Slittamento elezioni rsu
Berlinguer /Bassanini - 31-12-2006
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE GABINETTO
TELEFAX URGENTISSIMO
GAB./II
PROT.N. 323787BL
ROMA, 19 OTT. 1998.

OGGETTO: ELEZIONI R.S.U. - COMPARTO SCUOLA
SI TRASMETTE L'UNITO COMUNICATO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA - CHE SARA' PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 19 OTTOBRE 1998 CON IL QUALE SI RETTIFICA, LIMITATAMENTE AL COMPARTO SCUOLA, IL PRECEDENTE COMUNICATO (PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 266 DEL 28 SETTEMBRE 1998) RIGUARDANTE LA DICHIARAZIONE CONGIUNTA ARAN - CONFEDERAZIONI SINDACALI CISL, CGIL, UIL, CONFSAL, CISAL, RDB-CUB E UGL DEL 21 SETTEMBRE 1998, SULLA INDIVIDUAZIONE DELLA DATA DI ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE DEL PERSONALE (RSU) NEI COMPARTI DI CONTRATTAZIONE DEL PUBBLICO IMPIEGO.
A SEGUITO DELLA SUDDETTA RETTIFICA NON SI APPLICANO AL COMPARTO SCUOLA I TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DELLE RSU ED IN PARTICOLARE LA DATA DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE FISSATA AL 20 OTTOBRE 1998. SI FA RISERVA DI TRASMETTERE LE SUCCESSIVE COMUNICAZIONI CHE PERVERRANNO DALLE AMMINISTRAZIONI COMPETENTI.
f.to Berlinguer
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
19 ottobre 1998.

Al Ministero di Grazia e Giustizia - Redazione della Gazzetta Ufficiale 
Via Arenula 70 - 00186 Roma
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretario Generale 
Palazzo Chigi - 00186 Roma
All'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale 
delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) 
Via del Corso 476 - 00186 Roma
Oggetto: Richiesta di pubblicazione di avviso di rettifica, limitatamente al Comparto "Scuola", al comunicato (pubblicato in GU n. 226 del 28 settembre 1998) riguardante la comunicazione congiunta ARAN Confederazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Confsal, Cisal, RDB/CUB e Ugl del 21 settembre 1998 sulla individuazione della data di elezione delle Rappresentanze sindacali unitarie del personale (RSU) nei comparti di contrattazione del pubblico impiego.
Si trasmette, per l'urgente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica a norma dell'art. 44, comma 6, del decreto legislativo n. 80 del 21 marzo 1998, l'avviso di rettifica specificato in oggetto.
Il Ministro

Con nota del 16 ottobre 1998 l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche Amministrazioni (ARAN) ha comunicato al Ministro per la Funzione Pubblica che, all'esito di ripetuti incontri, non vi è intesa con le Confederazioni firmatarie sull'integrazione dell'accordo quadro 7 agosto 1998 nei punti ritenuti dall'Agenzia medesima determinanti per la regolare elezione e costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie nel comparto della "Scuola".
Stante la mancata intesa, le elezioni delle RSU nel comparto "Scuola" dovranno essere indette, ad iniziativa dell'Aran, con la procedura e nei termini di cui all'art.8, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 396 del 1997 come modificato dal d.lgs n. 80 del 1998.
Il terzo capoverso del comunicato del 21 settembre 1998, pubblicato nella GU n. 226 del 28.9.1998, sulla individuazione della data di elezione delle rappresentanze sindacali unitarie del personale (RSU) nei comparti di contrattazione del pubblico impiego è pertanto rettificato come segue:
"dal 23 al 25 novembre 1998 nei comparti: 
regioni ed autonomie locali 
università servizio sanitario nazionale"
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA


TESTO DELLA LETTERA INVIATA DAL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA SEN. FRANCO BASSANINI AL PRESIDENTE DELL'ARAN PROF. CARLO DELL'ARINGA
Roma, 19 OTT 1998.
Prot. n. 33253/98
Prof. Carlo DELL'ARINGA
Presidente dell'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale 
nelle Pubbliche Amministrazioni (ARAN)
Via del Corso, n.476
ROMA
Signor Presidente,
1. Con lettera del 16 ottobre in risposta ad una richiesta di informazione urgente in pari data sullo svolgimento delle procedure per l'elezione delle RSU, con particolare riguardo alla situazione creatasi nel comparto "Scuola" per effetto della mancata integrazione dell'accordo quadro 7 agosto 1998, l'Aran ha comunicato:
a) che l'invito rivolto alle confederazioni firmatarie per riformulare il calendario delle elezioni delle RSU nel comparto "Scuola", unitamente a quello di integrare l' accordo quadro del 7 agosto 1998 "è caduto nel vuoto" ;
b) che l'Aran ritiene che gli obiettivi impedimenti al regolare svolgimento delle elezioni che si determinerebbero se l'accordo quadro non fosse integrato, segnalati anche nella lettera di questo ministero all'Aran, sussistano effettivamente e che sarebbe sufficiente il motivo di cui alla lettera c) della nota richiamata - la mancata previsione di un collegio riservato per i capi di istituto "per legittimare chiunque ne abbia interesse a chiedere ed ottenere l'invalidazione giudiziaria del procedimento elettorale ".
c) che la via negoziale, unica percorribile dall'agenzia medesima per rimuovere il rischio evocato, non è allo stato praticabile. Ciò perché il consenso delle confederazioni CGIL e CISL, necessario per la rimozione del suddetto rischio, è subordinato all'introduzione della regola della eleggibilità delle Rsu a livello di singolo istituto scolastico, regola la cui introduzione provocherebbe una profonda spaccatura sia tra le confederazioni che tra le organizzazioni di categoria.
2. Questo dipartimento prende atto che, limitatamente al comparto "Scuola", non è percorribile la via negoziale per completare la normativa generale e che l'agenzia di parte pubblica ha formalmente manifestato volontà contraria - per motivi di legittimità oltreché di natura sindacale - alla diretta applicazione nella scuola dell'accordo quadro 7 agosto 1998 senza norme di raccordo. Pertanto non sussiste nella scuola la condizione, richiesta dall'art. 8, comma 1, lettera h), primo periodo, del d.lgs. n.396 del 1997 come modificato dal d.lgs. n.80 del 1998, di una intesa valida e esaustiva, tra l'Aran e le confederazioni o organizzazioni sindacali rappresentative sulle modalità di elezione e di funzionamento delle rapresentanze unitarie del personale. Questo dipartimento rileva altresì, che l'esistenza, che l'Aran condivide, di una obiettiva incertezza circa la legittimità della procedura elettorale nella Scuola rende inopportuno l'avvio di un processo elettorale che riguarda quasi un milione di dipendenti pubblici e comporta oneri organizzativi rilevanti nelle pubbliche amministrazioni interessate, oneri che si aggraverebbero senza un valido motivo se, come l'Aran considera probabile, le elezioni fossero in tutto o in parte invalidate e quindi si dovessero ripetere. Si rende quindi necessario avviare, limitatamente al comparto della "Scuola" la speciale procedura dell'art. 8 comma 1 lettera h) secondo e terzo periodo che, in mancanza di un accordo tra le parti valido ed esaustivo, garantisce che le rappresentanze unitarie del personale possano essere comunque elette con le procedure previste dai protocolli per la costituzione e il funzionamento delle Rsu tra l'Aran e le confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative vigenti al 30 giugno 1998, in quanto compatibili con le disposizioni inderogabili del d.lgs.n.396 del 1997, e che le elezioni si svolgano nelle date indicate dall'Aran, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative.
Il comunicato congiunto del 21 settembre 1998 relativo alla data di elezione delle rappresentanze unitarie del personale (Rsu) (G.U. n.266 del 28 settembre 1998) deve essere pertanto rettificato limitatamente al comparto "Scuola", in attesa che le elezioni siano indette dall'Aran in data diversa con la ricordata procedura.
3. L'Aran è invitata conseguentemente a verificare la compatibilità con le disposizioni inderogabili del d.lgs n.396 della 1997 dei protocolli per la costituzione e il funzionamento delle Rsu vigenti al 30 giugno 1998, a formulare le integrazione ritenute strettamente necessarie a tal fine, e a stabilire, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, il calendario delle procedure per l'elezione delle Rsu nel comparto "Scuola", comunque in tempo utile per la verifica della rappresentatività in base alle norme a regime dell'art. 47 bis che l'Aran medesima dovrà effettuare nel primo trimestre del 1999.
Data la particolare delicatezza della materia elettorale, per prevenire possibili contestazioni e garantire una valutazione indipendente ed autorevole, si invita l'Aran ad acquisire, con le modalità dell'art. 47 bis, il parere del CNEL sulla compatibilità dei protocolli per la costituzione e il funzionamento delle Rsu vigenti al 30 giugno 1998 con disposizioni inderogabili del d.lgs.n. 396 del 1997 e sulle integrazioni eventualmente ritenute necessarie a tal fine.
Resta inteso che in qualunque momento, ove si renda possibile un accordo definitivo tra le parti, la procedura di cui all'articolo 8 primo comma lettera h) secondo periodo, può essere sospesa, ferma restando la garanzia che le rappresentanze unitarie del personale possano essere elette comunque prima della definitiva verifica della rappresentatività sindacale.

Franco Bassanini
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