Scheda n. 443 - Alunni con disabilità ultradiciottenni nelle scuole superiori (TAR Campania 4503/13)

Scheda n. 443

Il TAR Campania con la sentenza n° 4503 depositata il 2/10/2013 ha accolto il ricorso di un alunna con disabilità in possesso del diploma di licenza media alla quale era stata negata l’iscrizione ad una scuola superiore perché  ultradiciottenne.
 
La questione pur se risolta positivamente, merita un approfondimento quanto alle argomentazioni svolte sia dal ricorrente, sia dall’Amministrazione resistente, sia nella motivazione della decisione.
 
Infatti la parte ricorrente denuncia l’illegittimità del rifiuto d’iscrizione sorvolando sulla circostanza che invero l’Amministrazione consentiva l’iscrizione, ma non ai corsi del mattino bensì a quelli pomeridiani o serali per adulti, dato il divario di età dell’alluna con i compagni; e ciò sulla base della sentenza della Corte Costituzionale n° 226/01. Tale sentenza vieta l’iscrizione ad una classe di scuola media del mattino ad alunni ultradiciottenni, ai quali però, data l’età, riconosce il diritto all’iscrizione ai corsi per adulti con tutti i diritti relativi all’integrazione scolastica.
 
L’Amministrazione scolastica si è difesa utilizzando la sentenza della Corte Costituzionale citata e quindi non negando il diritto all’iscrizione alle scuole superiori, ma solo quello alla frequenza dei corsi mattutini, dato il divario di età, mentre riconosceva il diritto alla frequenza nei corsi per adulti.
 
La motivazione della decisione giustamente mette in evidenza che, trattandosi di iscrizione alle scuole superiori, non aveva alcuna rilevanza la sentenza della Corte Costituzionale n° 226/01, in quanto questa riguarda esclusivamente l’iscrizione alla scuola media.
 
OSSERVAZIONI
La decisione sarebbe stata la stessa, ma la motivazione più semplice e lineare, se da parte di tutti si fosse letta con attenzione la C.M. n° 96/12 al paragrafo 4 lettera a) sulle iscrizioni che recita alla fine:
 
“Resta fermo che gli alunni con disabilità ultradiciottenni, non in possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo, non frequentanti l’istruzione secondaria di secondo grado, hanno diritto a frequentare i corsi per adulti”
 
La Circolare espressamente esclude dal divieto di iscrizione gli alunni che sono in possesso del diploma di licenza media, come quella di questo caso. Anzi un’attenta lettura di tale norma avrebbe evitato l’insorgere della controversia, perché l’amministrazione avrebbe dovuto dare attuazione ad una norma ministeriale molto chiara.
 

Quanto agli alunni con disabilità ultradiciottenni non in possesso del Diploma di licenza media, ma in possesso del semplice attestato, invece, sembra corretta la disposizione ministeriale che vuole la frequenza dei corsi per adulti dal momento che essi, come gli alunni non disabili senza diploma di licenza media, non hanno titolo per iscriversi alle scuole superiori e la disposizione dell’art. 11 comma 12 dell’O.M. n° 90/01 consente l’iscrizione alle scuole superiori con il semplice attestato dei crediti maturati agli esami di licenza media, purchè non abbiano superato il 18° anno di età, proprio ai fini dell’adempimento dell’obbligo scolastico ed in via del tutto eccezionale.
 
Pertanto quanti ci siamo occupati di questo caso, senza guardare attentamente la citata C.M. n° 96/12, dobbiamo fare ammenda di ciò.
 
Resta comunque aperto il problema concernente un eventuale limite di età per la frequenza delle scuole superiori del mattino da parte di persone in possesso del diploma di licenza media, sia con disabilità che non. Non riteniamo infatti opportuna la contemporanea frequenza di giovani normalmente entro i 18 anni e persone adulte anche con molti anni di età in più.


07/10/2013

Salvatore Nocera

Responsabile dell’Area Normativo-Giuridica
dell’Osservatorio Scolastico sull’Integrazione dell’AIPD Nazionale
E-Mail: osservscuola.legale@aipd.it

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