L'inoppugnabile dimostrazione dell'incostituzionalità della legge n. 107/2015
Enrico Maranzana - 22-07-2015
Costituzione - Art. 76: L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Il governo ha la responsabilità di elaborare, nei tempi previsti, il testo della legge che il presidente della Repubblica promulgherà. Con la pubblicazione del decreto delegato si esaurisce l'efficacia della legge delega.

La legge 107/2015 infrange tale principio. Il fondamento della buona scuola è una legge delega: "La presente legge dà piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni" [art. 1]

Incontrovertibile il significato del riferimento a una norma che appartiene alla storia: rifiutare la definizione di "autonomia delle istituzioni scolastiche .. che si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana" [DPR 275/99 art. 1].

Il titolo del provvedimento prova l'antinomia: non più "sistema educativo di istruzione e formazione" [legge 53/2003 art. 2] ma "sistema nazionale di istruzione e formazione".

N.B. Se a un esame di diritto costituzionale, trattando le leggi delega, si dicesse: "Successive modificazioni", l'accertamento sarebbe concluso.

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