da Il Tempo - 27-03-2005 |
Le scuole hanno già sperimentato nel decorso anno scolastico l’alternanza scuola-lavoro. Con 10 milioni di euro stanziati dal Miur nel 2004, 418 istituti (compresi 53 licei classici, scientifici e artistici) «Per un totale si 20.431 studenti distribuiti in diciannove regioni - spiega Claudio Gentili direttore del nucleo Education di Confindustria - Un’esperienza interessante per gli studenti perchè si apprende meglio quello che si tocca con mano. Concordo con il ministro Moratti nel dire che più si conosce il mondo del lavoro più è facile trovarlo». In che cosa consiste lo stage all’interno dell’azienda? «Ci sono dei luoghi comuni da sfatare. Prima di tutto non è uno stage. Nel senso che non si applica in azienda quello che si è appreso in classe. L’alternanza vera è apprendere ex novo qualcosa, fuori dall’aula. E poi non deve essere vista come il refugium peccatorum per i disadattati, per quelli che hanno difficoltà d’apprendimento, una sorta di avviamento professionale. È una prestazione effettiva di lavoro non retribuita e regolamentata supervisionata da due tutor per un periodo di tempo che non supera un quarto dell’orario scolastico globale. Si tratta all’incirca di un periodo di quattro settimane (due a quadrimestre) che possono essere fatte anche durante l’estate. Quanti sono i giovani che nei mesi estivi si mettono a lavorare?» C’è la convizione che le aziende siano interessate solo ai ragazzi degli istituti tecnici e professionali. In generale poi chi glielo fa fare a prendere dei giovanissimi al posto di universitari che "rendono di più" e sono più competenti? «L’alternanza è aperta a tutti anche i liceali che possono tranquillamente essere impiegati in musei, biblioteche, enti di ricerca ecc. Le aziende s’impegnano a scegliere studenti delle scuole superiori perchè sono chiamati a una maggiore responsabilità sociale. Quelli sono gli uomini del futuro. saranno le aziende, comunque, a proporsi. Nel Sud dove c’è carenza di grandi imprese s’è sperimentata l’esperienza dell’impresa simulata. Per esempio una piccola azienda decide di affidare lo studio del proprio budget a una quarta classe di ragioneria che affronterà il problema direttamente in aula». Come cambierà il mercato del lavoro con l’elevamento ai 18 anni dell’obbligo scolastico? «Non cambierà affatto. Il decreto stabilisce qualcosa che di fatto già esiste. L’81% degli studenti italiani è scolarizzato fino ai 18 anni. Con il decreto approvato si è solo preso atto che c’è un’esigenza maggiore di formazione. La questione di fondo non è arrivare a un diploma ma il diritto al successo. Avere alla fine dell’excursus scolastico gli strumenti necessari per poter accedere realmente al mondo del lavoro» |
Precarius - 27-03-2005 |
Nelle comunicazioni politiche del Ministro Moratti e nei servizi giornalistici dei Tg si ode una sola certezza : "Obbligo scolastico a 18 anni." Nel comunicato ufficiale di Palazzo Chigi si legge una cosa completamente opposta: "Abbiamo ridefinito l'Obbligo scolastico costituzionale." E' scritto proprio così, "ridefinito". Fino a quando si possono tollerare simili "storture" nella comunicazione che fa la Rai ai cittadini? Ma possono poi spingersi fino a questo punto? Spero comunque che a qualche esponente dell'opposizione sia data la parola questa sera per spiegare che con un atto di approvazione, un semplice provvedimento, il Consiglio dei Ministri di questo Governo ha cancellato l'Obbligo scolastico previsto dalla Costituzione ridefinendolo in diritto-dovere. ************************************* La Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica: il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, alle ore 10.10 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente, Silvio Berlusconi. Segretario, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza, Gianni Letta. Il Consiglio ha approvato i seguenti provvedimenti: ……………………….. ……………………….. su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Moratti: - due distinti decreti legislativi in attuazione di deleghe conferite al Governo dalla legge n.53 del 2003: 1) il primo introduce nel nostro ordinamento l’alternanza scuola-lavoro, gà prevista e sperimentata positivamente nei principali Paesi europei. Gli studenti compresi fra i quindici ed i diciotto anni di età che frequentino il sistema dei licei o il sistema dell’istruzione professionale potranno scegliere questa modalità di formazione per acquisire maggiore consapevolezza delle proprie scelte attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Questi particolari percorsi formativi saranno attuati sulla base di convenzioni con le imprese, con enti pubblici e privati, con le camere di commercio, con il mondo del non profit; 2) il secondo decreto legislativo interviene sull’obbligo scolastico (sancito dalla Costituzione) e sull’obbligo formativo ridefinendoli ed ampliandoli come diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione per almeno dodici anni e, comunque, fino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età. Obiettivo del provvedimento è il recupero nel sistema formativo dei ragazzi che ora ne sono fuori, cosicchè tutti ne escano con un titolo spendibile sul mercato del lavoro. Entrambi i provvedimenti, a proposito dei quali il Consiglio dei Ministri aveva recentemente deliberato il proseguimento dell’iter di perfezionamento della delega pur in mancanza dell’intesa con la Conferenza unificata, hanno ricevuto il parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti; ……………………….. ……………………….. |
Anna Pizzuti - 28-03-2005 |
E l’apprendistato? La bozza di decreto sul diritto – dovere prevedeva, all’articolo 1, comma 3 che tale diritto si realizza nel primo ciclo del sistema dell'istruzione, che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e nel secondo ciclo che comprende il sistema dei licei e il sistema dell'istruzione e della formazione professionale, nonché nel sistema dell'apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Il comunicato stampa che dà notizia dell’approvazione del decreto ci informa che: Il primo provvedimento disciplina il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di ciascuna persona, a partire dal primo anno della scuola primaria, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età. Tale percorso si realizza nel primo ciclo del sistema dell'istruzione (scuola primaria + scuola secondaria di primo grado) e nel secondo ciclo (licei ed istruzione e formazione professionale). L’apprendistato come sostituzione della scuola, quindi, scompare? Finalmente il ministro ed il governo si sono resi conto del “buco” di un anno che tale sostituzione veniva a determinare ed hanno cancellato una parte del comma 3 del decreto? E come la mettiamo con il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 che questa sostituzione prevedeva, stabilendo, all’ Art. 47 che: 1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato e' definito secondo le seguenti tipologie: a) contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione; b) contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale; c) contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. Quindi veramente tutti a scuola, per quanto divisa in due canali? E senza pagare tasse, sempre stando a ciò che dice il comunicato? Quelle tasse scolastiche che ciascuna scuola sta aumentando per trovare i fondi che il governo le nega? Aveva dichiarato il Ministro nel comunicato stampa di ieri: Il primo provvedimento disciplina il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di ciascuna persona, a partire dal primo anno della scuola primaria, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età. Tale percorso si realizza nel primo ciclo del sistema dell'istruzione (scuola primaria + scuola secondaria di primo grado) e nel secondo ciclo (licei ed istruzione e formazione professionale). Dimenticando di annunciare che quello che lei chiama – smentendo se stessa – obbligo scolastico si svolge anche nell’apprendistato Si poteva credere, quindi, prestando fede alle parole del Ministro, che labozza di decreto che equiparava l’apprendistato ad un percorso scolastico, fosse stata modificata all’atto dell’approvazione da parte del Consiglio dei ministri. E in effetti modificata lo è stata, ma nei modo che seguono. Dalla bozza di decreto, articolo 1, comma 3: La Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età. Tale diritto si realizza nel primo ciclo del sistema dell'istruzione, che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e nel secondo ciclo che comprende il sistema dei licei e il sistema dell'istruzione e della formazione professionale, nonché nel sistema dell'apprendistato di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, articolo 48, secondo livelli essenziali di prestazione cui tutte le istituzioni formative sono tenute per garantire il diritto personale, sociale e civile all'istruzione e alla formazione di qualità. Tali livelli sono definiti su base nazionale a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e mediante regolamenti emanati ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, articolo 2, comma 1, lettere c) e h) e articolo 7, commi 1, lettera c) e comma 2. Dalla relazione tecnica che ha accompagnato il dibattito sul decreto in Commissione cultura del Senato (*), articolo 1, comma 3 La Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età. Tale diritto si realizza nel primo ciclo del sistema dell'istruzione, che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e nel secondo ciclo che comprende il sistema dei licei e il sistema dell'istruzione e della formazione professionale, ivi compre le scuole paritarie nonché nel sistema dell'apprendistato di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, articolo 48, secondo livelli essenziali di prestazione cui tutte le istituzioni formative sono tenute per garantire il diritto personale, sociale e civile all'istruzione e alla formazione di qualità. Tali livelli sono definiti su base nazionale a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e mediante regolamenti emanati ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, articolo 2, comma 1, lettere c) e h) e articolo 7, commi 1, lettera c) e comma 2. Dalla bozza di decreto, art.2 comma 5 All'attuazione del diritto-dovere concorrono gli alunni, le loro famiglie e le istituzioni scolastiche e formative, condividendo l'obiettivo della crescita e valorizzazione della persona umana secondo percorsi formativi rispondenti alle attitudini di ciascuno e finalizzati al pieno successo formativo. Dalla relazione tecnica, art.2 comma 5 All'attuazione del diritto-dovere concorrono gli alunni, le loro famiglie e le istituzioni scolastiche e formative, nonché i soggetti che assumono con i contratti di apprendistato, condividendo l'obiettivo della crescita e valorizzazione della persona umana secondo percorsi formativi rispondenti alle attitudini di ciascuno e finalizzati al pieno successo formativo. Mi sembra interessante riportare, sempre a proposito dal ruolo affidato all’ apprendistato, un passaggio del PARERE predisposto dal relatore e accolto dalla commissione sull'atto n. 432 (il decreto) (…..) 4. Quanto alla previsione, di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 1, secondo cui il diritto all'istruzione e formazione si realizza anche nell'apprendistato, occorre anzitutto precisare che tale disposizione appare del tutto coerente con la legge n. 53 e con il decreto legislativo n. 276 del 2003, di attuazione della legge n. 30 ("legge Biagi"). La preoccupazione secondo cui la norma prefigurerebbe un terzo canale in cui assolvere il diritto-dovere, oltre al sistema dei licei e all'istruzione e formazione professionale, risulta infatti infondata. Al contrario, trattasi di modalità formativa, alla stregua dell'alternanza scuola-lavoro, secondo l'impianto della legge n. 53. In tal senso, appaiono fuori luogo le preoccupazioni relative al "vuoto" formativo che si determinerebbe tra l'uscita dal ciclo di istruzione primario (a 13 o 14 anni) e l'avvio all'apprendistato (a 15 anni). Si tratta infatti di modalità a cui possono accedere gli studenti dopo aver intrapreso il ciclo secondario in uno dei due canali previsti. Si invita comunque il Governo a chiarire ulteriormente il punto, al fine di fugare ogni residuo motivo di incertezza. E' evidente peraltro che debbano essere garantiti anche in questo caso i prescritti livelli essenziali di istruzione e formazione. Il piccolo particolare che la legge Biagi elimini le attività formative che il precedente contratto di apprendistato prevedeva, non sembra, a quanto pare, preoccupare i legislatori. (*) La relazione contiene il nuovo testo del decreto Sempre continuando le mie riflessioni sull’apprendistato che diventa – e non si sa nemmeno a partire da quale anno – scuola a tutti gli effetti, secondo il decreto sul diritto – dovere, mi sembra interessante proporre la lettura di alcuni punti della circolare in materia di contratti di apprendistato emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali Quello che mi stupisce non è tanto la già nota abolizione della formazione esterna all’azienda, prevista dalla legislazione precedente, ma come il piano formativo e la certificazione della qualifica conseguita escludano del tutto la scuola. CIRCOLARE N. 40/2004 Roma 14 ottobre 2004 Prot: 32187/segr (….) 3. Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione 3.1 Le finalità L'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione è finalizzato al conseguimento di una qualifica di istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 53 del 2003, ossia alla acquisizione, attraverso il rapporto di lavoro, di un titolo di studio, consentendo l'assolvimento dell'obbligo formativo attraverso lo strumento dell'alternanza scuola – lavoro. L'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione è infatti previsto quale percorso alternativo alla formazione scolastica ma ciò nondimeno integrativo dell'obbligo formativo che si traduce oggi nel "diritto dovere" di istruzione per almeno 12 anni e comunque fino ai 18 anni d'età. Sussiste pertanto un diretto collegamento tra l'obbligo formativo del minore a 18 anni d'età e l'attività lavorativa oggetto del contratto. Con il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione si vuole dunque garantire ai giovani, che acquisiscono la capacità lavorativa a 15 anni, secondo l'articolo 2 del Codice civile, di poter terminare il corso di studi obbligatorio anche attraverso l'alternanza scuola-lavoro. L'apprendistato per il diritto-dovere di formazione si configura pertanto come l'unico contratto di lavoro stipulabile a tempo pieno da chi abbia meno di 18 anni e non sia in possesso di qualifica professionale conseguite ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 3.2 L'ambito di applicazione soggettivo Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione può essere stipulato da datori di lavoro appartenenti a tutti i settori lavorativi, ivi comprese le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali, e con soggetti tra i quindici e i diciotto anni non compiuti, che non abbiano ancora completato il percorso formativo. Il contratto di apprendistato di primo tipo, essendo finalizzato al conseguimento di una qualifica ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 o un titolo di studio. 3.3 La disciplina del rapporto e dei profili formativi La disciplina del rapporto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione stabilita dal decreto legislativo n. 276 del 2003 è strettamente connessa alla riforma del sistema di istruzione prevista dalla legge n. 53 del 2003. Si rinvia pertanto alla implementazione della delega di cui alla legge n. 53 del 2003 per formulare gli opportuni chiarimenti rispetto alla disciplina dell'istituto che dunque non è al momento operativo. (…..) 4.5 Il profilo formativo La regolamentazione dei profili formativi del contratto di apprendistato professionalizzante è demandata, nel rispetto della riforma del Titolo V della Costituzione, intervenuta con Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, alle singole Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano. Tale regolamentazione dovrà essere emanata d'intesa con le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano regionale. L'articolo 49, comma 5, lettera a), fissa tuttavia un minimo di 120 ore di formazione formale che potrà essere svolta dall'apprendista all'interno o all'esterno dell'azienda, secondo quanto stabilito dal piano formativo individuale. Pertanto non è più previsto un monte ore minimo di formazione esterna obbligatoria, anche se il decreto impone comunque che si tratti di "formazione formale", ossia di una formazione effettuata attraverso strutture accreditate o all'interno dell'impresa secondo percorsi strutturati di formazione strutturati on the job e in affiancamento certificabili secondo le modalità che saranno definite dalle future normative regionali. L'obbligo di formazione per l'apprendista potrà essere adempiuto anche tramite lo strumento della formazione a distanza e strumenti di e-learning. Durante il periodo di apprendistato dovrà essere garantita la presenza di un tutor con formazione e competenze adeguate, al fine di accompagnare l'apprendista lungo tutta la durata del piano formativo individuale. Nel caso in cui la formazione sia impartita attraverso strumenti di e-learning, anche l'attività di accompagnamento potrà essere svolta in modalità virtualizzata e attraverso strumenti di tele-affiancamento o video-comunicazione da remoto. Si rimanda alla normativa regionale per la definizione delle specifiche competenze del tutor. Si ritiene che, in conformità con quanto previsto dal D.M del 28 febbraio 2000, il ruolo del tutor potrà essere svolto dallo stesso datore di lavoro in possesso delle competenze adeguate o da un lavoratore che sia inquadrato ad un livello pari o superiore rispetto alla qualifica professionale che dovrà conseguire l'apprendista al termine del periodo di apprendistato professionalizzante, quale garanzia di possesso delle adeguate competenze all'accompagnamento del lavoratore. È rimessa alla normativa regionale la definizione degli strumenti per il riconoscimento della formazione sulla base delle competenze tecnico-professionali acquisite durante il periodo di apprendistato. Tali competenze verranno indicate sul "Libretto formativo del cittadino" come indicato nell'articolo 2, comma 1, lettera i) del d.lgs. n. 276 del 2003. (…) 6. Piano formativo individuale Il piano formativo individuale è un documento allegato al contratto di apprendistato il cui contenuto specifico sarà stabilito attraverso la definizione di un unico modello nazionale previsto dalle Regioni e dalle Province autonome. Nel piano formativo individuale andranno indicati, sulla base del bilancio di competenze del soggetto e degli obiettivi perseguiti mediante il contratto di apprendistato, il percorso di formazione formale e non formale dell'apprendista nonché la ripartizione di impegno tra formazione aziendale o extra-aziendale. Il piano formativo individuale dovrà essere elaborato in coerenza con i profili formativi individuati dalle Regioni e dalle Province autonome, con il supporto tecnico del Repertorio delle Professioni. In attesa di una regolamentazione a livello nazionale le Regioni e le Province autonome potranno autonomamente attivarsi per l'individuazione dei profili formativi. In considerazione della difficoltà di prevedere percorsi formativi precisi, in particolare nelle ipotesi di contratti di apprendistato di lunga durata, il piano formativo individuale sarà seguito da un piano individuale di dettaglio, elaborato con l'ausilio del tutor, nel quale le parti indicheranno con maggiore precisione il percorso formativo dell'apprendista. Spetta alle Regioni ed alle Province autonome definire le modalità per lo svolgimento, la valutazione, la certificazione e la registrazione sul libretto formativo delle competenze acquisite mediante percorso di apprendistato. |