Proposta di disegno di legge per l'abrogazione delle leggi Moratti
Comitato per la Scuola della Repubblica - 01-06-2005
ARTICOLO UNICO

1
- La L. 28 marzo 2003 n°53, con eccezione dell'art. 7, comma 12, ed i relativi decreti attuativi sono abrogati.
2 - Nella prospettiva del riordino dell'ordinamento scolastico sono ripristinate tutte le disposizioni del D.Lgs 16 Aprile 1994 n°297, abrogate dalla L. 28 marzo 2003 n°53 e dai decreti legislativi di cui al precedente comma, nonché la L. 20 gennaio 1999,n. 9.
3 - Le Commissioni cultura della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, in seduta congiunta e con la maggioranza di due terzi dei componenti, entro trenta giorni dalla data della presente legge, su proposta congiunta del CNPI e del CUN, nominano una Commissione di esperti che dovrà definire, nel termine di un anno, una proposta di riordino dell'ordinamento scolastico in coerenza dei principi costituzionali.
4 - La presente legge entra in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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SCHEMA DI RELAZIONE

a)
Il disegno di legge si propone anzitutto di eliminare la legge Moratti ed i decreti attuativi che delineano una scuola classista e discriminatoria, che contrasta in modo palese con la funzione che la Costituzione assegna alla scuola.
b) L'abrogazione delle leggi Moratti non crea in ogni caso un vuoto legislativo; ripristina difatti l'ordinamento scolastico previgente, tenendo conto che la L. n. 30/00 non è stata applicata e che quindi non aveva modificato l'ordinamento definito nel T.U. n. 297/94.
c) L'abrogazione della Legge Moratti non può però ripristinare la L. n° 30 del 2000 ("Legge quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione") che, se pure non si può giudicare in contrasto con i principi costituzionali, pur tuttavia non è stata largamente condivisa ed ha provocato nel mondo della scuola profonde divisioni. Inoltre l'ampia delegificazione prevista in della legge era inaccettabile perchè conferiva addirittura al potere regolamentare del Ministro l'attuazione di essa.
d) Nella prospettiva dell'obbligo scolastico fino a 18 anni, si ritiene però che nell'immediato, in attesa della riforma (che noi ipotizziamo), sia opportuno ripristinare anche la L. 20/01/1999 n. 9 che prevede per intanto l'elevazione dell'obbligo scolastico fino a 16 anni.
La riforma che prefiguriamo deve essere però preceduta da un ampio dibattito e definita in modo che sia garantito il massimo del pluralismo culturale e della condivisione; l'ordinamento scolastico, i suoi indirizzi culturali ed il suo governo devono essere pertanto sottratti alle possibili alternanze di governo.
La scuola (soprattutto la scuola secondaria) necessita di una profonda riforma, ma deve essere una riforma coerente con i principi costituzionali e largamente condivisa; non può essere quindi una riforma di una determinata maggioranza., né, tanto meno, improvvisata.
In questo senso si deve ridefinire anche l'autonomia scolastica che deve essere anzitutto l'autonomia del sistema scuola dagli esecutivi.
E' auspicabile infatti che sia ridefinita l'intera normativa relativa all'autonomia al fine di realizzare
- un'effettiva autonomia del sistema scolastico, delle singole istituzioni e degli organi di democrazia ad essa relativo
e quindi
- una reale democrazia scolastica a tutti i livelli.
Se la scuola ha la funzione di formare per la democrazia, deve essere anzitutto caratterizzata da effettive pratiche partecipative e pluraliste.


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