CIPNA, Forum Precariscuola e Forum PrecariSalerno - 29-09-2007
I docenti precari chiedono il rispetto della legge sugli spezzoni orari
I docenti precari denunciano, con la presente, il mancato rispetto della legge 124/99 in merito all'affidamento degli spezzoni orario inferiori alle 7 ore ai docenti interni alle scuole ed, in particolare, ai docenti di ruolo.
Come noto, infatti, l'art. 521, decreto legislativo 297/94, affermava che: "Le supplenze temporanee sono conferite dal provveditore agli studi, ad eccezione di quelle relative a disponibilità non superiori a sei ore settimanali, le quali sono conferite dal capo di istituto sulla base delle graduatorie compilate dall'istituto o scuola [...]". Tuttavia la qualifica giuridica delle frazioni orario inferiori alle 7 ore (da assegnare, secondo l'articolo sopra menzionato, attraverso lo scorrimento delle graduatorie di istituto) è stata negata, attraverso l'abolizione dell'art. 521 di cui in oggetto, dalla legge 124/99 (art. 4, 14), con l'inevitabile conseguenza che né la legge 124/99 né il D.M. 201/2001 individuano, distinguono o quantificano le frazioni di orario. Venendo meno la possibilità di distinguere frazioni orario superiori od inferiori a 7 ore, è evidente che tutte le frazioni orario, di qualsiasi entità esse siano, devono essere comprese nel quadro delle disponibilità propedeutico alle operazioni di assunzione a tempo determinato, da assegnarsi attraverso lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, in sede di convocazione presso gli USP competenti.
I docenti precari denunciano, con la presente, il mancato rispetto della legge 124/99 in merito all'affidamento degli spezzoni orario inferiori alle 7 ore ai docenti interni alle scuole ed, in particolare, ai docenti di ruolo.
Come noto, infatti, l'art. 521, decreto legislativo 297/94, affermava che: "Le supplenze temporanee sono conferite dal provveditore agli studi, ad eccezione di quelle relative a disponibilità non superiori a sei ore settimanali, le quali sono conferite dal capo di istituto sulla base delle graduatorie compilate dall'istituto o scuola [...]". Tuttavia la qualifica giuridica delle frazioni orario inferiori alle 7 ore (da assegnare, secondo l'articolo sopra menzionato, attraverso lo scorrimento delle graduatorie di istituto) è stata negata, attraverso l'abolizione dell'art. 521 di cui in oggetto, dalla legge 124/99 (art. 4, 14), con l'inevitabile conseguenza che né la legge 124/99 né il D.M. 201/2001 individuano, distinguono o quantificano le frazioni di orario. Venendo meno la possibilità di distinguere frazioni orario superiori od inferiori a 7 ore, è evidente che tutte le frazioni orario, di qualsiasi entità esse siano, devono essere comprese nel quadro delle disponibilità propedeutico alle operazioni di assunzione a tempo determinato, da assegnarsi attraverso lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, in sede di convocazione presso gli USP competenti.