Dalla Scuola della Costituzione alla scuola del regime
Corrado Mauceri - 01-11-2008
1. Non solo tagli, ma anche controllo ministeriale della scuola pubblica
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Giustamente la straordinaria mobilitazione che in questi giorni ha impegnato centinaia di migliaia di studenti, genitori e personale della scuola e dell'Università si è incentrata sui tagli alla spesa per l'istruzione e sugli effetti devastanti che ne deriveranno.
La politica scolastica di questa maggioranza ha però un forte connotato eversivo non solo perchè distrugge il sistema scolastico del nostro Paese, ma perchè la maggioranza governativa, esautorando il Parlamento e rifiutando ogni confronto con il mondo della scuola; ha stravolto il sistema scolastico e nello stesso tempo le regole essenziali della democrazia.
In questo senso la politica scolastica di questa maggioranza si collega strettamente con i provvedimenti che tendono a colpire l'indipendenza della magistratura, con l'attacco al potere contrattuale dei sindacati ed al diritto di sciopero, con leggi che violano il principio di uguaglianza ecc.; si concretizza sempre di più un'idea di Stato autoritario ed intollerante che nega ogni spazio di libero confronto e che soprattutto tende ad eliminare ogni forma di pluralismo e di dissenso.

2. I principi costituzionali

La Costituzione assegna alla scuola una funzione istituzionale fondamentale e cioè la formazione democratica delle nuove generazioni; per questa ragione la scuola deve essere una scuola per sua natura pluralista e governata con la partecipazione democratica di tutte le sue componenti.
La scuola della Costituzione non può quindi essere la scuola del partito al potere formare le nuove generazioni come durante il regime fascista; la scuola statale, secondo la Costituzione, deve garantire la libertà di insegnamento e quindi deve essere di tutti e per tutti. Scuola statale, non governativa.
Per garantire la piena libertà di insegnamento la Costituzione all'art. 33 stabilisce che "la Repubblica detta le norme generali dell'istruzione", cioè, come è precisato anche nell'art. 117 lett. n), le norme generali dell'istruzione sono riservate alla potestà legislativa dello Stato, che è esercitata dal Parlamento; il Governo può quindi intervenire con norme regolamentari, ma solo per dare esecuzione alle norme emanate dal Parlamento e non per sostituirsi ad esso attraverso una delega in bianco ( cd" delegificazione").
Per la disciplina degli aspetti organizzativi del sistema scolastico, la Costituzione, dopo la riforma del titolo V, prevede la cd legislazione "concorrente" delle Regioni; quindi, come ha precisato la Corte Costituzionale (sent. n. 13 del 2004), lo Stato con legge (non con regolamenti) definisce i principi nell'ambito dei quali interviene la potestà legislativa delle Regioni.
Infine l'art. 117 della Costituzione salvaguarda l'autonomia delle istituzioni scolastiche che, come ha affermato la Corte Costituzionale (sent. n. 13/04) richiede "che a tali istituzioni siano lasciati adeguati spazi di autonomia che leggi statali e quelle regionali nell'esercizio della potestà legislativa concorrente non possono pregiudicare".
La Costituzione quindi, a garanzia del pluralismo culturale e della libertà di insegnamento, ripartisce le competenze normative in materia scolastica tra potestà legislativa dello Stato, potestà legislativa delle Regioni ed autonomia scolastica; esclude quindi un ruolo primario del Governo e del Ministro: scuola della Repubblica e non scuola governativa come nel passato regime.

3. I provvedimenti Gelmini - Tremonti: verso la scuola di regime

I principi costituzionali sommariamente richiamati sono però palesemente stravolti dai recenti provvedimenti Gelmini - Tremonti, con tali provvedimenti, approvati peraltro con decreti legge e senza un effettivo dibattito parlamentare, si delega il Governo ad emanare "uno o più regolamenti", "anche modificando le disposizioni legislative vigenti" a provvedere "ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale organizzativo e didattico del sistema scolastico" sulla base di criteri assolutamente generici.
Con l'art. 64 della L. n. 133/08 si toglie al Parlamento e si delega al potere regolamentare del Governo la potestà legislativa del Parlamento in materia di "norme generali", si invade con il potere regolamentare la competenza "concorrente" delle Regioni, si interviene sulle scelte didattiche ed organizzative che rientrano nella sfera dell'autonomia.
Non si tratta quindi soltanto di tagli ingiustificati alla spesa per la scuola o di leggi approvate a colpi di maggioranza e/o con decreti legge o di scelte didattiche che penalizzano il settore più qualificato del nostro sistema scolastico, si tratta di un vero e proprio golpe: il Governo elimina ogni forma di dibattito nella scuola e con esso ogni forma di pluralismo culturale, ma soprattutto invade le competenze del Parlamento, delle Regioni e dell'autonomia scolastica. La scuola pubblica è del Governo. Non è un regime?

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