Tribunale di Taranto – Ordinanza n. 16154 del 26 maggio 2016

Di Rolando Alberto Borzetti - News - 12.06.2016

Ordinanza

La mancata parificazione fra l’attività di insegnamento su posti di sostegno come docente di ruolo o come supplente, ai fini della soddisfazione del vincolo di permanenza quinquennale, si pone in conflitto con il divieto di discriminazione del lavoro a tempo determinato, contenuto alla clausola 4, punto 1, della Direttiva comunitaria 1999/70/CE.

Le esigenze di continuità didattica non enucleano alcuna valida ragione in relazione alla quale giustificare il trattamento deteriore riservato al servizio su posto di sostegno espletato in virtù di contratto a tempo determinato.

In conclusione l’amministrazione scolastica è obbligata a consentire il trasferimento su posto di comune a tutti i docenti che hanno compiuto un quinquennio di permanenza obbligatoria su posto di sostegno, considerando utile a tale fine il periodo di pregresso servizio a tempo determinato.

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