la classe perche non arrivano al minimo di 15 bimbi.Chiedevo se ci sono 2 certficati si puo farla ugualmente?

  8.    - 27-02-2012

    ciao vorrei sapere nell'anno 20122013 in una prima elementare a tempo pieno di 40 ore, quanti bambini dovrebbe comprendere un minimo di..... e un massimo di...........grazie ciao raffy

  9.    - 22-02-2012

    Sembra una situazione decisamente fuori dalla norma

  10.    - 20-02-2012

    é possibile formare una classe primaria con cinque bambini di cui due bambini disabili?

  11.    - 29-09-2011

    spesso mi pongo la domanda di come è possibile formare classi affollate con la presenza di un bambino in situazione di handicap. Per noi genitori di bambini con handicap la scuola non è un parcheggio per i ns figli, ma uno degli strumenti per raggiungere un certo tipo di autonomia. Questo lo facccio notare a tutte quelle bestie di insegnanti che pensano solo ed esclusiuamente alla continuità del programma e non alla integrazione scolastica pensano di potercela fare ma tutto ciò a discapito dei bambini che sono esclusi .

  12.    - 04-09-2011

    Aggiungo vergogna alla vergogna: nella mia sezione di scuola dell'infanzia saranno presenti quest'anno, come sempre, 28 bambini compresa una bambina portatrice di handicap. Peggio di cosi'...Credo pero' che lo scandalo maggiore sia unoi stipendio che, a fine carriera, e in questi ultimi sei anni sia aumentato di appena centocinquanta euro. Devo continuare?

  13.    - 17-09-2010

    Gli Uffici Scolastici Regionali ed il Ministero, specie in presenza di alunni con gravi disabilità, volessero far superare il numero di 20 alunni per classe, le famiglie possono legittimamente pretendere che non venga superato tale limite, come espressamente detto anche nella C.M. n° 37/10, ed anzi possono chiedere che si scenda al di sotto di tale numero.

  14.    - 15-09-2010

    Mio figlio quest'anno frequenta la prima media presso la scuola giacinto Diano di Pozzuoli (na) il preside certo prof. Festa si permette di fare classi in base a criteri che non si capiscono classi con 30 alunni e classi con 10 alunni con aggravio di carichi di lavoro per certi insegnanti, con scarso apprendimento degli alunni, e minimo carico per altri come leggere questi criteri, cosa posso fare per fare equlibrare le classi?

  15.    - 10-09-2010

    cosa possiamo fare noi docenti per ostacolare questo sovraffollamento nelle classi? grazie

  16.    - 31-10-2009

    Ai sensi del D.M. Interno del 26 agosto 1992 l’indice massimo di affollamento è di 26 persone per aula, compreso in ipotesi di presenza di alunni disabili.

    Lo stabilisce la legge n.23/96 art.5 comma 3 e il D.M. LL.PP. del 18.12.75 sull’edilizia scolastica, il D.M. dell’Interno del 26.8.92 sulle norme antincendio e affollamento massimo, oltre al Dlgs. n. 626/94 sulla sicurezza Sulla base delle su citate norme il numero degli alunni per classe dovrebbe attestarsi a 25 e mai superare i 26 in tutti gli ordini e gradi di scuola per il DM su antincendio e affollamento massimo.

    I metri quadrati netti per alunno in classe non dovrebbero superare i mq.1,80 nell’obbligo e i mq. 1,96 alle superiori, la temperatura in classe i 20°, oscillando in alto e in basso non più di 2°, l’umidità tra il 45-55%.


    Legge 104/92, art. 4


    comma 5. Principi generali per i diritti della persona handicappata

    1. La rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell'autonomia e la realizzazione dell'integrazione sociale sono perseguite attraverso i seguenti obiettivi:

    [....]

    m) promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale anche mediante l'attivazione dei servizi previsti dalla presente legge.


    Per concludere, la ragazza deve essere autonoma, per cui dovrà utilizzare il mezzo adatto per farlo: la carrozzina.
    Per quanto riguarda il sostegno non è ben chiaro cosa volesse dire nel suo messaggio


    cordiali saluti
    Rolando A. Borzetti

  17.    - 24-09-2009

    mia figlia ha 16 usa la carrozzina frequenta il 3 anno in una scuola del1200,in un aula piccola dove da 24 elementi ne hanno aggiunti altri 4.in aula c'è un'altra ragazzina con disabilita leggera ha un sostegno di 5 ore, a mia figlia quest'anno è stato tolto per scelta dell'equipe medica.essendo l'aula piccola la carrozzina di mia figlia viene messa lontana da lei,quando ne ha bisogno deve aspettare qualcuno che gliela avvicini.se l'aula fosse piu grande tutto questo nn occorrerebbe.posso fare qualcosa.grazie

  18.    - 14-09-2009

    sono la mamma di un bambino di 6 anni che a marzo l' ho iscritto a una scuola con tempo pieno a circa 20 kilometri, dopo poco tempo è stato istituito il tempo pieno nel mio paese e di conseguenza ho subito(sempre nel mese di marzo) fatto una lettera di cancellazione da un istituto e reiscrizione a quello del mio paese, ma solo l'11 settembre mi hanno detyo "per telefono" che la mia richiesta non è stata accettata, cosa posso fare al riguardo? visto che io sono una di quelle mamme che ha protestato per portare il tempo pieno in paese.,, grazie aspetto al piu presto consigli e informazioni...

  19.    - 14-09-2009

    ho una figlia diversamente abile in seconda superiore stamattina all'inizio del nuovo anno abbiamo scoperto che la sua classe da 24 alunni dell'anno scorso è dii a 28 con solo 9 ore di sostegno. lasciatemelo dire è uno schifo!!!!!!!!!! per la normativa scolastica il preside è nel giusto? posso fare qualcosa? grazie del vostro aiuto.

  20.    - 12-09-2009

    Sono la mamma di un bambino che frequenterà la prima classe nella scuola secondaria di primo grado.Saranno ben 27 alunni e,per questo, sono molto preoccupata, ma soprattutto penso che le aule non siano abbastanza grandi per accogliere questo elevato numero di alunni. Posso sapere con esattezza quanti mq deve essre l'aula? C'è la possibilità di poter formare un'altra classe, visto che sono due classi da 27?

  21.    - 12-09-2009

    Aule - massimo affollamento consentito


    Il D.M. Istruzione nr. 331 del 24 luglio 1998 (www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm331_98.html), integrato dal D.M. nr. 141 del 3 giugno 1999 per gli alunni disabili (www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm141_99.html), relativo alla formazione delle classi e determinazione degli organici (di diritto e di fatto), stabilisce che le classi devono essere formate da un massimo di 25 alunni ed un minimo che parte da 10 unità con una eventuale variazione del 10% in più nel massimo. Nel D.M., per la definizione del numero di alunni, non si fa riferimento ad alcuna norma tecnica. Il D.M. in questione è un atto amministrativo il quale, per sua natura, è sicuramente di rango inferiore alle leggi (massima espressione della volontà del popolo Italiano che è sovrano) emesse dal Parlamento dello Stato Italiano in materia di igiene e sicurezza. Un provvedimento amministrativo non può assolutamente modificare nella sostanza una Legge del Parlamento (L. nr. 23/96 che rende ancora validi gli indici del DM 18/12/75).
    Anche se riferito alle sole scuole superiori, il Ministero dell'Istruzione, non essendo presente in ogni realtà locale (scuole), all'art. 18.5 del D.M. nr. 331/98, ha demandato al dirigente scolastico (che forma le classi) la verifica della presenza di elementi obbiettivi che rendono necessario costituire classi con un numero inferiori di alunni qualora le aule ed i laboratori siano di limitate dimensioni ed altro. Per analogia, la reale grandezza delle aule e la relativa diminuzione del numero di alunni, è applicabile e si deve applicare anche alle scuole materne, elementari e medie. Di fatto nessun dirigente scolastico, compresi quelli delle scuole superiori, tiene in debito conto tali elementi obbiettivi comuni a quasi tutte le scuole con il risultato di avere classi numerose stipate in aule anguste non conformi agli indici minimi di seguito esplicitati.
    Invero, anche se non citata dal predetto D.M. nr. 331/98, la norma tecnica che prevede l'indice dei 25 alunni per le scuole di ogni ordine e grado e 30 alunni per le materne, è il D.M. 18/12/1975 - indici minimi di edilizia scolastica, di urbanistica e di funzionalità didattica (www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm181275.html) e rispettivamente la tabella 3/B per tutte le scuole e la tabella 3/A per la scuola materna. Questa norma, i cui indici sono ancora in vigore in maniera transitoria ad opera dell'art. 5 comma 3 della Legge nr. 23/96 (www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l023_96.html) in quanto le nuove norme tecniche di edilizia scolastica di cui all'art. 5 comma 2 L. nr: 23/96 non sono state ancora emesse, oltre a prevedere l'indice massimo di 25 alunni per classe (30 per le materne), di indici ne prevede ben altri, ivi compreso quello di 1,80 mq netti per alunno per le materne, le elementari e le medie (tabelle 5, 6 e 7) e quello di 1,96 mq netti per alunno per le superiori (tabelle 8, 9, 10, 11 e 12).
    Per l'approfondimento degli altri indici minimi previsti, si consulti la tabella riassuntiva al link: (www.codacons.it/scuola/indiciediliziascol.html). Vi è poi il D.M. Interno 26/08/92 - Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica (www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dmi26892.html) che fissa l'indice di 26 persone/aula quale indice di massimo affollamento ipotizzabile. Inoltre, la circolare Ministero Dell'Interno nr. 4 del 1/3/2002 (www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/cmi004_02.html), fissa le linee guida (norme di esercizio) per la sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili.
    I contenuti di queste normative si dividono in norme di adeguamento all'igiene e sicurezza degli edifici scolastici pubblici e privati, i cui lavori (solo) hanno beneficiato della proroga fino al 31/12/2004 ad opera della Legge nr. 649/96 art. 1/bis (www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l649_96.html), Legge nr. 340/97 (www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l340_97.html) e Legge nr. 265/99 art. 15 (www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l265_99.html), e in norme di esercizio la cui applicazione è sempre stata obbligatoria ed applicabile e che non hanno mai beneficiato di alcuna proroga.
    Giova precisare che il dirigente scolastico, ad opera del D.M. Istruzione 21/06/1996 nr. 292 (www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm292_96.html) è stato identificato datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. 626/94 (www.codacons.it/scuola/626-vers2003.doc) e, quindi, responsabile dell'attività e destinatario di tutti gli obblighi ivi previsti compreso quello di applicare i principi dell'igiene e sicurezza di cui al predetto D. Lgs. 626/94 anche agli utenti/alunni giusta previsione dell'art. 1 del D.M. Istruzione 29/09/1998 nr. 382 (www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/regl626_94.html) recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle scuole ai fini dell'igiene e sicurezza. Altresì, il Dirigente Scolastico (e non gli EE.LL. che sono solo i proprietari degli edifici), in base alla parte terza della carta dei servizi scolastici (www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dpcm7695.html), deve garantire in ogni modo all'utenza/alunni un ambiente confortevole, igienico e sicuro secondo i principi di qualità stabiliti per i servizi pubblici qual'è l'istruzione.
    L'indice minimo di 1,80 o 1,96 mq netti per alunno per 3 metri di altezza riferito alle aule, oltre ad essere conforme sia al previsto indice minimo di 2 mq che ogni lavoratore deve avere (art. 6 del DPR nr. 303/56 così come modificato dall'art. 16, comma 4 del D.Lgs. 242/96 -www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dlvo626_94.html) e sia alle norme di edilizia ai fini dell'abitabilità e/o agibilità degli edifici, è la condizione minima di cubatura necessaria per garantire l'igiene, evitare la trasmissione delle malattie infettive (virus e batteri) e dei parassiti (Pediculosi), oltre che stabilire l''affollamento massimo ipotizzabile ai fini della efficace gestione delle emergenze e della evacuazione dell'edificio in modo sicuro così come prevedono le vigenti normative ivi compreso il documento nr. 4 - linee guida per la prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso (www.ispesl.it/linee_guida/generali/linee_su_626/doc4.htm).
    Le linee guida di applicazione del 626 - documento nr. 16 relativo al rischio biologico - virus, batteri e parassiti - (www.ispesl.it/linee_guida/generali/linee_su_626/doc16.htm), esclude le comunità come le scuole, le caserme, ecc., ecc., che non fanno uso deliberato di agenti biologici di cui all'allegato XI del D.Lgs. 626/94, dall'applicazione delle particolari e relative procedure di prevenzione biologica, purché vengano applicate le misure generali di igiene e venga effettuata la profilassi specifica. E' pacifico affermare che nella formazione delle classi destinate a determinate aule la cui grandezza è ben conosciuta, il mancato rispetto dei predetti indici minimi di 1,80 e 1,96 mq netti per alunno, è palese inosservanza delle norme di esercizio, inosservanza delle norme generali di igiene oltre che di quelle relative alla sicurezza correlata al massimo affollamento consentito ai fini della efficace gestione delle emergenze e delle eventuali sicure evacuazioni in caso di emergenza.
    Il dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro/responsabile dell'attività, in attesa dell'esecuzione dei lavori di adeguamento i quali sono stati prorogati fino al 31/12/2004 (di competenza degli EE.LL.), dopo aver ottemperato a quanto previsto dal comma 12 dell'art. 4 del D. Lgs. 626/94 (richiesta all'ente obbligato dei lavori di adeguamento degli edifici, attrezzature, impianti, ecc., ecc,) nel tempo massimo previsto del 31/12/2000, aveva ed ha l'obbligo di adottare le misure alternative che garantiscano un equivalente livello di sicurezza così come previsto dall'art. 31 comma 3 del D.Lgs. 626/94. La violazione del predetto comma 3 dell'art. 31, prevede la sanzione penale da 3 a 6 mesi di arresto o una salata multa.
    Nel caso di aule piccole, in attesa dell'esecuzione dei lavori di adeguamento da parte degli EE.LL. (allargare le aule in modo tale che i 25 alunni abbiano a disposizione i predetti 1,80 e 1,96 mq netti a testa), l'unica misura alternativa che garantisce un equivalente livello di sicurezza, è sicuramente quella di ridurre proporzionalmente il numero degli alunni della classe in base alla effettiva grandezza dell'aula nella quale sono destinati a stare per ben 10 mesi l'anno e per un minimo di 6 ore al giorno.
    Esempio: in un'aula di soli 18 mq netti (spazi occupati dalla cattedra, dagli armadi, dalle librerie, ecc. esclusi) si potrà mettere una classe di scuola materna, elementare e media composta di 10 alunni più l'insegnate. Se vi è la necessità del sostegno per alunni disabili (H), si dovrà ridurre il predetto numero di 10 alunni a beneficio dell'insegnante di sostegno o di altra persona comunque presente in aula. Lo stesso discorso vale per tutti gli altri locali della scuola per i quali sono previsti analoghi indici minimi.
    E' sicuramente superfluo precisare che il non rispetto degli indici minimi previsti fa automaticamente decadere la validità del certificato di agibilità e del certificato prevenzione incendi (l'obbligo di richiesta e di aggiornamento in caso di variazione di destinazione d'uso di ogni singolo locale attualmente è in capo al dirigente scolastico - si veda circolare VV.F. www.codacons.it/scuola/pics/CPI-rich-D.S.jpg e parere Avvocatura dello Stato di Bologna www.codacons.it/scuola/avvocatura.doc -) i quali certificati, qualora esistessero (il 70% degli edifici scolastici ne sono sprovvisti -si veda http://obiettivosicurezza.vigilfuoco.it/pdf/009_10-2003/servizi_sicurezza_e_prevenzione_incendi_nella_scuola.pdf ), sono stati rilasciati sulla base della effettiva planimetria e relative dimensioni delle aule e della scuola tutta e la responsabilità del non rispetto degli indici minimi previsti dalle norme ricade solo sul responsabile dell'attività (dirigente scolastico), quale formatore delle classi e sugli organi collegiali della scuola interessata, tranne nel caso che si sia stati esplicitamente autorizzati dal superiore gerarchico fermo restando le competenze legate all'autonomia scolastica. In caso di una emergenza che vede coinvolta la salute degli alunni e dei lavoratori, stante la situazione attuale, anche in considerazione della oramai prossima scadenza della proroga dell'effettuazione dei lavori di adeguamento, sarà difficile per i responsabili (vedasi disamina sulla identificazione dei responsabili ( www.codacons.it/scuola/identificazione.html) dimostrare l'avvenuta applicazione delle predette misure alternative che garantiscono un equivalente livello di sicurezza.
    Il docente/precettore, per legge corrispondente alla figura di preposto in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, è responsabile degli alunni e degli atti da essi commessi ai sensi dell'art. 2048 del codice civile - Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori (istruzione) e dei maestri d'arte (apprendistato) - che recita:
    ".........................................Omissis..........................- I precettori (insegnanti) e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno (art. 2056 C.C.) cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza (omessa vigilanza). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".
    Pertanto, anche sotto l''aspetto del rapporto di lavoro nel pubblico impiego, l'insegnante ha l'obbligo giuridico di segnalare ufficialmente e dettagliatamente al superiore gerarchico le anomalie ed i rischi presenti sul proprio posto di lavoro (aula). Solo se ha adempiuto a tale incombenza si può ritenere completamente esente da qualsivoglia responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa, civile e penale. Le inadeguatezze e l'erroneo rapporto fra numero di alunni e gli indici minimi previsti, sicuramente vengono ad evidenziasi durante l'effettuazione delle prove di evacuazione, alle quali obbligatoriamente devono partecipare gli insegnanti di classe in qualità di responsabili e, che, nelle scuole, devono esserne effettuate almeno due durante ogni anno scolastico e la prima da effettuarsi ad inizio anno scolastico al fine di addestrare i neo iscritti.
    Le aule sovraffollate, oltre ad essere inigieniche ed insicure, causano negli alunni/utenti anche uno scarso rendimento scolastico andando ad inficiare sulla qualità del servizio offerto nel POF (Piano dell'offerta formativa) di ogni scuola. Si veda apposita disamina di Nico Hirtt (www.edscuola.it/archivio/famiglie/star.html).
    Oltremodo, la non corretta formazioni delle classi, oltre a creare ingiustificati problemi di sicurezza, incide sulla determinazione degli organici causando una forte ed ingiustificata contrazione del numero complessivo dei docenti senza che i Provveditorati ed i capi d'istituto abbiano provveduto ad effettuare le corrette comunicazioni sindacali di cui all'art. 46 del predetto D.M. Istruzione nr. 331/98.
    Essendo materia sindacale, perché gli RSU e gli RLS scuola non intervengono sull'argomento ?

    Mimmo DIDONNA
    Responsabile Sportello SCUOLA SICURA CODACONS

  22.    - 11-09-2009

    Ogni anno che passa lavoro sempre di più dando ai miei bambini sempre meno...come si fa a lavorare in una sezione eterogenea con 28 alunni in una scuola che non ha un salone.. non ha un refettorio...prigionieri della sezione...non si può più fare un ordine di materiale per i tagli sulle spese...e che dire dei tagli a supplenti e operatori scolastici? Costretta a lavorare anche in malattia per non caricare il peso della sezione sulla collega che si coprirebbe praticamente due turni...E il povero collaboratore? con la scusa dell'incentivo gli vengono appioppate così tante mansioni che è impossibile poterle assolvere... è vero che ci sono stati tempi di spreco...ma ora è troppo....AIUTO

  23.    - 06-09-2009

    Non succede nulla per un bambino in più in una classe di 20 alunni- Comunque porti il bambino da uno specialista e si faccia fare una relazione che trasmetterà poi alla dirigente. Quest'ultimà non potrà rifiutare la richiesta.

    Le detto comunque le norme:
    La Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2009 pubblica il DPR n° 81 del 20 marzo 2009 recante il Regolamento per la riorganizzazione della rete scolastica e formazione delle classi in applicazione dell'art. 64 del Decreto Legge n° 112/08 convertito dalla Legge n° 133/08, una delle leggi di riforma della scuola operata dal Ministro Gelmini
    Art. 3
    Stabilisce che per il solo anno scolastico 2009-2010 si continuano ad applicare i tetti massimi per la formazione delle prime classi di ogni ordine e grado fissati nel D.M. n° 331/98 e D.M. n° 141/99 (che ne è parte integrante) limitatamente a quelle scuole che saranno inserite in un elenco per la ristrutturazione edilizia.
    Per tutte le altre scuole già dall'a.s. 2009-2010 il numero degli alunni per classe verrà determinato dividendo il numero degli iscritti al primo anno per il numero delle classi costituite in base all'assegnazione degli organici di diritto operata dall'Ufficio Scolastico Regionale.

    Art. 4
    Comma 1: Stabilisce che in organico di fatto vi possono essere scostamenti del 10% in più o in meno rispetto al numero minimo e massimo di alunni per classe di cui ai successivi articoli del regolamento.

    Comma 2: in via del tutto eccezionale i dirigenti possono chiedere all'Ufficio Scolastico Regionale di aumentare il numero delle classi solo in caso di aumento effettivo del numero di alunni rispetto alle previsioni
    Art. 5

    Commi 2 e 3: Il comma 2 recita:
    "Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola. L’istituzione delle predette classi deve in ogni caso far conseguire le economie previste nei tempi e nelle misure di cui all’articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133."

  24.    - 05-09-2009

    Mio figlio deve frequentare la quarta elementare; da due anni soffre di attacchi di ansia la mattina prima di andare a scuola perchè ha una maestra abbastanza violenta e che si permette di urlare controo i suoi alunni e di dargli dell"infame", una maestra che si comporta così ormai da anni e che tutti continuano a coprire per omertà. Stanca di questa situazione ho chiesto il trasferimento alla preside ad una succursale della scuola e lei si è rifiutata dicendo che in quella scuola due classi hanno già 25 alunni e una 19 perchè c'è la presenza di un handicap grave. E' vero? è questo il numero massimo? Questta stessa estate la stessa preside ha concesso l'inserimento in quella scuola di un altro bambino che si è trasferito dalla stessa classe di mio figlio e di alcuni bambini extracomunitari che si sono appena trasferiti qui; è giusta questa cosa? mio figlio non ha diritto come gli altri di avere il trasferimento? Grazie per l'attenzione

  25.    - 03-09-2009

    è una vergogna,,la mia sezione di scuola dell infanzia accogierà 28 bambini..
    non è possibile pensare minimamente di poter lavorare in queste condizioni
    fate qualcosa
    grAzie





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