Vertenza ATA all'8° circolo di Andria
Gilda Unams - 02-02-2006
Ben otto collaboratori scolastici (ATA) hanno citato, innanzi al Collegio di Conciliazione della Direzione Provinciale del Lavoro di BARI, la Dirigente scolastica di una scuola elementare "Rosmini" di Andria per la violazione e la falsa applicazione dell'art. 47 del CCNL 2002/05 per omessa attribuzione e/o retribuzione per incarichi specifici comportanti maggiore rischio, disagio e responsabilità a decorre dall'a.s. 2001/02.

La Vertenza è stata patrocinata in ogni sua fase dalla Unams- scuola Federazione Nazionale Gilda Unams nella persona del suo Segretario Provinciale e Regionale per la Puglia prof. Bartolo Danzi con la collaborazione del dirigente territoriale prof. Riccardo Fortunato.
La Dirigente scolastica è stata assistita dal Segretario Provinciale della Sinascel- Cisl.
I predetti lavoratori con articolato ricorso del sindacato Unams- scuola Federazione Nazionale Gilda Unams che li ha assistiti in ogni fase del contenzioso hanno fatto presente che la fattispecie in esame poichè analoga nei fatti e nel diritto consente di poter riunire le conciliazioni della presente controversia in un unica seduta innanzi al Collegio di conciliazione ex art. 65-66 D.lgs 165/01.

I collaboratori scolastici indicati in epigrafe lamentano di essere stati utilizzati dal Dirigente scolastico convenuto e, per alcuni da diversi anni, senza alcuna formale attribuzione di incarico specifico ex art. 47 CCNL 2002/05, , in compiti e mansioni non rientranti nel profilo di appartenenza che comportano - invero - una ingiustificata maggiore onerosità delle proprie prestazioni lavorative, un sovraccarico lavorativo, rischio e disagio, maggiore responsabilità ed onerosità del rapporto di lavoro.

Ed infatti agli stessi vengono puntualmente richieste anche quotidianamente: fotocopiatura e stampa, di fungere da centralinisti, pulizie straordinarie in luogo di pitturazioni e ristrutturazioni ad opera dell'ente proprietario comunale, assistenza personale e non all' handicap, accompagnamento alunni, attivazione e disattivazione impianto di allarme e termo-idraulico, apertura e chiusura cancello, pulizia ampi spazi cortile esterno, flessibilità e turnazione, senza alcuna attribuzione e/o retribuzione per incarichi specifici, con evidente disparità di trattamento contrattuale, discriminazione, rispetto ad altri colleghi anche presenti in altri istituti scolastici e nel territorio.

Nello specifico si rileva:

M. N. (collaboratore scolastico - custode plesso): lamenta omessa retribuzione per incarichi specifici effettivamente resi e richiesti dall'amministrazione per accompagnamento alunni, attivazione e disattivazione impianto termico e di allarme(anche notturno), apertura e chiusura plesso via Bari anche fuori servizio periodo dal 1.9.2001 a tutt'oggi.(150 ore annue).

L. N. (collaboratore scolastico custode altro plesso): omessa retribuzione per incarichi specifici effettivamente resi e richiesti dall'amministrazione per centralino telefonico, attivazione e disattivazione impianto di allarme(anche notturno) e termo-idraulico, apertura e chiusura plesso via Barletta anche fuori orario, con decorrenza 1.9.2001 a tutt'oggi.(150 ore annue)

M. A.(collaboratore scolastico): omessa retribuzione per incarichi specifici effettivamente resi e richiesti dall'amministrazione per centralino telefonico, fotocopie, pulizie ampi spazi cortile con decorrenza dal 2001 (150 ore annue);

D.A. (collaboratore scolastico): Violazione dei criteri selettivi previsti da disposizioni contrattuali regolamentari per omessa attribuzione di incarichi specifici ATA a.s. 2003/04. Omessa retribuzione e/o attribuzione di incarichi specifici effettivamente resi (centralino telefonico, pulizie straordinarie, fotocopie e stampe, pulizie esterne, flessibilità turnazione) (150 ore)

G.N.(collaboratore scolastico): Violazione dei criteri selettivi previsti da disposizioni contrattuali regolamentari per omessa attribuzione di incarichi specifici ATA a.s. 2003/04. Omessa retribuzione e/o attribuzione di incarichi specifici effettivamente resi (centralino telefonico, pulizie straordinarie, fotocopie e stampe, pulizie esterne, flessibilità turnazione ( 150 ore)

R. R.( Collaboratore scolastico): Omessa retribuzione e/o attribuzione di incarichi specifici dal 2001 a tutt'oggi, effettivamente resi(flessibilità e turnazione, centralino telefonico, apertura e chiusura cancello, accompagnamento alunni); (150 ore annue)
L. A.(collaboratore scolastico): Omessa retribuzione e/o attribuzione di incarichi specifici effettivamente resi(flessibilità turnazione, assistenza personale e non all'handicap dal 2001 a tutt'oggi, centralino telefonico, accompagnamento alunni; (150 ore annue)
D. V.(Coll. Scolastico): Omessa retribuzione e/o attribuzione di incarichi specifici effettivamente resi (centralino telefonico, pulizie straordinarie, fotocopie e stampe, pulizie esterne, flessibilità turnazione) nel periodo dal ; (150 ore)



DIRITTO


Preliminarmente va detto come sia pacifico che una prestazione lavorativa richiesta e non rientrante nel profilo specifico di appartenenza comporti maggiore onerosità della prestazione lavorativa con conseguentemente diritto alla retribuzione aggiuntiva o quantomeno risarcimento del danno derivante al lavoratore.
Il chiaro disposto di cui all'art. 36 della Costituzione prevede che la retribuzione debba essere commisurata alla quantità e alla qualità della prestazione.
Tale principio è contenuto nell'art. 32 CCNL del 26.5.1999 oggi art.47 CCNL 2002/05 (allegato 1) che dispone che i compiti del personale ATA sono costituiti da attività e mansioni espressamente previste dall'area di appartenenza e da incarichi specifici (ex funzioni aggiuntive)che, nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dei profili professionali, comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori , e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del POF, come descritto dal piano delle attività stilato dal D.S.G.A.(vedi art. 52 comma 3 CCNL 2002/05).
L'art. 47 del superiore CCNL 2002/05 viene espressamente richiamato dall'art. 10 del Contratto integrativo di scuola del 1.10.2004 rubricato quale "Modalità, criteri e compensi per l'attribuzione di incarichi specifici al personale ATA. (allegato 2)".
Tale ultima norma pattizia integrativa aziendale però, non affronta l'individuazione e la disamina delle funzioni specifiche da retribuire appunto con le risorse del fondo dell'istituzione scolastica (ex art. 47 CCNl 2002/05), rimanendo nell'assoluta vaghezza e genericità.
E di fatti, la palese violazione del superiore CCNL 2002/05 derogato nella specie in pejus dal contratto integrativo di scuola, in violazione dell'art. 2077 del C.C e dell'art. 40 del D.lgs 165/01, emerge proprio dall'analisi del piano annuale del D.S.G.A. a.s. 2004/05 stilato ai sensi dell'art. 52 comma 3 del CCNL 2002/05.
Nella sezione C di esso rubricata in "Attribuzioni incarichi specifici" (art. 47) al punto C2 si osserva come non siano stati individuati illegittimamente ed erroneamente "incarichi specifici comportanti particolari responsabilità, rischio e disagio" per i collaboratori scolastici.
Tale omessa individuazione nel piano annuale innanzi richiamato ha comportato la mancata attribuzione e retribuzione di incarichi specifici di fatto prestati dai ricorrenti collaboratori scolastici,( contemplati quindi come obbligo dall'amministrazione),comportanti -invero- particolari e maggiori responsabilità, rischio e disagio oltre che una maggiore onerosità della propria prestazione lavorativa, proprio ai sensi dell'art. 47 comma 2 CCNL 2002/05.
Da una analisi delle attività e mansioni previste dall'aria di appartenenza di collaboratore scolastico, Tabella A lettera A (allegato) emerge chiaramente come le mansioni suddescritte pretese ma non retribuite dall'amministrazione e prestate dagli odierni ricorrenti, non siano assolutamente prescritte nella prestazione lavorativa ordinaria del profilo di appartenenza.
E di tutta evidenza come ad esempio non sia previsto assolutamente l'accompagnamento alunni, l'attivazione e disattivazione degli impianti di antifurto e termo-idraulici (nella specie per i custodi anche fuori servizio, di notte e quando in ferie), le pulizie straordinarie a seguito di lavori di ristrutturazione effettuati dall'ente comunale, l'effettuazione di fotocopie e stampe, nonchè mansioni di centralino telefonico, apertura e chiusura cancello, turnazione e flessibilità, attività comportanti nell'ambito dei profili professionali dei ricorrenti -invero- ai sensi dell'art. 47 comma 2 del CCNl 2002/05, l'assunzione di responsabilità ulteriori , e lo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del POF.
Per tali attività aggiuntive e/o incarichi specifici effettivamente rese gli scriventi, come ampiamente dimostrato, hanno diritto alla relativa retribuzione ai sensi dell'art. 36 della Costituzione -art. 2099 C.C., art.47 CCNl 2002/05 - art. 10 del contratto integrativo di scuola dell'a.s. 2004/05 - 2003/04
Non vi è chi non veda una evidente disparità di trattamento degli scriventi rispetto agli altri colleghi del medesimo profilo di collaboratore scolastico, a cui gli incarichi specifici summenzionati, secondo prassi consolidata in altre scuole vengono regolarmente retribuite e regolamentate nei relativi contratti d'istituto.
Appare opportuno citare il disposto di cui all'art. 2078 del C.C. secondo cui "In mancanza di disposizioni di legge e contratto collettivo si applicano gli usi. Tuttavia gli usi più favorevoli ai prestatori di lavoro prevalgono sulle norme dispositive di legge".(in termini Cass. n.10591 /2004).
Nella specie l'art. 45 del D.lgs 165/01 al comma 2 "Trattamento economico" dispone che " le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'art. 2 comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.
Nel caso di specie l'art. 47 del CCNl 2002/05 pur richiamato nell'art. 10 del contratto integrativo di scuola risulta essere di fatto erroneamente disapplicato dal piano annuale del D.S.G.A. adottato dal Dirigente scolastico in maniera incongruente rispetto al P.O.F. (violazione art. 52 comma 3 CCNL 2002/05)e quindi conseguentemente dal contratto di scuola.
Il Dirigente scolastico difatti avrebbe dovuto verificare se le prestazioni richieste al personale collaboratore scolastico rientravano o meno nell'ordinarietà delle prestazioni specifiche del profilo di appartenenza ed avvedersi che comunque il superiore CCNL garantisce una retribuzione aggiuntive per incarichi specifici, prestazioni-invero- comportanti maggiori carichi di lavoro , ulteriori responsabilità , rischio o disagio per il prestatore d'opera nell'attuazione del P.O.F. Da qui l'incongruenza operata nell'adozione del piano annuale del D.S.G.A.(violazione art. 52 comma 3 CCNL 2002/05)
Per altri versi si osserva come nel caso di un accordo collettivo aziendale (come un contratto integrativo d'istituto) il rapporto tra la clausola del contratto aziendale e quella collettiva sia regolata dall'art. 2077 del C.C. , 2° comma e quindi prevale l'accordo collettivo nazionale, se dall'accordo individuale derivano condizioni meno favorevoli per il lavoratore(in termini Cass. 5 agosto 2000, n.10349).
Pertanto gli atti(nel caso il piano annuale del D.S.G.A e contratto aziendale) che impediscono al lavoratore l'acquisto di un diritto(nel caso attribuzione e retribuzione degli incarichi specifici) che incidono sul cd. momento genetico di esso sono radicalmente nulli ex art. 1418 C.C. per contrarietà a normativa inderogabile (Cass. 14 dicembre 1998, n. 12548 - Cass. sentenza 8 novembre 2001 n.13834 ).
Né tampoco il comportamento attuato dall'istituto scolastico Rosmini è giustificabile nell'ambito dell' esercizio di un potere discrezionale della P.A. nella specie inesistente: considerare inesistenti incarichi specifici di cui però si richiede l'effettuazione ai dipendenti.
E' evidente che con la riforma della disciplina del pubblico impiego il rapporto di lavoro si fonda su base paritetica e quindi va esclusa la permanenza in capo alla P.A. datrice di lavoro di poteri esercitabili secondo i canoni della discrezionalità (in tal senso Cass. 24 Febbraio 2000 n.41).

VERBALE DI CONCILIAZIONE

Addi, 31 gennaio 2006n, alle ore 14,07, negli uffici della Direzione Provinciale del Lavoro di Bari, Via F. Filzi n. 18, si è riunito il Colegio di Conciliazione , nelle persone del
Dott. Michele Roselli Presidente
Prof. Bartolo Danzi rappresentante dei lavoratori in seno al Collegio
Prof. F. B. Rappresentante dell'istituzione scolastica " Rosmini" di Andria
Sono altresì presenti le parti e precisamente.........

Il COLLEGIO

Vista la richiesta come formulata dai ricorrenti, tendente ad ottenere il riconoscimento del diritto alla attribuzione di una somma pari a 150 ore per prestazioni aggiuntive rese nell'arco temporale compreso tra gli aa.ss. 2001-2002/2004-05;
VISTE le osservazioni regolarmente depositate dall'istituzione scolastica convenuta di cui alla nota prot. n. 40/ris del 2.12.2005 che qui si intendono integralmente trascritte;

TUTTO CIO' PREMESSO

Nel corso della riunione, nel prendere atto che il Sig. N. M. , quale ricorrente, ha deciso di abbandonare l'azione intrapresa, si è discusso della questione controversa in contraddittorio con e tra le parti e, al termine della discussione si deve dare atto che le part, autonomamente, non hanno conciliato. Pertanto, allo scopo di evitare la prosecuzione della lite, il Collegio formula la seguente proposta.
Nell'invitare l'Istituzione Scolastica convenuta ad attivarsi, per l'avvenire, per disciplinare meglio, in sede di contrattazione decentrata, le specifiche attività esigibili dai collaboratori scolastici da far rientrare nelle funzioni aggiuntive, per il contenzioso in atto e, quindi, per il pregresso, si invita la scuola a riconoscere, a ciascun ricorrente odierno, una somma lorda pari a n. 35 ore di lavoro straordinario. Tale proposta viene formulata nella consapevolezza che l'accettazione della medesima servirà a ricreare un a clima di serena e fattiva collaborazione all'interno dell'istituzione scolastica tra tutte le componenti della scuola.
La Dott.ssa Martinelli , nella qualità, pur ritenendo che ai ricorrenti sono state sempre retribuite le funzioni aggiuntive, pur tuttavia, per le motivazioni anche espresse dalò collegio e per evitare la prosecuzione del contenzioso, allo scopo meramente transattiva, accetta la proposta così come formulata.
............Ai fini di cui agli art. 474 e seguenti del c.p.c. il presente verbale, esecutivo per legge, è uno dei sei originali sottoscritti dalle parti al termine della conciliazione. Con la sottoscrizione del presente verbale si dà atto che è stato esperito , con esito positivo , il tentativo obbligatorio di conciliazione ex artt. 65-66 D.lgs 165/01.

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