breve di cronaca
Ore eccedenti ai docenti interni o convocazione del supplente?
Orizzonte Scuola - 04-01-2013
Istituto di II grado - Gentilissimi, si chiede quale sia la corretta procedura da adottare in merito ad una sostituzione di titolare assente. La docente x , di ruolo, e titolare di 18 ore in questa scuola sarà assente dal 7 gennaio perché collocata in interdizione per gravi complicanze della gestazione. Abbiamo un docente supplente nominato dall'Ufficio Scolastico per 12 ore a settembre, e fino al 30/6. Si chiede se è possibile frazionare le 18 ore attribuendone 6 al docente con contratto di 12 ore e per le altre eventualmente nominare un supplente. Altrimenti si chiede come operare. Distinti saluti.

Paolo Pizzo - Gentile scuola,

se il titolare è assente per interdizione per gravi complicanze della gestazione non è possibile il frazionamento della cattedra assegnando gli spezzoni ai docenti interni.

Tale frazionamento, in linea di massima, potrebbe essere consentito solo se l'assenza del titolare fosse fino ai 15 giorni o, in casi eccezionali, in attesa di trovare il supplente (operazione quest'ultima da avviare nel più breve tempo possibile).

Non bisogna infatti confondere le supplenze temporanee da attribuire scorrendo la relativa Graduatoria d'Istituto con gli spezzoni pari o inferiori alle 6 ore che possono essere attribuite al docente interno.

Gli spezzoni orario fino a 6 ore, di cui all'art. 1, comma 4, del D.M. 131/2007 e al comma 4 dell'art. 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448 (ore di insegnamento, pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario) possono infatti essere assegnate anche a un docente interno, con il suo consenso, mentre quelle di un titolare che si assenta per un'assenza tipica, nel nostro caso un'interdizione, si configurano come una "supplenza temporanea" da assegnare necessariamente alle Gradutorie di Istituto.

A scanso di equivoci, dopo la pubblicazione del D.M. 131/07 (Regolamento delle supplenze), la Nota MPI prot. n. AOODGPER 18329 del 25/09/2007 al punto 3 ha chiarito :

"Assegnazione di spezzoni fino a sei ore al personale interno. Confermando quanto già chiarito con tutte le precedenti circolari sull'argomento, si ribadisce che tutto quanto detto va riferito agli "spezzoni" in quanto tali e non a quelli che potrebbero scaturire dalla frantumazione di posti o cattedre".

Non è quindi possibile che il Dirigente scolastico frantumi una cattedra di 18 ore di un titolare assente per un'assenza tipica (malattia, interdizione, allattamento ecc.) superiore ai 15 giorni e assegni le ore a uno o più docenti interni, anche qualora si impegni a mantenere l'unicità dell'insegnamento.

Non solo quindi nessuna norma o circolare prevede che ciò possa avvenire, ma sull'argomento è dovuto appunto intervenire lo stesso Ministero per chiarire affinché non si faccia confusione sull'assegnazione delle supplenze.

Bisogna inoltre considerare che sull'argomento "ore eccedenti" sempre il Ministero, nella Nota Prot. n. AOODGPER 9839 dell' 08 novembre 2010 ha chiarito

"che l'istituto delle ore eccedenti, considerato l'ammontare limitato delle risorse disponibili, annualmente definito e di celere esaurimento, ha natura emergenziale ed ha come finalità lo specifico obiettivo di consentire la sostituzione immediata e limitata nel tempo del docente assente, in attesa della nomina del supplente temporaneo avente diritto."

Tale nota è stata evidenziata in una recente circolare dell'USR Piemonte.

Pertanto, richiamata la normativa in materia e i "moniti" del Ministero sulle ore eccedenti, la scuola dovrà convocare dalle Graduatorie di Istituto su tutte le 18 ore ed eventualmente spezzare la cattedra (solo) nel caso in cui l'aspirante alla supplenza sia già occupato per un orario inferiore a quello di cattedra e quindi constatare la possibilità di completamento dello stesso fino alle 18 ore.

Per ciò che riguarda invece il supplente già presente in istituto e titolare di uno spezzone di 12 ore, questi potrà aspirare alla supplenza e quindi al completamento di orario solo nel caso in cui si dovesse trovare in posizione utile all'atto della convocazione e quindi dello scorrimento della Graduatoria di Istituto (ciò ovviamente presuppone che il docente in questione abbia inserito la Vostra scuola nel modello B all'atto dell'aggiornamento delle Graduatorie di Istituto).

In ultimo, ricordo che dal 1/1/2013 tutte le supplenze, anche quelle temporanee, sono carico del MEF (quelle che riguardano le interdizioni o i congedi obbligatori lo erano già prima del 31/12).

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