I docenti di sostegno non posson essere utilizzati come tappabuchi
Bartolo Danzi - 29-03-2005
Anche se dovesse essere assente l'alunno diversamente abile, i docenti di sostegno, in ogni caso non possono essere utilizzati per le supplenze in sostituzione di docenti colleghi momentaneamente assenti.
Tale principio - esplicitato più volte da numerose circolari dei vari C.S.A. d'Italia tra cui si segnala quella del provveditorato di ROMA n.153 del 13.10.1997 e Provveditorato di Napoli del 30.3.1998, la n. 202, prot. 17337 - deve poi essere regolamentato al fine di evitare un utilizzo selvaggio di tali docenti(come spesso avviene) in sede di contrattazione d'istituto. È di tutto rilievo però che pacificamente il contratto d'istituto non possa derogare a norme imperative di legge (ai sensi dell'art. 1418-1419 del C.C.) come nel caso, all'art. 13 comma 6 della L. 104/92 che dispone chiaramente : "Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipando alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse. dei consigli di classe e dei collegi dei docenti"(vedi anche D.M. 9 luglio 1992).

In merito la giurisprudenza afferma: "Ai sensi dell'art. 1418 c.c., deve ritenersi nulla la disposizione del Ccnl contraria a norme imperative di legge" (Trib. Milano 6 luglio 2000, est. Peregallo, in D&L 2000, 993).
Tale utilizzo improprio dei docenti di sostegno, per anni tollerato dall’amministrazione scolastica, in molti casi ha compromesso i processi d’integrazione in favore degli alunni handicappati.
L’insegnante di sostegno, docente contitolare della classe, in caso di presenza o assenza dell’alunno disabile non può essere impegnato in supplenze, in caso contrario si limiterebbe il diritto allo studio del disabile sancito dalla legge 104 e si violerebbe il principio di contitolarità innanzi citato.
In caso di assenza dell’alunno, l’insegnante di sostegno dovrà rimanere nella classe in cui è contitolare.
In caso sia assente il docente della classe nell’ora della contitolarità, il docente di sostegno è individuato prioritariamente per la sostituzione.
Altra considerazione importante è che in assenza del diversamente abile il docente di sostegno non possa essere in nessun modo considerato a disposizione ai sensi dell'art. 62 D.P.R. 417/74 e quindi essere conseguentemente utilizzato in supplenze, sempre per il principio della contitolarità previsto dall'art. 13 comma 6 della L. 104/92 - D.M. 9. luglio 1992.

prof. Bartolo Danzi, Segretario Provinciale e Regionale Unams-scuola della Puglia
Bari, 21 marzo 2005

interventi dello stesso autore  discussione chiusa  condividi pdf

 Avv. Salvatore Nocera, Vice Presidente della FISH nazionale    - 30-03-2005
Mi permetto dissentire dal parere quii espresso circa l'impossibilità assoluta di utilizzare per supplenze l'insegnante per il sostegno in caso di assenza dell'alunno con disabilità. Infatti , quando l'alunno è assente, l'eventuale utilizzo del docente specializzato per supplenze non viola in nulla il suo diritto allo studio. Inoltre anche tutti gli altri docenti curricolari sono contitolari della classe eppure, quando non hanno lezione, possono essere utilizzati per supplenze, senza con ciò ledere la loro contitolarità.
A mio sommesso avviso, le posizioni radicali ed estremiste rischiano di creare delle grosse crepe nella cultura dell'integrazione che stiamo faticosamente tentando di migliorare in tempi tanto difficili, a causa della perdita della carica propulsiva della fine degli Anni Sessanta e dei tagli alle spese per i servizi scolastici e sociosanitari che viene ad incidere proprio sulla qualità dell'integrazione. Ci siamo battuti per la piena parità dei docenti per il sostegno ed adesso, con atteggiamenti di principio astratto, degni di miglior causa, vogliamo fare del docente per il sostegno un intoccabile diverso dagli altri docenti curricolari!
I docenti della prima ora non credo condividerebbero questi atteggiamenti, almeno secondo il convincimento che mi sono fatto vivendo e rifelttendo sulla storia pluridecennale dell'integrazione scolastica che ha puntato a rompere gli schemi dei privilegi e della separatezza, per rendere la scuola più a misura dei più deboli. Se ora ci si mettono, oltre al Governo, anche gli "aristocratici " del sostegno elitario , avremo da lottare molto a livello culturale...

 prof. Bartolo Danzi    - 01-04-2005
Il principio di contitolarità non può essere violato.
lo dice lei stesso che quando i docenti non hanno lezione vengono impegati in supplenze. Se fosse posssibile quanto afferma non si spiegherebbe la volontà del legislatore. E' vero che in caso di assenza del diversamente abile non subisce questi alcun danno al prorpio diritto allo studio se il docente di sostegno è impiegato nelle supplenze: ma è altrettanto vero che, pure in assenza del portatore di handicap, se fosse consentito utilizzarlo in supplenze si violerebbe il diritto allo studio della classe che sarebbe privata della presenza del docente di sostegno contitolare della classe (previsto dalla legge).
Per cui gli assunti da Ella espressi appaiono inconferenti, in quanto non considerano questi aspetti sottesi alla legge.

 Giancarlo Onger, Vice Presidente Nazionale del CNIS    - 02-04-2005
Mi permetto di intervenire precisando che la questione non ruota intorno alla contitolarità dell'insegnante di sostegno che nessuno può mettere in discussione. A mio parere va chiarito che l'insegnante di sostegno non può essere utilizzato per svolgere supplenze se sta svolgendo attività di docenza nella classe anche in assenza dell'alunno disabile. E' chiaro che se non sta svolgendo alcuna attività perchè non prevista dal piano di lavoro può essere coinvolto nelle supplenze. Inoltre, vorrei sottolineare che l'insegnante di sostegno fa parte dell'organico della scuola e come tale non gode di nessun privilegio particolare. E' un componente del gruppo docente assegnato alla classe o al gruppo classe e come tale può svolgere attività di docenza relativamente alle sue competenze. L'importante è che ci sia un quadro preciso di programmazione collegiale che riguarda tutti gli alunni e che vede coinvolti tutti i docenti. Solo così la contitolarità assume una dimensione di senso, non rimane un concetto astratto e impedisce di diventare a chiunque un tappabuchi.

 rosario ricciardi    - 05-04-2005
Quando il docente di sostegno, pur essendo docente della classe, lavora solo con il proprio alunno e fuori dalla classe, non si capisce perchè non debba essere utilizzato per le supplenze in caso di assenza dell'alunno diversamente abile.
In ogni caso in assenza dell'alunno diversamente abile è legittimo utilizzarlo in supplenze.

 Vittoria    - 04-10-2011
Sono un insegnante di sostegno, nonchè collaboratrice del Dirigente Scolastico. Ogni mattina ho un enorme difficoltà nelle supplenze. Spesso mi capita di non poter sostituire delle colleghe in quanto nessuno ha ore a disposizione o di compresenza pertanto in assenza dell'insegnante curriculare, della classe in cui opera l'insegnante di sostegno, chiedo a quest'ultimi di sostituirli, anche in presenza dell'alunno disabile,essendo contitolari. Sistematicamente, però, si rifiutano pretendendo l'ordine di servizio scritto, pur essendo utilizzati nella sostituzione di docente assente nella classe di cui il docente di sostegno è contitolare. Cosa devo fare??? Nel nostro plesso non cè una segreteria nè tanto meno la Presidenza, percui mi è impossibile far fare dalla Dirigente un ordine scritto, essendo "casi eccezionali non altrimenti risolvibili" dal momento che l'insegnante di sostegno si rifiuta di tenere la classe in cui opera, la responsabilità della classe di chi è???? Si può rifiutare di rimanere in classe senza un ordine di servizio scritto (tengo a precisare che si parla di ore in cui è contitolare)????
Un altro quesito è il seguente: spesso un insegnante curriculare prende i famosi tre giorni della 104, l'insegnante di sostegno contitolare della classe si rifiuta di tenerla in quanto precisa che questo non rientra nei "casi eccezionali non altrimenti risolvibili" perchè il giorno della 104 si comunica anticipatamente e quindi si ha il tempo di nominare una supplente. Può la Dirigente nominare anche per un giorno, e puo l'ins. di sostegno contitolare, in presenza del disabile, rifiutarsi di tenere la classe????
Gentilmente, datemi delle risposte e normative chiare... Grazie ins. V. M.