Lavoro e contrasto all'immigrazione clandestina
Rolando A. Borzetti - 04-06-2002
Ecco i capisaldi del nuovo disegno di legge (S.795 ) approvato dal Consiglio dei ministri, che definisce le modifiche al Testo Unico contenente le disposizioni sulla disciplina dell'immigrazione .


Permesso di soggiorno e contratto di
soggiorno.


La nuova normativa introduce, come già anticipato, il principio del contratto di soggiorno, ovvero la condizione che permette allo straniero di ottenere la carta o il permesso di soggiorno, la cui durata è appunto quella prevista dal contratto. Questo, se riferito ad un lavoro stagionale, ha una durata massima di nove mesi; se riferito ad un lavoro subordinato a tempo determinato, non puòò essere superiore ad un anno; se, infine, è in relazione ad un lavoro subordinato a tempo indeterminato, deve concludersi entro due anni. Stesso limite viene imposto anche per il lavoro autonomo.

Abolito l'istituto dello "sponsor".

In sostituzione, si prevedono corsi di
formazione professionale nei paesi di origine degli stranieri, con assunzioni preferenziali per chi li supera. Il Testo Unico stabilisce che la
durata del permesso di soggiorno deve essere quella prevista dal visto d'ingresso, nei limiti stabiliti dal testo o in attuazione di accordi internazionali e convenzioni. Maggiore flessibilità, inoltre, viene prevista
per la durata del permesso, rispetto al disegno di legge modificato.
Il Testo Unico è più flessibile anche per quanto riguarda il rinnovo del permesso, la cui richiesta deve essere fatta obbligatoriamente almeno trenta
giorni prima della scadenza e viene rilasciato per una durata non superiore al doppio di quella stabilita inizialmente. Il nuovo disegno di legge,
invece, richiede un tempo di novanta giorni prima della scadenza, mentre la durata non puòò superare quella richiesta inizialmente. Il rilascio della
carta di soggiorno, secondo le disposizioni del nuovo disegno di legge, può essere richiesto dallo straniero regolarmente soggiornante in Italia da almeno otto anni, contro i cinque richiesti dal Testo Unico.

Immigrazione clandestina

L'arresto effettivo e "immediato" per l'immigrato clandestino scatta al terzo tentativo di rientro in Italia senza permesso. Il clandestino, processato per direttissima, rischia il carcere da uno a quattro anni. Ma già al primo tentativo di rientro senza permesso, lo
straniero irregolare può finire in carcere con una pena che va da sei mesi a un anno, commutabile in espulsione. Poichè la maggiore difficoltà nel
contrasto alla clandestinità riguarda l'identificazione dell'immigrato e la definizione dello Stato di provenienza, il disegno di legge prevede
l'allungamento del soggiorno nei Centri di permanenza temporanea: 30 giorni, prorogabili a 60 (contro i 20 prorogabili a 30 del Testo Unico).

Ricongiungimenti familiari

Il nuovo disegno di legge prevede l'abrogazione
dal testo Unico di due norme secondo cui lo straniero può richiedere il ricongiungimento anche con i genitori a carico e con i parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro. La linea dura sembra essersi
ammorbidita: il lavoratore, se figlio unico, potrà chiamare in Italia anche i genitori.

Quote di ingresso annuali

Le quote saranno fissate con uno o più decreti l'anno sulla base delle esigenze e delle richieste di manodopera da parte del mondo produttivo.

Disposizioni in materia di asilo politico

Procedura semplificata per il riconoscimento del diritto d'asilo e tempi brevi per l'audizione di fronte alla Commissione. Lo scopo è di "garantire la tutela di colui che richiede asilo, ma di evitare che questo
istituto sia impropriamente utilizzato per aggirare le disposizioni sull'immigrazione".

Le altre novità contenute nel disegno di legge, che prima di essere discusso in Parlamento deve passare al vaglio della Conferenza Stato-Regioni, riguardano i lavoratori di origine italiana residenti in
paesi non comunitari (per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado di parentela) che avranno una corsia preferenziale nel mercato del lavoro, mentre vengono limitati gli ingressi degli sportivi, il cui numero viene stabilito ogni anno dal ministero dei Beni culturali su proposta del Coni e ripartito tra le società sportive. Il disegno di legge, inoltre,
prevede aiuti e cooperazione solo agli Stati che si impegneranno a contrastare l'immigrazione clandestina e la tratta di donne e minori.

Infine, uno Sportello unico per l'immigrazione, istituito presso le prefetture, avrà il compito di monitorare il fenomeno e di coordinare le politiche territoriali.


Rolando A.B.

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