Il Tar di Catania annulla il superpunteggio di montagna
Vincenzo Brancatisano - 06-07-2005
Riceviamo e pubblichiamo da www.vincenzobrancatisano.it

Lo scandaloso criterio era stato introdotto dalla Legge 143 del 2004

Docenti precari, il Tar di Catania, con una sentenza di merito e non con un semplice provvedimento cautelare, ha annullato il decreto del Ministero dell'Istruzione n. 29 del 3/6/2004 (allegato D) che prevedeva il raddoppio del punteggio in graduatoria per coloro che avessero insegnato nei cosiddetti comuni di montagna, individuati dal medesimo Ministero.

Saranno rettificate le graduatorie della provincia e si annuncia uno sconvolgimento a livello nazionale.

L'11 luglio prossimo il Tar del Lazio, adito da un gruppo di docenti modenesi aderenti a Gilda e Cip, che si sono rivolti a Rossi, emanerà molto probabilmente una sospensiva delle graduatorie.

Nessun provvedimentoi importante è stato ancora ottenuto dai sindacati della scuola, a dimostrazione della solitudine in cui versa un'intera categoria.



CATANIA - 4 luglio 2005 - Con sentenza (di merito) dell'8 giugno 2005, la quarta sezione del T.A.R. Catania (presidente Biagio Campanella, relatore Ettore Leotta), in accoglimento del ricorso presentato da 89 docenti catanesi difesi dall'avv. Fabio Rossi del Foro etneo, ha annullato il decreto del Ministero dell'Istruzione n.29 del 3/6/2004 (allegato D) che prevedeva il raddoppio del punteggio in graduatoria per coloro che avessero insegnato nei cosiddetti comuni di montagna, individuati dal medesimo Ministero.

La decisione del Tribunale costituisce l'esito di approfondite indagini istruttorie da cui è emerso che il Ministero dell'Istruzione, nell'assegnare il suddetto doppio punteggio, anziché avvalersi dell'elenco ufficiale dei comuni di montagna formato dalla Commissione Censuaria Centrale, come impone la legge n.991 del 1952, si è basata su un elenco predisposto dall'UNCEM (Unione Nazionale dei Comuni di Montagna) che "non ha alcun carattere di ufficialità, in quanto proveniente da un ente a carattere associativo, l'adesione al quale avviene su base meramente volontaria e non comporta alcuno specifico accertamento in ordine ai requisiti posseduti".

Peraltro, sulla base della specifica certificazione prodotta in giudizio dai ricorrenti, il TAR Catania ha accertato che, in ogni caso, nessun comune della provincia di Catania possiede i requisiti per essere ricompreso tra i comuni di montagna e, quindi, nessun raddoppio di punteggio può essere applicato nelle graduatorie di tale provincia.

"La sentenza del TAR Catania - spiega l'avv. Rossi - è stata subito notificata al Ministero dell'Istruzione e al Centro Servizi Amministrativi di Catania che dovranno tenerne conto in sede di formazione delle graduatorie del personale docente relative al prossimo anno scolastico. Ove così non dovesse essere, si attiverà la specifica procedura per la nomina di un Commissario ad acta, che provvederà alle necessarie rettifiche delle graduatorie in sostituzione dell'amministrazione inadempiente".

Appena possibile sarà pubblicato il testo della sentenza di merito del Tar di Catania

Vincenzo Brancatisano
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