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Il tutor non può essere imposto
Corrado Mauceri - 07-09-2004
IL MINISTERO NON PUÒ IMPORRE ALLE SCUOLE IL TUTOR; OGNI INTIMIDAZIONE DA PARTE DEL MINISTERO DEVE ESSERE RESPINTA E DENUNCIATA.

Il Ministero minaccia sanzioni per imporre il tutor


Nei giorni scorsi la stampa ha dato la notizia di una nota riservata del Ministero del 30/06 con cui si attribuisce ai direttori generali degli uffici scolastici regionali il compito di vigilare per l’integrale applicazione dei provvedimenti attuativi della Legge Moratti e, se nel caso, di adottare "interventi adeguati anche di carattere disciplinare".

Tale nota si riferisce ovviamente anche alla designazione del tutor.

Perché il Ministero non può imporre il tutor

La Costituzione all’art. 117 ha espressamente "costituzionalizzato" l’autonomia delle istituzioni scolastiche; quindi le "norme generali" dello Stato possono e devono definire l’ambito dell’autonomia scolastica così come è stato fatto con l’art. 21 della L. n. 59/97 e con gli artt. del DPR n. 275/99; definito tale ambito, le modalità di esercizio dell’autonomia didattica ed organizzativa rientrano, per dettato costituzionale, nel potere esclusivo degli organi collegiali della scuola e specificatamente per quanto riguarda l’attività didattica al collegio dei docenti.

Nè il legislatore statale o regionale, nè la contrattazione possono legittimamente intervenire per disciplinare le modalità di esercizio dell’autonomia didattica e/o organizzativa.

Spetta quindi al collegio dei docenti decidere, in piena autonomia, come organizzare l’attività didattica con il solo limite del rispetto delle prerogative di ciascun docente; difatti a sua volta anche il collegio dei docenti, nell’esercizio sul suo potere deliberante in materia didattica, deve rispettare la professionalità di ciascun docente e quindi tenere conto che la cd "funzione tutoriale" è implicita nella stessa funzione docente.

Nè peraltro il collegio dei docenti ha il potere di organizzare l’attività didattica prevedendo forme interne di gerarchizzazione che sarebbero lesive del principio fondamentale della libertà di insegnamento e della conseguente posizione paritaria di tutti i docenti.

Con il D.Lgs. n. 59/04 agli art. 7 e 10 è stato invece previsto che nell’ambito dell’attività didattica sia affidata "ad un docente in possesso di specifica formazione" la cd funzione tutoriale.

A parte il fatto non irrilevante che il Parlamento non aveva conferito alcuna delega al Governo di istituire tale figura professionale (e quindi il Governo ha arbitrariamente disciplinato una materia che non era stata delegata), la normativa che prevede che nell’ambito dell’attività didattica si debba affidare tale attività ad uno specifico docente, contrasta in modo palese con la norma costituzionale dell’art. 117,prima richiamata, che salvaguarda l’autonomia delle istituzioni scolastiche.


Tutte le leggi si devono osservare, ma in primo luogo la Costituzione

Il Ministero ricorda che le leggi si devono osservare, ma si devono osservare tutte le leggi ed in primo luogo la legge fondamentale dello Stato che è la Costituzione.

Le scuole che hanno deliberato di non designare un tutor non hanno quindi violato la legge, ma hanno correttamente interpretato ed applicato una legge di dubbia legittimità costituzionale, riconducendola nell’ambito della Costituzione.

Più precisamente la disposizione del decreto n. 59/04 che prevede la designazione del tutor non può avere efficacia vincolante perchè, in tal caso, sarebbe lesiva dell’autonomia scolastica prevista dalla Costituzione; non può quindi imporre un obbligo, ma soltanto prospettare una possibile (secondo il Governo) organizzazione didattica; spetta però al collegio dei docenti decidere in piena autonomia e senza alcun condizionamento esterno, come organizzare l’attività didattica, rispettando in ogni caso le prerogative di ciascun docente.

Le delibere che hanno deliberato, nell’esercizio dell’autonomia didattica, di non designare il tutor sono quindi legittime.

Le minacce del Ministero sono prive di fondamento oltre che lesive della libertà di insegnamento perchè intimidatorie.

In primo luogo si deve rilevare che la nota riservata, che tende a condizionare il comportamento dei docenti, rappresenta una forma di intimidazione lesiva del diritto costituzionale della libertà di insegnamento.

Se quindi il Ministero intende dare seguito alla nota riservata, si impone anzitutto una risposta ferma e decisa da parte di tutto il mondo della scuola, anche a livello legale.

In secondo luogo si deve ricordare al Ministero che le delibere degli organi collegiali della scuola sono atti definitivi ed immediatamente esecutivi; il dirigente scolastico è quindi tenuto ad osservarle e non può nè annullarle nè eluderle, nè ricorrere alle nomine d’ufficio; nè dette delibere possono essere legittimamente annullate dai direttori generali degli Uffici scolastici Regionali.


Come rispondere ad eventuali atti repressivi o autoritari

a) eventuali nomine d’ufficio del tutor

Possono essere contestate con ricorsi d’urgenza al Giudice del Lavoro da parte dei nominati, ma anche da parte dei docenti che sarebbero "espropriati" di un compito che rientra nella funzione docente.

b) Eventuale annullamento della delibera del collegio dei docenti

Il provvedimento può essere contestato sia con ricorso al TAR che al Giudice del Lavoro.

Considerato che le eventuali azioni legali richiedono adempimenti specifici e l’osservanza di eventuali termini di decadenza, è opportuno che, almeno in ambito provinciale, in risposta alle minacce del Ministero sia costituito un gruppo di intervento al quale le scuole (genitori e/o insegnanti) possano rivolgersi per tutti gli opportuni suggerimenti.


Il Comitato per la Scuola della Repubblica è comunque a disposizione per tutta l’opportuna collaborazione.


interventi dello stesso autore  discussione chiusa  condividi pdf

 Redazione    - 09-09-2004
Sull'argomento vedi anche:
https://www.didaweb.net/fuoriregistro/leggi.php?a=5672
https://www.didaweb.net/fuoriregistro/leggi.php?a=5678
https://www.didaweb.net/fuoriregistro/leggi.php?a=5679
tra gli ultmi interventi pervenuti.

 Caelli Dario    - 12-09-2004
Mi domando se nei collegi docenti si sia deliberato ai sensi dell'art. 5, comma 4 del DPR 275/99 e se quindi le scelte in merito all'autonomia organizzativa siano state prese in coerenza con tali principi, o più semplicemente, ma anche meno responsabilmente, si sia disattesa la norma istitutiva del tutor.
Nel primo caso, tutto ciò che il MIUR prospetta nel suo duro richiamo, è in effetti destituito di valore in quanto il comportamento della scuola è legittimo e responsabile, e come tale andrà valutato nei suoi risultati formativi, in caso contrario, siamo di fronte ad una deriva ben poco legittimabile e non legittimata dall'art. 117 del Titolo V della Costituzione, ove nel merito ai commi m e n si dice:
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull’istruzione.
Ed è evidente che la figura del tutor rientra nelle norme generali sull'istruzioni su cui lo Stato ha legislazione esclusiva.
Se una scuola reputa di organizzarsi diversamente deve esplicitare questa sua scelta con un riferimento preciso all'art. succitato, assumendosi al contempo le responsabilità del caso.