breve di cronaca
Vinta vertenza a Bari in sede di conciliazione
Gilda Unams Puglia - 16-06-2006
IL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO AD UN DOCENTE SUPPLENTE NON PUO' ESSERE REVOCATO UNILATERALMENTE

Un Dirigente scolastico della provincia di Bari aveva revocato unilateralmente il contratto individuale di lavoro ad una docente supplente di sostegno, stipulato con la stessa sino al 30 Giugno 2006, perché - suo dire - inserita con riserva nella graduatoria permanente, pensando di poter applicare l'istituto dell'autotutela , alla stessa stregua di un atto amministrativo.

La docente supplente citava l'istituto scolastico presso il Collegio di Conciliazione assistita brillantemente dagli avvocati Luisa ADDARIO(studio legale associato Anelli - Bucci - Varesano) e Concetta BUCCI del foro di Trani, avvalendosi, inoltre, della consulenza sindacale del prof. BARTOLO DANZI - Segretario Provinciale e Regionale della UNAMS-scuola (Federazione Nazionale GILDA/UNAMS) per la PUGLIA.

E' evidente, nel caso di specie, come la "revoca" del contratto operata dal Dirigente scolastico si profili del tutto arbitraria ed illegittima, poiché oramai, con la contrattualizzazione del pubblico impiego a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs 29/93 oggi D.lgs 165/01 , è precluso alla Amministrazione pubblica ogni potere discrezionale ed autoritativo e di preminenza sul lavoratore nella gestione dei rapporti di lavoro contrattualizzati.

Pertanto, il rapporto di lavoro intercorrente tra la P.A. datrice di lavoro ed il lavoratore si fonda su base paritetica ed è disciplinato secondo le norme di diritto privato.

Tanto significa che la P.A. non occupa una posizione di preminenza o supremazia rispetto al lavoratore, potendo agire esclusivamente con i poteri del privato datore di lavoro. Ne discende che la Pubblica Amministrazione non è più legittimata all'esercizio di poteri discrezionali in via di autotutela, essendole preclusa la possibilità di adottare unilateralmente modifiche, risoluzioni, rescissioni, o revoche del contratto di lavoro stipulato.
In merito la Corte di Cassazione a Sez. Unite , con sentenza 41/2000 , ha inequivocabilmente affermato che ". ..a seguito dell'evoluzione normativa il rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni è oggi fondato su base paritetica, ad esso è estranea ogni connotazione autoritativamente discrezionale".

Lo stesso art. 5 comma 2° del D.lgs 165/01 stabilisce, di fatti, che "nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'art. 2 comma 1 le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro".

Ed infine, a fugare ogni eventuale residuo dubbio, è intervenuta sul punto una nota del MIUR Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria prot. 14873 dell'8.07.2004 secondo la quale "le modifiche di posizioni soggettive disposte d'ufficio non sono da ritenersi legittime in quanto espressione di potere autoritativo dell'amministrazione non più configurabile."

In analoga fattispecie si era già, peraltro, espressa in modo efficace proprio la Direzione Provinciale del lavoro di Bari che, in sede di conciliazione, aveva riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni subiti da una docente supplente (assistita dall'UNAMS - scuola Federazione nazionale Gilda/Unams) su cui era stato improvvisamente revocato il contratto di lavoro per supplenza temporanea stipulato con il Dirigente scolastico di una scuola di Barletta.

Nel caso richiamato si è ribadito che il rapporto di lavoro instauratosi tra il Dirigente scolastico ed il docente è disciplinato dalle norme di diritto privato e che, pertanto, il datore di lavoro pubblico, nella gestione del rapporto di lavoro, opera con i poteri del privato datore, essendogli quindi preclusa la possibilità di adottare unilateralmente modifiche o limitazioni del contratto di lavoro.
E' pertanto più che mai evidente l'illegittimità della condotta tenuta dal Dirigente scolastico dell'Istituto......il quale ha revocato arbitrariamente il contratto già stipulato, adottando in via di autotutela un provvedimento unilaterale che, come tale, è tanto invalido quanto inefficace.

Alla docente supplente quindi spetta la immediata riassunzione in servizio con ogni conseguenza di legge ed in ogni caso il risarcimento del danno subito corrispondente all'ammontare delle retribuzioni dovute e non percepite e degli oneri riflessi, oltre all'aggiornamento del punteggio in graduatoria.
Il Collegio di Conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Bari quindi, ha formulato all'unanimità la proposta(accettata dalle parti) di riconoscere alla docente supplente il servizio ai fini giuridici per i quattro mesi per cui era già stato stipulato il contratto individuale di lavoro.
Una vicenda, quella suesposta che, comunque, denota una incomprensibile mancanza, ancor oggi, da parte degli istituti scolastici, di una conoscenza più approfondita delle norme che regolano i rapporti di lavoro ormai contrattualizzati, come quelli dei docenti supplenti.

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