stella - 30-11-2003 |
Invito a leggere l’articolo 24 del Testo coordinato del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (pubblicato nel Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 96 del 26.4.2001) con il Decreto Legislativo 23 aprile 2003, n. 115 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 121 del 27.5.2003) Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 https://www.didaweb.net/normattiva/scheda.php?id=608 Art. 24 - Prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico (Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 17; Decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6, comma 3) 1. L'indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'articolo 54, comma 3, lettere b) e c), che si verifichino durante i periodi di congedo di maternità previsti dagli articoli 16 e 17. 2. Le lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento dell'indennità giornaliera di maternità purché tra l'inizio della sospensione, dall'assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di 60 giorni. 3. Ai fini del computo dei predetti 60 giorni, non si tiene conto delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli enti gestori delle relative assicurazioni sociali, né del periodo di congedo parentale o di congedo per la malattia del figlio fruito per una precedente maternità, né del periodo di assenza fruito per accudire minori in affidamento, né del periodo di mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale. 4. Qualora il congedo di maternità abbia inizio trascorsi 60 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di congedo stesso, disoccupata e in godimento dell'indennità di disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità anziché all'indennità ordinaria di disoccupazione. 5. La lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicate nel comma 4, ma che non è in godimento della indennità di disoccupazione perché nell'ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggette all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità, purché al momento dell’inizio del congedo di maternità non siano trascorsi più di 180 giorni dalla data di risoluzione del rapporto e, nell'ultimo biennio che precede il suddetto periodo, risultino a suo favore, nell’assicurazione obbligatoria per le indennità di maternità, 26 contributi settimanali. 6. La lavoratrice che, nel caso di congedo di maternità iniziato dopo 60 giorni dalla data di sospensione dal lavoro, si trovi, all'inizio del congedo stesso, sospesa e in godimento del trattamento di integrazione salariale a carico della Cassa integrazione guadagni, ha diritto, in luogo di tale trattamento, all'indennità giornaliera di maternità. 7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Potrebbe essere utile ricordare che per il personale a t.d. docente ed ATA inserito in graduatoria provinciale o d’Istituto, in caso di impossibilità ad assumere servizio, su chiamata del Dirigente scolastico ha diritto a contratto di nomina giuridica a decorrenza immediata fino alla data di fine dell’assenza del titolare, tale contratto risulta utile ai fini del servizio nonché ai fini della quiescenza e della previdenza. In ultima analisi suppongo che la Cgil così come le altre sigle sindacali per migliorare ulteriormente il contratto in questo punto, avrebbe dovuto chiedere anche (e aspettare ) il cambiamento di una legge peraltro stupenda come quella sopra riportata . Credo, veramente non ce ne fosse il bisogno e che il personale che non ha un incarico annuale, fino al 30 giugno o fino al 31 agosto, o che non si trovi nelle condizioni di cui al comma 2, sopra riportato, possa accontentarsi di una nomina giuridica. |