L'edilizia scolastica e il Governo Berlusconi
Osvaldo Roman - 23-02-2005
L’edilizia scolastica e le leggi che la regolano possono essere un argomento non alla portata di tutti gli operatori scolastici. È grave che, in una recente risposta in Parlamento ad una interrogazione rivolta in materia al Governo, un sottosegretario all’istruzione abbia risposto in maniera elusiva e disinformata. Riepiloghiamo quindi, per quanti vogliano documentarsi meglio, come stanno veramente le cose:

1) Un po’ di storia sui precedenti legislativi in materia;
2) Il piano antisismico della “finanziaria 2003”;
3) Documentazione;
4) Gli interventi realizzati;
5) Il piano stralcio fantasma;
6) La Conferenza Unificata sul piano stralcio;
7) L’interrogazione in Commissione;
8) La risposta del sottosegretario;
9) Considerazioni finali.


1) I precedenti legislativi dalla legge Masini ad oggi

E’ necessario, per avere un quadro completo, richiamare anche qualche elemento della situazione degli interventi realizzati negli ultimi anni:

1) per oltre un ventennio(dal 1974) nel nostro paese il Parlamento e i governi si sono disinteressati dell’edilizia scolastica sia sul piano normativo che su quello finanziario.

2) Solo nel 1996 il governo di centro sinistra ha fatto approvare la legge n° 23 dell’11 gennaio.

3) A quella legge hanno fatto seguito altri due provvedimenti legislativi di carattere normativo e finanziario : la legge 340 del 2 ottobre 1997 e la legge n° 362 del 13 ottobre 1998.

4) Con tali strumenti normativi è stato possibile realizzare due piani triennali e finanziare sei piani annuali per un totale di circa 3000 miliardi di vecchie lire, con i quali si è potuto realizzare quel tanto di risanamento, e non è poco, che risulta dall’indagine ministeriale.

5) La legge finanziaria 2001 la n° 388/2000 all’articolo 144 prevedeva una somma di 60 miliardi di lire come impegno quindicennale decorrente dall’anno finanziario 2002 per l’attivazione di mutui.( Lo stanziamento precedente era di 45 miliardi annui)

6) Il nuovo governo di destra come prima iniziativa nel settore, nella sua prima legge finanziaria , quella per il 2002 ha bloccato la programmazione del nuovo triennio non prevedendo alcuno stanziamento per l’anno 2002! Tale annualità non è stata più recuperata e risulta dispersa nella contabilità del centro destra che ha iniziato a contare il triennio dal 2003!

7) Il governo Berlusconi , Moratti, Tremonti nonostante le forti critiche formulate da tutte le Regioni indipendentemente dal tipo di maggioranza al governo, nonostante disponesse dello studio sulla sicurezza pubblicato nel febbraio 2002 e commissionato dal precedente Governo di centrosinistra, con la Circolare n.85 dell’8 maggio 2001 aveva stanziato in questa finanziaria a decorrere dal 2003 solo 10 milioni di euro cioè meno di un terzo di quanto previsto dalla finanziaria 2001!


2) Il piano antisismico della finanziaria 2003

Con un emendamento approvato alla Camera all’articolo 80, c.21, si prevede:

1) un prelievo di una quota parte non definita delle somme stanziate dall’articolo 13 delle legge n 166 del 1/8/2002;

2) tale somma deve finanziare un piano straordinario, da sottoporre al CIPE, di messa in sicurezza degli edifici scolastici.

Rispetto a tali scelte si poteva rilevare:

Non era definita l’entità degli interventi finanziari a sostegno del piano, almeno relativamente alle annualità 2003 e 2004, presenti nella legge 166/2002.L’ambiguità e l’evanescenza della copertura finanziaria di quella legge e la molteplicità di attese che essa ha suscitato rendono assai precaria la realizzazione di un siffatto progetto.

Non era previsto il rispetto delle procedure di programmazione la cui competenza, in base all’articolo 4 della legge 23/96, spetta a Regioni ,Comuni e Province.


3) Documentazione

Testo dell’Art 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003)

21. Nell'ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, possono essere ricompresi gli interventi straordinari di ricostruzione delle aree danneggiate da eventi calamitosi ed e' inserito un piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell' universita' e della ricerca, presenta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il predetto piano straordinario al CIPE che, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ripartisce una quota parte delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1º agosto 2002, n. 166, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

Legge 166/2002

Art. 13.
(Attivazione degli interventi previsti nel programma di infrastrutture)

1. Per la progettazione e realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale, individuate in apposito programma approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), e per le attivita' di istruttoria e monitoraggio sulle stesse, nonche' per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche necessarie a garantire continuita' dell'approvvigionamento idrico per quanto di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 193.900.000 euro per l'anno 2002, di 160.400.000 euro per l'anno 2003 e di 109.400.000 euro per l'anno 2004. Le predette risorse, che, ai fini del soddisfacimento del principio di addizionalita', devono essere destinate, per almeno il 30 per cento, al Mezzogiorno, unitamente a quelle provenienti da rimborsi comunitari, integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili . Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie e le quote a ciascuno assegnate, sono stabilite le modalita' di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziatori ai mutuatari e le quote da utilizzare per le attivita' di progettazione, istruttoria e monitoraggio. Le somme non utilizzate dai soggetti attuatori al termine della realizzazione delle opere sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi di cui al presente articolo.

Legge 23/96

Art. 3.- Competenze degli enti locali

1. In attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici:

a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie;

b) le province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali.

2. In relazione agli obblighi per essi stabiliti dal comma 1, i comuni e le province provvedono altresì alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti.

3. Per l'allestimento e l'impianto di materiale didattico e scientifico che implichi il rispetto delle norme sulla sicurezza e sull'adeguamento degli impianti, l'ente locale competente è tenuto a dare alle scuole parere obbligatorio preventivo sull'adeguatezza dei locali ovvero ad assumere formale impegno ad adeguare tali locali contestualmente all'impianto delle attrezzature.

4. Gli enti territoriali competenti possono delegare alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico. A tal fine gli enti territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni delegate.

Art. 4.- Programmazione, procedure di attuazione e finanziamento degli interventi

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere agli enti territoriali competenti mutui ventennali con onere di ammortamento a totale carico dello Stato, comprensivo della capitalizzazione degli interessi di preammortamento. Per il primo piano annuale di attuazione di cui al comma 2 del presente articolo il complessivo ammontare dei mutui è determinato in lire 225 miliardi.

2. La programmazione dell'edilizia scolastica si realizza mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni, sentiti gli uffici scolastici regionali, sulla base delle proposte formulate dagli enti territoriali competenti sentiti gli uffici scolastici provinciali, che all'uopo adottano le procedure consultive dei consigli scolastici distrettuali e provinciali.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, stabilisce i criteri per la ripartizione dei fondi fra le regioni, indica le somme disponibili nel primo triennio suddividendole per annualità e fissa gli indirizzi volti ad assicurare il coordinamento degli interventi ai fini della programmazione scolastica nazionale.

4. Le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 3, sulla base degli indirizzi formulati dall'Osservatorio per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 6, approvano e trasmettono al Ministro della pubblica istruzione i piani generali triennali contenenti i progetti preliminari, la valutazione dei costi e l'indicazione degli enti territoriali competenti per i singoli interventi. Entro la stessa data le regioni approvano i piani annuali relativi al triennio. In caso di difformità rispetto agli indirizzi della programmazione scolastica nazionale, il Ministro della pubblica istruzione invita le regioni interessate a modificare opportunamente i rispettivi piani generali entro trenta giorni dalla data del ricevimento delle disposizioni ministeriali. Decorsi sessanta giorni dalla trasmissione dei piani, in assenza di osservazioni del Ministro della pubblica istruzione, le regioni provvedono alla loro pubblicazione nei rispettivi Bollettini ufficiali.

5. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del piano generale nel Bollettino ufficiale delle regioni, gli enti territoriali competenti approvano i progetti esecutivi degli interventi relativi al primo anno del triennio e provvedono alla richiesta di concessione dei mutui alla Cassa depositi e prestiti, dandone comunicazione, mediante invio dei relativi atti deliberativi, alla regione.

6. Entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione di assunzione del mutuo, la Cassa depositi e prestiti comunica la concessione del mutuo agli enti territoriali competenti, dandone avviso alle regioni.

7. Gli enti territoriali competenti sono tenuti all'affidamento dei lavori nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della concessione del mutuo.

8 . I piani generali triennali successivi al primo sono formulati dalle regioni entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro del tesoro recante l'indicazione delle somme disponibili. Nella ripartizione dei fondi fra le regioni si tiene conto, oltre che dei criteri di cui al comma 3, dello stato di attuazione dei piani precedenti. Gli interventi previsti e non realizzati nell'ambito di un piano triennale possono essere inseriti in quello successivo; le relative quote di finanziamento non utilizzate vengono ridestinate al fondo relativo al triennio di riferimento.

9. I termini di cui ai commi 4, 5, 7 e 8 hanno carattere perentorio. Qualora gli enti territoriali non provvedano agli adempimenti di loro competenza, provvedono automaticamente in via sostitutiva le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità alla legislazione vigente. Decorsi trenta giorni, in caso di inadempienza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, provvede automaticamente in via sostitutiva il commissario del Governo.


4) Gli interventi realizzati

Il MIUR non partecipa direttamente all’attivazione di opere di edilizia scolastica sul territorio in quanto tale programmazione è riservata alle Regioni e la concreta attuazione è rimessa ai proprietari degli immobili ossia Comuni e province (legge 11 gennaio 1996, n. 23 e precedenti normative).

Il MIUR contribuisce fattivamente attraverso l’attribuzione di finanziamenti all’edilizia scolastica sotto forma di mutui ventennali accendibili presso la Cassa DD.PP. con onere di ammortamento a carico dello Stato, comprensivo della capitalizzazione degli interessi di preammortamento.

La programmazione dell’edilizia scolastica si realizza mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni

Il finanziamento all’edilizia scolastica è avvenuto, in questi ultimi anni, mediante interventi legislativi e in particolare attraverso le sottoelencate leggi:

legge 9 agosto 1986, n. 488: stanziati 4.000 MLD;
legge 23 dicembre 1991, n. 430: stanziati 1.500 MLD;
legge 8 agosto 1996, n. 431: stanziati 200 MLD destinati alle aree depresse del meridione.
Con la legge 11 gennaio 1996, n. 23 ( Legge Masini ), sono stati assegnati ulteriori finanziamenti, ai sensi degli artt. 2 e 4 ripartiti tra le varie Regioni e da queste suddivisi, nel proprio ambito, sulla base di criteri stabiliti dal D.M 18 aprile 1996 per “ l’adeguamento e la messa a norma degli edifici adibiti ad uso scolastico”.

I finanziamenti, di cui all’art. 4 legge 23/96, sono stati ripartiti in piani generali triennali suddivisi in piani annuali di attuazione. La loro copertura finanziaria trova fondatezza nella legge 23 ottobre 1998, n. 362 e negli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali individuati nelle finanziarie. Pertanto:

Primo triennio di intervento 1996-98

456 MLD per il primo piano annuale ( DM 18 aprile 1996);
552 MLD per il secondo piano annuale (DM 8 giugno 1998);
579 MLD, poi 591 MLD, per il terzo piano annuale (DM 18 marzo 1999)
Totale ammontare 1599 MLD

Secondo triennio di intervento 1999-2001

385 MLD per primo piano annuale (DM 6 settembre 1999);
398 MLD per il secondo piano annuale (DM 6 aprile 2000);
612 MLD per il terzo piano annuale (DM 23 aprile 2001).
Totale ammontare 1395 MLD

Terzo triennio di intervento 2003-2005

Il terzo triennio di intervento parte dal 2003 e non prevede nessun intervento per il 2002.
112.600.641,48 euro (pari a £.218 MLD circa) per la prima annualità 2003 (DM 30 ottobre 2003);
348.915.607,75 euro (pari a £. 675,6 MLD circa) per la seconda annualità 2004 (DM 30 ottobre 2003)
Manca la terza annualità
Totale ammontare 893,5 MLD

E’ stato quindi ripristinato, con DM 30 ottobre 2003, quanto disposto dalla legge 23/1996, e successive integrazioni, interrotto nel 2002.

Nel comunicato stampa del MIUR viene detto che dal 1996 ad oggi sono stati effettuati circa 9.000 interventi, Ma secondo il monitoraggio del MIUR sulla sicurezza nella scuola il 96,53% (9257) delle scuole ha chiesto all’Ente locale di riferimento interventi manutentivi o strutturali; a fronte di tale richiesta gli interventi da parte di Comuni e Province hanno interessato solo 5436 ( il 58,72%) scuole delle richiedenti.

Quindi, per completare il quadro, le risorse del DM 30 ottobre 2003 non sono assolutamente nuove perché rientrano nelle finalità della legge 23, ripristinate dopo che erano state “congelate?” nel 2002.

Inoltre va precisato che i piani triennali riproposti non hanno avuto un incremento consistente per cui la scadenza del 31 dicembre 2004 (Legge 3 agosto 1999, n.265) rischia seriamente di non essere rispettata.


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Decreto Ministeriale
Roma, 30 ottobre 2003

DECRETA

Art. 1 Ai sensi e per gli effetti di quanto in premessa indicato, per l'attivazione delle annualità prima (2003) e seconda (2004) del terzo piano di programmazione triennale (2003/2005) contemplato dall'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, sono rispettivamente disponibili le somme complessive di euro 112.600.641,48 e di euro 348.915.607,75, entrambe sotto forma di mutui con ammortamento a totale carico dello Stato accendibili presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Art. 2 Le ripartizioni dei finanziamenti previsti per le due citate annualità come sopra determinate - e fermo restando quanto indicato in epigrafe per la terza - è predisposta con i criteri, le basi di calcolo, i pesi, il procedimento ed ogni altra modalità rappresentati nell'allegato n. 1 al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Art. 3 Le somme attribuite alle Amministrazioni beneficiarie, per l'attivazione delle opere relative alla prima annualità 2003 del terzo triennio 2003/2005, in applicazione di quanto disposto nei precedenti articoli sono quelle a lato di ciascuna di esse indicate, come nel seguito riportate:

PIEMONTE
€ 6.747.058,00

VALLE D'AOSTA
€ 287.079,00

LOMBARDIA
€ 12.114.804,00

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
€ 746.318,00

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
€ 840.137,00

VENETO
€ 7.529.657,00

FRIULI-VENEZIA GIULIA
€ 2.602.365,00

LIGURIA
€ 3.014.714,00

EMILIA-ROMAGNA
€ 7.106.972,00

TOSCANA
€ 8.040.946,00

UMBRIA
€ 1.840.968,00

MARCHE
€ 3.352.318,00

LAZIO
€ 8.163.966,00

ABRUZZO
€ 3.613.208,00

MOLISE
€ 1.307.231,00

CAMPANIA
€ 11.459.394,00

PUGLIA
€ 8.036.621,00

BASILICATA
€ 1.741.899,00

CALABRIA
€ 7.551.365,00

SICILIA
€ 12.020.200,00

SARDEGNA
€ 4.483.421,00

Art. 4 Le somme attribuite alle Amministrazioni beneficiarie, per l'attivazione delle opere relative alla seconda annualità 2004 del terzo triennio 2003/2005, in applicazione di quanto disposto nei precedenti articoli sono quelle a lato di ciascuna di esse indicate, come nel seguito riportate:

PIEMONTE
€ 20.822.306,00

VALLE D'AOSTA
€ 826.291,00

LOMBARDIA
€ 37.953.236,00

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
€ 2.399.813,00

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
€ 2.706.226,00

VENETO
€ 23.402.837,00

FRIULI-VENEZIA GIULIA
€ 7.521.147,00

LIGURIA
€ 8.781.518,00

EMILIA-ROMAGNA
€ 20.842.228,00

TOSCANA
€ 23.670.702,00

UMBRIA
€ 5.635.141,00

MARCHE
€ 10.101.463,00

LAZIO
€ 26.398.526,00

ABRUZZO
€ 10.864.907,00

MOLISE
€ 3.748.906,00

CAMPANIA
€ 37.685.968,00

PUGLIA
€ 25.300.455,00

BASILICATA
€ 5.256.324,00

CALABRIA
€ 23.854.702,00

SICILIA
€ 37.301.226,00

SARDEGNA
€ 13.841.685,00

Art. 5 Al fine di assicurare il necessario coordinamento dei rispettivi interventi nell'ambito della programmazione scolastica nazionale, le Regioni, in sede di predisposizione del terzo piano generale triennale 2003/2005 e dei relativi piani annuali attuativi - attivabili nei termini e con le modalità indicate nelle premesse - si atterranno, nell'ordine, tenuto anche conto dei risultati ottenuti con i precedenti interventi in materia, ai seguenti indirizzi:

a) privilegiare gli interventi finalizzati prioritariamente alla messa a norma ed all'adeguamento delle preesistenti strutture alla vigente normativa in materia di agibilità, sicurezza ed igiene ed, altresì, all'eliminazione delle barriere architettoniche, nonché quelli diretti ai completamenti funzionali di opere già iniziate ed al soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule, in relazione all'indice di carenza determinato dall'offerta del servizio scolastico a fronte della relativa richiesta da parte dell'utenza - con particolare riguardo alle esigenze derivanti dall'entrata in vigore della legge 28 marzo 2003, n. 53 indicata in premessa - ed alla eliminazione del fenomeno delle locazioni onerose, al fine di determinare le condizioni strutturali idonee ad assicurare un adeguato standard qualitativo del servizio medesimo, il rinnovamento della didattica ed un'efficace lotta alla dispersione scolastica;

b) favorire il coordinamento ed il più razionale sfruttamento della rete scolastica con la distribuzione degli edifici, tenendo anche conto dell'opportunità di un organico inserimento delle istituzioni scolastiche nelle diverse realtà territoriali e collettività locali;

c) considerare ogni opportunità di adeguamento dei relativi edifici alle nuove esigenze della scuola ed ai processi di riforma degli ordinamenti e dei programmi;

d) garantire, anche al fine di migliorare il servizio reso all'utenza, la fornitura di sedi idonee per un dignitoso e corretto funzionamento delle Direzioni scolastiche regionali e dei Centri di servizio amministrativo.

Art. 6 Nel procedimento programmatorio le Regioni valuteranno opportunamente il fabbisogno di aule in ragione di una dettagliata indicazione, da parte di Comuni e Province, sull'utilizzo degli edifici vincolati alla destinazione scolastica, anche tenuto conto delle relative, eventuali, proposte di revoca formulate ai sensi dell'articolo 8, comma 7, della legge 11 gennaio 1996, n. 23 e dell'intervenuta razionalizzazione della rete scolastica, considerando, altresì, le prevedibili esigenze di utilizzo a medio/lungo termine per effetto anche della recente riforma avviata con la precitata legge 53/2003, con conseguente adozione di criteri ispirati alla necessaria modularità e flessibilità nella progettazione dei relativi interventi.

Art. 7 Nella scelta degli interventi medesimi, ferme restando le indicazioni di cui ai precedenti articoli 5 e 6, le Regioni terranno conto anche della celerità d'esecuzione degli stessi, con particolare riguardo alla sussistenza di progettazione esecutiva e disponibilità delle aree nonché all'assenza di vincoli di carattere normativo.

Art. 8 Restano confermati, in quanto compatibili con il presente provvedimento, ogni altra disposizione, modalità, termine, indirizzo, finalità o criterio contemplati nei precedenti decreti 18 aprile 1996, n. 152 e 6 settembre 1999, nonché 8 giugno 1998, 6 aprile 2000 e 23 aprile 2001 indicati nelle premesse, che integralmente vengono richiamate nel presente dispositivo.


5) Il Piano straordinario (fantasma) per la messa in sicurezza degli edifici scolastici

Il piano avrebbe dovuto essere varato entro il 30 marzo 2003 ma fino ad oggi nonostante le modifiche apportate dalla legge finanziaria 2004 non ha ancora visto la luce!

La legge finanziaria 2004 è infatti intervenuta nuovamente sulla materia:

a) Ha precisato, al comma 92, l’entità del finanziamento del piano straordinario:

92. Al comma 21 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Al predetto piano straordinario è destinato un importo non inferiore al 10 per cento delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1o agosto 2002, n. 166, che risultano disponibili al 1o gennaio 2004».

b) Ha reintrodotto un finanziamento annuale nei mutui per la legge Masini:


Legge n. 362 del 1998: Edilizia scolastica:

- Art. 1, comma 1: Edilizia scolastica (limite impegno) (3.2.3.9. - Edilizia scolastica - cap. 7080)
30.987
30.987
30.987

3. Lo stralcio del piano finanziario sottoposto alla Conferenza Unificata:

Ai sensi della legge 289/2002, nell’ambito del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443/2001, la Direzione Generale per l’edilizia Statale e per gli interventi Speciali di questo Ministero ha predisposto lo schema di “Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici”, d’intesa con il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e concordandone la stesura degli aspetti tecnici con il Servizio Sismico Nazionale della Protezione Civile.

Il piano si propone di contemperare le esigenze strettamente connesse agli aspetti della sicurezza strutturale degli edifici nelle zone a rischio sismico con l’obiettivo più ampio e generale di contribuire all’incremento del livello di sicurezza complessivo delle costruzioni destinate a plessi scolastici anche con riguardo agli aspetti igienici, impiantistici e tecnologici.

Il piano è stato definito in base ai seguenti documenti riguardanti:

- le stime di rischio sismico per l’edilizia scolastica elaborate dal gruppo di lavoro era composto da rappresentanti dei Dipartimenti per la Protezione Civile e del Servizio Sismico Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia;
- lo stato di sicurezza delle costruzioni destinate a plessi scolastici con riguardo agli aspetti igienici, impiantistici e tecnologici, secondo i risultati del monitoraggio sulle scuole determinato dal Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca e dall’anagrafe del patrimonio immobiliare scolastico.

Per trattare la materia con criterio unitario e coordinato su tutto il territorio nazionale è stata istituita una Commissione tecnico-scientifica, costituita con i rappresentanti dei Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Istruzione, Università e Ricerca, del Consiglio Superiore LL.PP., del Servizio Sismico Nazionale della Protezione Civile e con due componenti designati dal Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.

Successivamente, in considerazione delle risorse finanziarie indicate nella legge finanziaria n°350/2003 (10% delle risorse di cui all’art.13 comma 1 della Legge 1 agosto 2002 n°166, pari ai seguenti limiti d’impegno quindicennali 193.900.000 per il 2002, 160.400.000 per il 2003 e 109.400.000 per il 2004), è stato richiesto alle Regioni di indicare gli edifici scolastici a più alto rischio sismico oggetto di adeguamento strutturale.

Le predette indicazioni sono state recepite dalla citata Commissione tecnico-scientifica che ha predisposto il 1° programma stralcio, finalizzato all’adeguamento sismico, costituito complessivamente da n. 738 interventi con un fabbisogno finanziario di euro 193.873.695,00, come riportato nella tabella seguente. Per ogni Regione si riportano il numero di Interventi e gli importi.

Abruzzo
83
11.400.000,00

Marche
27
9.826.000,00

Basilicata
8
7.577.000,00

Molise
8
3.576.000,00

Calabria
250
35.135.000,00

Piemonte
1
1.053.727,00

Campania
73
35.487.000,00

Puglia
14
4.156.000,00

Emilia Romagna
54
6.433.000,00

Sicilia
72
32.461.000,00

Friuli Venezia Giulia
4
6.077.000,00

Toscana
75
14.648.000,00

Lazio
35
14.000.000,00

Umbria
11
6.732.000,00

Liguria
4
1.211.000,00

Veneto
17
3.247.000,00

Lombardia
2
853.968,00

Totale
738
193.873.695,00

Gli interventi previsti saranno realizzati dai Comuni o dalle Amministrazioni Provinciali, autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie, i cui oneri d’ammortamento e delle altre operazioni finanziarie sono assunti a carico del bilancio dello Stato.


6) La Conferenza Unificata (23 Settembre 2004)

PARERE sul Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico di cui all’articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003)

La Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome,

Preso in esame

il Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui all’art.80, comma 21., della L. 289/2002;

Premesso

- che il Piano, come previsto dalla stessa normativa, avrebbe dovuto essere adottato in armonia con il dettato e le procedure della L. 23/96 recante “Norme in materia di edilizia scolastica”, riservando, pertanto, al confronto interistituzionale, in sede di Conferenza Stato-Regioni, la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse tra le Regioni;

- che in tal senso si è già espressa anche la Conferenza dei Presidenti;

Rilevato

che, per contro, le procedure attivate e previste non tengono conto delle competenze regionali in materia di edilizia scolastica, vanificando il ruolo di coordinamento, indirizzo e vigilanza in grado di coniugare la realizzabilità degli interventi programmati con la capacità di corrispondere tempestivamente ad esigenze sopravvenute;

Ritengono

che tale compito non possa essere surrogato dalla prevista Commissione - peraltro non paritetica ed in cui è del tutto assente la rappresentanza degli EE.LL. - riconoscendo come unica sede istituzionale di concertazione la Conferenza Unificata;

Evidenziano

che esistono alcune difformità tra i Piani di intervento deliberati dalle Regioni Sicilia, Toscana, Puglia, Liguria, Emilia-Romagna ed il provvedimento predisposto dal Ministero, per le quali vanno apportate le necessarie modifiche e integrazioni come richiesto dalle Regioni interessate;

Chiedono

che le modalità e le procedure di attuazione degli interventi previsti per la realizzazione del Piano straordinario siano ricondotte nell’ambito delle procedure attuative della L.23/96 e, ove occorra, che siano definite in seno alla Conferenza Unificata mediante apposita Intesa, ai sensi del comma 6, art. 8, della L. 131/2003, o che il governo provveda all’emanazione di apposita norma che modifichi la legislazione vigente nel senso sopra richiesto.

Propongono

pertanto, l’espressione del parere favorevole condizionato all’accoglimento delle richieste di cui sopra.

Roma, 23 settembre 2004



7) L’interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-03944 presentata da GIOVANNA GRIGNAFFINI mercoledì 9 febbraio 2005 nella seduta n.583

GRIGNAFFINI, CAPITELLI, SASSO e TOCCI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:

l'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) prevede l'adozione di un piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici;

il piano avrebbe dovuto essere varato entro il 30 marzo 2003, ma fino ad oggi non ha visto la luce;

risulta all'interrogante che il Governo ha presentato alla Conferenza Stato-Regioni una proposta riguardante il primo programma stralcio, finalizzato all'adeguamento sismico, costituito complessivamente da 738 interventi, con un fabbisogno finanziario di euro 193.873.695; la Conferenza unificata ha preso posizione contro il mancato coinvolgimento di Comuni e province nella programmazione degli interventi;

appare necessario intervenire tempestivamente per l'adeguamento degli edifici scolastici, anche al fine di garantire il buon andamento del servizio scolastico -:

quando saranno effettivamente erogati i finanziamenti preannunciati e quelli riguardanti la quota dei mutui per il 2005, relativi alla legge n. 23 del 1996 e se nel prossimo provvedimento riguardante il piano straordinario finalizzato all'adeguamento sismico saranno accolte le richieste relative alle modifiche delle procedure di programmazione, così come richiesto dalla Conferenza unificata. (5-03944)


8) La risposta del Sottosegretario e le repliche degli interroganti in Commissione

Walter TOCCI (DS-U), nell'illustrare l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, denuncia con profondo sconcerto il mancato varo entro il 30 marzo 2003 del piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, lamentando la grave situazione di pericolo venutasi in tal modo a creare. Nel ricordare come molte scuole attendano interventi finalizzati all'adeguamento sismico, constata con rammarico come, nonostante quanto previsto dalla successiva legge finanziaria 2004, non siano state destinate alcune risorse finanziarie al perseguimento di tale importante obiettivo. Denuncia infine l'atteggiamento centralista del Governo che, in sede di predisposizione del primo programma stralcio, non ha debitamente coinvolto gli enti locali interessati, così come lamentato dalla Conferenza unificata.

Il sottosegretario Valentina APREA, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Walter TOCCI (DS-U), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dalla rappresentante del Governo, reputando grave che si sia approvato soltanto il primo piano stralcio, non attivandosi ancora le ulteriori due annualità del piano di programmazione triennale 2003-2005. Ritiene esecrabile che il Governo non operi in materia in modo sollecito, considerata l'importanza strategica dell'edilizia scolastica, che, come tale, meriterebbe la massima attenzione, al fine di evitare che si ripetano tragedie, come quella che ha colpito alcuni anni fa una scuola sita nel comune di San Giuliano di Puglia.

Domenico VOLPINI, presidente , dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.


Allegato 3: TESTO DELLA RISPOSTA

Vorrei prima di tutto ricordare che, come più volte riferito, anche in questa sede, il Ministero non partecipa direttamente alla realizzazione delle opere di edilizia scolastica sul territorio. Infatti, come previsto dalla legge n. 23 dell'11 gennaio 1996, la programmazione delle opere di edilizia scolastica è riservata alle regioni, mentre la loro realizzazione o fornitura, e la manutenzione ordinaria e straordinaria, ivi compresi l'adeguamento e la messa a norma, spetta rispettivamente alle amministrazioni comunali e provinciali in relazione ai diversi gradi di scuola. Le amministrazioni locali, quindi, sono le uniche responsabili della scelta degli edifici da adibire ad uso scolastico, ovvero dell'appalto per la relativa costruzione, nonché della rispondenza ai requisiti previsti dalla vigente normativa tecnica in materia.
L'amministrazione è comunque intervenuta ad adiuvandum a sostenere finanziariamente l'assolvimento degli obblighi in materia di edilizia scolastica da parte degli enti locali, attraverso la concessione di mutui accendibili presso la Cassa depositi e prestiti con ammortamento a totale carico dello Stato. Ciò testimonia il costante impegno del Ministero, nell'ambito delle proprie competenze, attribuzioni, e possibilità, volto a ricercare ogni iniziativa per favorire la più idonea erogazione del servizio scolastico all'utenza.
A questo proposito, vorrei ricordare le assegnazioni disposte con il decreto ministeriale 30 ottobre 2003 per l'attivazione della annualità prima e seconda del terzo piano di programmazione triennale (2003/2005) previsto dall'articolo 4 della legge n. 23 del 1996; tali assegnazioni ammontano complessivamente a euro 112.600.641 per il 2003 e euro 348.915.607 per il 2004.
Per quanto riguarda in particolare il piano previsto dall'articolo 80, comma 21, della legge finanziaria del 2003, concernente la messa in sicurezza delle strutture scolastiche ubicate nelle zone a rischio sismico, informo che lo stesso piano, tempestivamente predisposto ed inoltrato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il seguito di competenza, è stato presentato al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) nella seduta del 20 dicembre 2004. Il piano, relativo ai circa 42.000 edifici scolastici pubblici, tiene conto dei diversi livelli di sismicità del territorio nazionale e prevede un fabbisogno complessivo di 4 miliardi di euro.
Nella stessa seduta del 20 dicembre 2004, acquisito il parere favorevole della Conferenza Unificata, il CIPE ha, tra l'altro, approvato anche il primo piano stralcio, al quale fa espresso riferimento l'onorevole interrogante, che ammonta a circa 194 milioni di euro e consentirà l'immediato avvio di 738 interventi, indicati dalle regioni rispettivamente competenti, che presentano carattere di particolare urgenza.
Il relativo provvedimento formale è in corso di predisposizione da parte del CIPE e sarà da esso inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e la successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dal momento della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorreranno i termini entro i quali gli enti locali potranno presentare i progetti.
In tempi brevi si partirà con la predisposizione dei piani successivi, utilizzando le risorse riservate a tale scopo dalla legge finanziaria del 2004.
Quanto al coinvolgimento degli enti locali nella programmazione degli interventi, la richiesta in tal senso avanzata dall'ANCI nel corso della Conferenza Unificata del 25 novembre 2004 è stata accolta. Attualmente, ai lavori del tavolo tecnico per l'edilizia scolastica già partecipano, di fatto, anche rappresentanti degli enti locali e si è in attesa che l'ANCI e l'UPI facciano pervenire le designazioni di rispettiva competenza, già richieste, per formalizzare l'integrazione della Commissione.
Si è preso altresì atto della richiesta, formulata nella suddetta sede, volta ad ottenere che modalità e procedure di programmazione ed attuazione degli interventi siano ricondotte il più presto possibile a quelle previste dalla legge n. 23 del 1996 attraverso la definizione di un'apposita intesa istituzionale. Tale intesa è in fase di avanzata definizione da convenire nel corso della Conferenza Unificata.
Infine, é utile fare presente che il Ministero, al fine di poter disporre di aggiornati dati ed elementi necessari per i diversi livelli di programmazione in materia di edilizia scolastica, ha emanato la lettera circolare prot. n. 219 del 7 dicembre 2004, concernente l'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica prevista dall'articolo 7 della legge n. 23 del 1996.
Con questa circolare il Ministero ha inteso invitare tutti i soggetti istituzionali interessati a collaborare, nel rispetto delle rispettive competenze, affinché il progetto formalizzato nel decreto ministeriale 16 giugno 1999 possa essere attuato nei tempi previsti.


9) Considerazioni finali:

a) Il piano stralcio giace al CIPE e il sottosegretario non ha potuto fornire alcuna data certa circa i tempi della sua effettiva entrata in vigore;

b) I Comuni e le Province, destinatarie dei finanziamenti e competenti in materia di progettazione e realizzazione dell’edilizia scolastica non sono mai state sentite, circa gli interventi da realizzare. Non corrisponde quindi al vero l’affermazione del Sottosegretario, secondo la quale “gli enti locali potranno presentare i progetti entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto stralcio predisposto da CIPE”, in quanto tali progetti non sono stati decisi dagli enti locali che attualmente non conoscono neppure la loro localizzazione!

Del decreto di ripartizione della terza annualità (2005) dei mutui per la legge Masini , che per il 2004 era stato pubblicato nel mese di ottobre 2003, non vi è traccia alcuna.

Queste sono le grandi opere del Governo Berlusconi!

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